Ordinanza n.165 del 1988

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ORDINANZA N.165

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: <Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia>, promossi con ricorsi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ambedue notificati il 10 settembre 1982, e depositati il 17 successivo e rispettivamente iscritti ai nn. 40 e 41 del Registro ricorsi 1982.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che l'art. 44 della l. n. 526 del 1982, con l'introdurre mediante il primo comma l'obbligo per le Province di versare i propri fondi agli altri Enti ivi previsti mediante ordine di trasferimento dei propri conti correnti o contributi speciali presso le tesorerie dello Stato agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti e con il prevedere mediante il secondo comma l'emanazione da parte del Ministero del Tesoro di norme relative alle modalità di attuazione del comma precedente, violi gli artt. 8, n. 1, e 16 dello Statuto del Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670;

che tale illegittimità viene in parte dedotta (illegittimità derivata) dall'asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Province ad opera dell'art. 40 della l. 19 marzo 1981, n. 119, costituente il presupposto - la dove obbliga a tenere i fondi provinciali in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato-della norma impugnata nel presente giudizio, e in parte viene riferita (legittimità propria) alla pretesa lesione dell'autonomia organizzativa delle province;

che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che l'art. 56 della l. n. 526 del 1982, col prevedere la spettanza al CIPE dell'approvazione di interventi sull'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza delle Province autonome, violi gli artt. 78, 8, n. 13, 17, 21 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 e le relative norme di attuazione approvate con DD.PP.RR. 1 gennaio 1973, n. 690, 22 marzo 1974 n. 381 e 22 marzo 1974 n. 279, che riconoscono particolari garanzie di autonomia finanziaria alle province, nonchè l'autonomia delle stesse in ordine alla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, e in ordine alla urbanistica e alla agricoltura;

che l'Avvocatura Generale dello Stato si é costituita per il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo l'infondatezza dei ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernono questioni identiche o connesse;

che con la sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della l. n. 119 del 1981 in parte qua per prospettata lesione anche dell'autonomia finanziaria delle Province di Trento e di Bolzano-richiamandosi alla <stretta connessione> della disciplina del credito, di spettanza statale, <ad un interesse che travalica l'ambito regionale coinvolgendo l'intera comunità nazionale> ed al conseguente necessario equilibrio tra il flusso delle risorse prelevate e quello delle spese erogate>;

che, per altro verso, la potestà legislativa e amministrativa, e quindi la autonomia organizzativa, delle province in tema di ordinamento degli uffici, e così di bilancio e contabilità, sono legittimamente limitate da un interesse come quello sopra indicato;

che, pertanto-tenuto conto, relativamente alla dedotta illegittimità <propria> della norma impugnata, del carattere conseguenziale e applicativo di questa rispetto all'imposizione dell'obbligo non ritenuta illegittima da questa Corte con la sentenza n. 162 del 1982 in ragione dell'interesse come sopra indicato - il principio enunciato con la detta sentenza n. 162 del 1982 ben può riferirsi all'intera censura mossa nei confronti dell'art. 44 legge n. 526 del 1982;

che l'invocato art. 78 dello Statuto del Trentino Alto Adige - in quanto prevede che la determinazione della quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativa al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati negli artt. 70, 75, 76 e 77 dello Statuto al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alla provincia e ad altri enti <sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale> e <tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche della spesa per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza della provincia> - postula, ai fini della impugnazione per violazione di esso di una legge statale, che la Provincia autonoma non si limiti a lamentare una puntuale previsione di spesa da parte della detta legge, anche se concernente settori di competenza provinciale, ma deduca altresì che il previsto finanziamento sia operato mediante l'impiego del gettito dei tributi ai quali si riferisce l'art. 78 o abbia altrimenti pregiudicato in modo specifico l'aspetto di autonomia finanziaria come sopra da tale norma statutaria garantito (cfr. sentenza n. 356 del 1985);

che nemmeno nel caso dell'impugnato art. 56, legge n. 526 del 1982, come già in quello affrontato dalla sentenza n. 356 del 1985 ora citata, la questione risulta dedotta in tali termini;

che gli ulteriori parametri invocati sono tutti funzionalmente collegati-nelle stesse censure delle ricorrenti-all'art. 78 dello Statuto speciale;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza di ambedue le questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara:

1) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in riferimento agli artt. 8, n. 1 e 16 dello Statuto del Trentino Alto Adige, sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

2) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in riferimento agli artt. 78, 8, n. 13, 17, 21 e 16 dello Statuto del Trentino Alto Adige, ed alle relative norme di Ordinanza n. 165 - Anno 1988 5 attuazione approvate con i decreti presidenziali nn. 690/73, 381/74 e 279/74, sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.