SENTENZA N. 200
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 8, 11, 12, 14, 68 e 80 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 1
luglio 1971 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento civile vertente
tra Marino Giuseppa Pasqua e l'Amministrazione finanziaria dello Stato,
iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971.
Visto l'atto
di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udito
nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione
finanziaria.
Ritenuto
in fatto
Con sentenza 9
aprile 1964, emessa nel giudizio di divisione tra Leone Giuseppe e Giovanni contro
Marino Giuseppa Pasqua, il tribunale di Messina attribuiva a quest'ultima -
comunista per un sesto di una bottega ritenuta non comodamente divisibile - la
proprietà dell'intero, previa corresponsione ai primi, titolari dei rimanenti
cinque sesti, della somma di lire 14.529.560.
A seguito d’impugnazione
proposta dai Leone, la Corte d’appello di Messina, con decisione 30 gennaio
1965, riformando il pronunciato del tribunale, attribuiva ai Leone la proprietà
dell'intero immobile con l'obbligo di versare alla Marino la somma di lire
1.583.485, importo del valore della sopraccennata quota di un sesto.
In conseguenza
di ciò, la Marino chiedeva all'Ufficio del registro di Messina il rimborso
della somma di lire 1.975.840 a suo tempo pagata quale tributo di registrazione
sulla sentenza di primo grado. L'ufficio respingeva la richiesta rappresentando
che non competeva alcun rimborso e che, anzi, era dovuta l’ulteriore somma di
lire 995.540, quale imposta suppletiva ed accessori sulla decisione della Corte
d'appello, contenendo questa retrocessione ai Leone di cinque sesti di nuda
proprietà, acquistati dalla Marino con la sentenza del tribunale, più il sesto
già vantato dalla medesima: il tutto per il prezzo complessivo di lire
9.503.070. E della menzionata somma di lire 995.540, l'ufficio reclamava il
pagamento con ingiunzione notificata sia alla Marino sia ai Leone.
Con citazione
22 novembre 1967, la Marino conveniva davanti al tribunale di Messina il
Ministero delle finanze deducendo l’illegittimità della duplice tassazione,
effettuata - a suo avviso - sull'erroneo presupposto che le due sentenze,
emesse nei diversi gradi dello stesso giudizio e l'una in riforma dell'altra,
avessero operato definitivi trasferimenti per le quote di pertinenza di una
parte in capo all'altra. In effetti, invece, a seguito della riforma della
prima pronuncia, il trasferimento tassato non aveva più avuto luogo:
conseguentemente l’imposta proporzionale percetta di lire 1.975.840 andava
restituita; altrimenti, da parte dell'ufficio finanziario, vi sarebbe stato un
indebito arricchimento. Si opponeva, infine, alla ingiunzione notificatale per
lire 995.540, eccependo che non vi era stata alcuna retrocessione di quote, in
quanto per effetto della riforma della sentenza di primo grado i cinque sesti
della bottega erano rimasti di proprietà dei Leone; ai quali, anzi, la Corte d’appello
aveva attribuito anche il residuo sesto spettante ad essa Marino.
Tutto ciò
premesso, chiedeva in via principale, che l'Amministrazione finanziaria fosse
condannata alla restituzione dell'imposta di lire 1.975.940 e che venisse
dichiarata illegittima la successiva imposizione per lire 995.540;
subordinatamente, instava perché venissero dichiarati obbligati al pagamento di
quest'ultima somma soltanto i Leone.
L'Amministrazione
finanziaria, costituitasi in giudizio, si opponeva alle domande attrici,
rilevando l’irrepetibilità dell'imposta percetta sulla sentenza di primo grado,
nonostante questa fosse stata riformata, e l'obbligo solidale di tutte le parti
in causa, e pertanto anche della Marino, al pagamento dell'imposta liquidata
sulla sentenza della Corte d’appello.
Tutte le
domande attrici venivano respinte dal tribunale con decisione 28 ottobre 1969.
Ma tale decisione la Marino impugnava presso la Corte d’appello di Messina,
avanti la quale l'Amministrazione finanziaria, ribadendo le argomentazioni
svolte in primo grado, chiedeva il rigetto del gravame.
Con ordinanza
1 luglio 1971, la Corte d’appello, ritenuta esatta la decisione del tribunale,
quale conseguenza della corretta e corrente interpretazione del combinato
disposto delle norme contenute negli artt. 8, 11, 12, 14, 68 e 80 della legge
di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), ha tuttavia sollevato d'ufficio
la questione di legittimità costituzionale di dette norme in riferimento agli
artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.
Nel giudizio
avanti questa Corte si é costituita soltanto l'Amministrazione delle finanze
dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato
in diritto
1. -
L'ordinanza della Corte d'appello di Messina ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, 11, 12, 14, 68
ed 80 della legge del registro (r.d. 30 dicembre 1923, n.3269) rilevando che
queste norme impongono il pagamento del tributo per la registrazione delle
sentenze di trasferimento, pronunziate nei vari gradi del processo; e vietano
la restituzione di quanto corrisposto in riferimento al contenuto sostanziale
di decisioni poi modificate o definitivamente travolte dalla ultima sentenza;
dal che deriverebbe una disciplina contrastante con gli artt. 3, 53 e 24 della
Costituzione.
Secondo
l'ordinanza, sarebbe manifesta l'ingiustizia e l’incongruenza logica dei
risultati cui conduce l'applicazione delle suindicate norme sul piano dei
concreti rapporti fra Stato e contribuente. Infatti, nell'ipotesi di riforma di
una sentenza traslativa, il tributo viene ad essere corrisposto, in taluni
casi, come nella specie, due volte: prima all'atto della registrazione della
sentenza di primo grado, perché si considera definitivo il trasferimento, ed
una seconda volta per la registrazione della sentenza d’appello, che,
riformando la prima, abbia diversamente statuito in merito al trasferimento
stesso. E l’imposta potrebbe perfino essere corrisposta una terza volta,
qualora sia pronunziata una difforme sentenza in sede di rinvio dalla
Cassazione.
La denunziata
irrazionalità apparirebbe ancor più evidente considerando che una sentenza
impugnata non é di regola esecutiva, e quindi non astrattamente idonea a
produrre gli effetti suoi propri, i quali sono comunque posti nel nulla ex tunc
dalla sentenza di riforma. Né é a dire che, a giudizio concluso, sia consentito
alla parte di ripetere l'importo del tributo (o di quella parte di esso) che
alla fine risulti indebitamente pagato, perché ciò non é ammesso né dalla
regola generale sancita dagli arte. 11 e 12 della legge del registro, né dalla
norma contenuta nel successivo art. 14, dalla cui tassativa previsione esula
l'ipotesi in esame.
2. - Va in
primo luogo precisato che l'ordinanza denunzia l'illegittimità della disciplina
relativa alla imposta proporzionale di registro, dovuta per le sentenza
traslative di diritti; ond'é che la questione va esaminata limitatamente alla
registrazione di tali sentenze.
3 - La
questione é fondata.
L'Avvocatura
generale dello Stato premette che l'imposta, quale imposta d’atto, é
applicabile indipendentemente dal verificarsi o meno dei suoi effetti, e che le
sentenze per le quali - per il loro contenuto obbiettivo - deve essere
corrisposto tale tributo al momento della registrazione, non possono sottrarsi
alla disciplina degli artt. 12 e 14 della legge sul registro, che fa divieto di
restituzione delle tasse pagate, anche nel caso che esse siano annullate in
sede di gravame. Ed osserva che la questione deve ritenersi infondata perché,
quando nello stesso procedimento vengono pronunziate più sentenze, il carico
complessivo d’imposta rappresenta la somma di tributi relativi ad atti diversi,
susseguitisi nel tempo e determinati talvolta anche dal comportamento degli
interessati. Conseguentemente, l'art. 53 non potrebbe dirsi violato in quanto
la capacità contributiva, come idoneità del contribuente a corrispondere la
prestazione imposta, deve porsi in relazione non già con la concreta capacità
di ciascun contribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa é
collegata e con gli elementi essenziali della obbligazione.
4. - La Corte
non può condividere siffatte argomentazioni.
É esatto che
le sentenze pronunciate nei vari gradi di uno stesso processo costituiscono
altrettanti atti fra loro distinti; ma, ai fini della imposizione tributaria, é
rilevante soltanto quell'unico trasferimento, che, nel susseguirsi delle
suddette decisioni, risulti effettuato dalla sentenza passata in giudicato. Per
l'imposta d’atto, dovuta per la sentenza traslativa, la proporzionale, benché
pagata nel momento della registrazione della sentenza, ha carattere autonomo ed
indipendente in quanto colpisce soltanto il trasferimento. Pertanto, all'atto
della registrazione della sentenza, alla tassa fissa giudiziale si aggiunge
quella proporzionale, se ed in quanto sussista il detto trasferimento.
Dimostrata la netta distinzione fra i due tributi, appare chiaro che il primo
deve essere corrisposto tante volte quante sono le sentenze emesse nelle varie
fasi del giudizio, mentre la proporzionale é dovuta soltanto sull'unico
trasferimento da tassare.
Sotto il
profilo costituzionale non ha rilevanza il fatto che il tributo sia corrisposto
all'atto della registrazione di una o più sentenze non ancora passate in
giudicato. É rilevante - invece - agli effetti degli artt. 3 e 53 Cost., che le
norme impugnate non consentono che la somma versata sia restituita - per intero
o proporzionalmente - nel caso in cui dalla sentenza passata in cosa giudicata
risulti che il trasferimento non esiste - in tutto od in parte - e quindi sia
venuto a mancare, totalmente o parzialmente, l'oggetto della imposizione
tributaria.
Ed invero,
l'art. 12 della legge del registro dispone che le tasse regolarmente percette
non possono essere restituite in caso di riforma, risoluzione, rescissione od
anche per effetto di condizione risolutiva, alla quale l'atto o il
trasferimento si trovasse vincolato, né per qualsiasi altro evento ulteriore
fuorché nei casi previsti dalla legge. E fra le eccezioni alla suindicata
norma, tassativamente previste dall'art. 14, non é compresa la riforma in sede
di gravame della sentenza di primo grado, in base alla quale é stato
corrisposto il tributo.
Non si tratta d’inconvenienti
o disarmonie nella disciplina di un determinato tributo, che possono essere
valutate in sede di politica legislativa, come ritiene l'Avvocatura dello
Stato, ma di una violazione dei principi della capacità contributiva, che
condiziona la misura massima del tributo nel senso che questo non può essere
mai fissato ad un livello superiore alla capacità dimostrata dall'atto o dal
fatto economico. Ed evidentemente il pagamento di un tributo indebito, che
talvolta può superare, attraverso la ripetuta esazione, il valore del bene,
oggetto del trasferimento e l’impossibilità di rimborso di quanto indebitamente
pagato, concretano una violazione del principio costituzionale, anche in
riferimento all'articolo 3 Cost. in quanto la discrezionalità legislativa trova
sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la
disparità di trattamento fra cittadini.
Rimane
assorbita la questione in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge del registro (r.d.
30 dicembre 1923, n. 3269), nella parte in cui non prevedono, ai fini della
restituzione della imposta proporzionale, l'ipotesi che sia stata riformata la
sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
dicembre 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in
cancelleria il 29 dicembre 1972.