SENTENZA N. 356
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LIVIO PALADIN, Presidente
Avv. ORONZO REALE
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo e secondo cpv., 5, 6, 7, 9, 11, primo, secondo, quarto e quinto comma, 13, primo comma, 16, primo e secondo comma, 17 e 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, recante "Interventi a sostegno dell'agricoltura", promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, e dei Presidenti delle Giunte delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, notificati rispettivamente il 5 e il 4 luglio 1984, depositati in cancelleria il 12 successivo ed iscritti ai nn. 20, 21, 23 e 24 del registro ricorsi 1984.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Giuseppe Guarino per le Province di Trento e Bolzano, gli avvocati Umberto Pototschning e Gualtiero Rueca per le Regioni Lombardia ed Emilia- Romagna e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1 - Con ricorso notificato il 5 luglio 1984, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, concernente "Interventi a sostegno dell'agricoltura" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984), in riferimento agli artt. 8, n. 21, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione.
In particolare, la Provincia deduce:
a) l'art. 16, primo comma, stabilisce che, "in relazione al piano finanziario di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge n. 984/77, la complessiva somma di lire 289.852 milioni é assegnata alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome". Alla Provincia ricorrente é assegnata la somma di lire 18.101 milioni.
La riferita disciplina é stata emanata a seguito della sentenza della Corte n. 340 del 1983, con la quale venne dichiarata l'incostituzionalità della legge n. 984 del 1977 per la parte concernente la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Ciò premesso, la ricorrente rileva, anzitutto, che, essendo previsto, per il finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 984/77, uno stanziamento complessivo a carico del bilancio dello Stato per il 1984 di lire 1.520 miliardi, applicando a tale importo il parametro popolazione/territorio prescritto dall'art. 78 dello Statuto - pari a 1,425% - sarebbe spettata alla Provincia un'assegnazione di lire 21.660 milioni, superiore quindi di 3.559 milioni a quella dianzi indicata di lire 18. 101 milioni.
L'avvenuta defalcazione della quota spettante alla ricorrente (sia che dipenda dall'utilizzazione di un parametro inferiore a quello stabilito nello Statuto, sia, invece, dall'applicazione del parametro (corretto) non all'intero stanziamento - 1.520 miliardi - ma a quello ridotto previsto per i soli interventi da attuarsi tramite le Regioni - pari a 1.235,569 miliardi -), ha comunque determinato la violazione dei criteri per la determinazione della quota spettante alla Provincia stabiliti dal già citato art. 78 dello Statuto: anche, infatti, nel caso in cui fosse esatta la seconda ipotesi (come la ricorrente ritiene più probabile) ugualmente risulterebbe violato l'art. 78, là dove stabilisce che la quota di spettanza delle Province autonome deve essere calcolata tenendo conto anche degli stanziamenti previsti dalla legge per gli interventi effettuati direttamente dallo Stato "nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province autonome".
L'art. 16, primo comma, violerebbe, inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, gli artt. 8 n. 21 e 16 dello Statuto, che riservano alla Provincia le competenze nelle materie oggetto degli interventi della legge censurata, e di nuovo l'art. 78 dello Statuto sotto l'ulteriore profilo del mancato rispetto della procedura ivi prevista a garanzia delle attribuzioni della Provincia, cioé il previo accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale.
b) L'art. 16, secondo comma, della legge impugnata stabilisce che la Provincia ricorrente dovrà provvedere "con legge all'utilizzazione della somma di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va preventivamente sentito il CIPAA".
Sostiene la ricorrente che detta norma, nel prescrivere l'assenso preventivo del CIPAA sul piano provinciale, impone alla Provincia una procedura tramite la quale il Governo possa esercitare una funzione di indirizzo e coordinamento, così violando la sfera di competenza esclusiva della Provincia stessa nella materia in esame, garantita dai citati artt. 8 e 16 dello Statuto: é ampiamente richiamata al riguardo la sentenza della Corte n. 340 del 1983, che dichiarò l'incostituzionalità della legge n. 984 del 1977 e le cui argomentazioni (specie là dove si legge che, quando opera la guarentigia dello Statuto speciale, le esigenze unitarie legittimano l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento solo in presenza di un interesse che deve nettamente configurarsi come insuscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale) debbono necessariamente valere, ad avviso della difesa della Provincia, a far dichiarare l'incostituzionalità anche della normativa in esame.
Va poi considerato, conclude la ricorrente, che l'esigenza di armonizzare gli obiettivi della programmazione regionale con quella nazionale trova già soddisfazione in altre norme legislative che prevedono gli strumenti idonei a tale scopo: l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (integrato dall'art. 34 legge 5 agosto 1978, n. 468) stabilisce infatti che il Governo può far valere l'interesse nazionale dell'unitarietà e coerenza degli obiettivi perseguiti attraverso la spesa pubblica in sede di controllo della legge regionale ex art. 127 Cost..
c) L'art. 19, secondo comma, infine, che sostituisce l'art. 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153, stabilisce che le Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, potranno apportare all'occorrenza variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalità indicate dalla presente legge". Il vincolo che in tal modo la norma pretende di imporre alla Provincia sarebbe, ad avviso di questa, palesemente incostituzionale, riguardando una materia riservata alla competenza esclusiva della Provincia stessa. Peraltro, la ricorrente ha già dato, in base all'art. 2, secondo comma, della legge citata n. 153/75, autonoma e completa attuazione alle direttive CEE nn. 159, 160 e 161 del 1972 con la legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, stabilendo anche la destinazione dei fondi in questione. Risultano, quindi, violate non solo la potestà legislativa ed amministrativa della Provincia (artt. 8 n. 21 e 16 dello Statuto), ma anche la autonomia finanziaria provinciale (art. 78 Statuto), in quanto spetta alla Provincia programmare gli interventi ed utilizzare le proprie risorse finanziarie nella materia in questione senza vincoli a specifiche destinazioni, secondo il principio generale sancito dall'art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335, che tanto più vale per la Provincia ricorrente, cui la Corte ha riconosciuto (
) un'autonomia finanziaria anche più estesa di quella propria delle Regioni a Statuto ordinario.
1.2 - Con ricorso notificato il 5 luglio 1984, anche la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge n. 194 del 1984. Le argomentazioni contenute nel ricorso sono sostanzialmente identiche a quelle svolte dalla Provincia di Trento. Va soltanto rilevato che la ricorrente denuncia la violazione, oltre che degli artt. 8 n. 21, 16 e 78 dello Statuto, anche degli artt. 3, terzo comma; 8 nn. 7, 8, 15 e 16; e 79 dello Statuto stesso, ma senza addurre motivazioni ulteriori.
1.3 - Si é costituito in entrambi i giudizi, con unico atto di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
a) In primo luogo, l'Avvocatura eccepisce l'infondatezza della censura relativa alla determinazione delle somme assegnate alle Province dall'art. 16, primo comma, impugnato: che tale determinazione sia avvenuta applicando il parametro stabilito ai sensi dell'art. 78 dello Statuto non già all'intero importo del fondo, bensì a quello minore depurato della quota riservata al finanziamento degli interventi di competenza statale é perfettamente legittimo secondo l'Avvocatura, in quanto, trattandosi della ripartizione tra Regioni e Province autonome di un fondo istituito con specifica destinazione, solo tenendo conto esclusivamente del complesso delle somme destinate a finanziare l'esercizio delle funzioni regionali poteva essere garantita la parità di trattamento tra Regioni e Province autonome.
D'altronde, osserva l'Avvocatura, l'art. 78 dello Statuto, là dove afferma che "sarà tenuto conto anche delle spese per interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province" si riferisce chiaramente a quegli interventi statali che interessano tutto il restante territorio nazionale con la sola eccezione del territorio delle due Province, in relazione a specifiche competenze statutarie di queste. Tale non é il caso delle funzioni statali previste dalle lettere c) e g) dell'art. 3 della legge n. 984 del 1977, per il finanziamento delle quali l'art. 17, settimo comma, della stessa legge prevede stanziamenti, da iscriversi negli stati di previsione delle Amministrazioni dello Stato, di una quota del fondo complessivo stabilito per il finanziamento degli interventi pubblici previsti da quella legge: trattasi, infatti, ad avviso della resistente, di interventi che interessano l'intero territorio nazionale, compreso quello delle Province di Trento e Bolzano.
Pure infondata é, prosegue l'Avvocatura, la censura concernente il mancato previo accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale. La norma invocata - l'art. 78 dello Statuto - non sarebbe, infatti, applicabile al caso di specie, trattandosi di un fondo destinato non a finanziare le spese necessarie ad adempiere le funzioni normali delle Province, ma a provvedere a scopi determinati in settori indicati dalla legge, come previsto dall'art. 119 Cost. e dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, citato dall'art. 17, settimo comma, della legge n. 984 del 1977. La fattispecie é quindi disciplinata non dall'art. 78 dello Statuto, ma dall'art. 79, che si limita ad affermare l'applicabilità alle Province autonome dell'art. 119, secondo comma, Cost..
b) Anche la censura relativa alla previsione (art. 16, secondo comma) dell'assenso preventivo del CIPAA é, ad avviso dell'Avvocatura, infondata, essendo la norma stata dettata proprio al fine di adeguare la normativa della legge n. 984/77 ai principi affermati con la sentenza n. 340 del 1983. É stata così eliminata la capillare e penetrante interferenza della normativa statale nella sfera di autonomia delle due Province autonome e il parere del CIPAA, obbligatorio ma non necessariamente espresso, non costituisce forma di indirizzo e coordinamento ed é comunque giustificato dalle esigenze unitarie della programmazione (sentenza n. 20 del 1970).
c) Per quanto concerne, infine, la censura relativa all'art. 19, secondo comma, legge n. 194/84, l'Avvocatura ne eccepisce innanzitutto l'inammissibilità, in quanto la modifica introdotta all'art. 5 della legge n. 153 del 1975 non restringe, ma anzi amplia la sfera di autonomia delle ricorrenti, alle quali é attribuita la facoltà, prima non prevista, di modificare la destinazione dei fondi, sia pure nei limiti delle finalità indicate dalla legge. La censura sarebbe comunque infondata nel merito, in quanto la partecipazione con le altre Regioni alla distribuzione di fondi istituti con una determinata finalità comporta automaticamente il vincolo di destinazione sulla quota del fondo assegnato alla singola Regione o Provincia autonoma.
2.1 - Con ricorsi notificati il 3 luglio 1984, le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna hanno sollevato, con identiche argomentazioni, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo e secondo capoverso, 5, 6, 7, 9, 11, primo, secondo, quarto e quinto comma, 13, primo comma, e 17 della legge 4 giugno 1984, n. 194, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost., nonché a una serie di disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
In particolare, le Regioni deducono:
a) L'art. 3 aggiunge tre commi all'art. 2 della legge 18 dicembre 1983, n. 700 ("Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero"): i primi due commi aggiunti, prevedendo l'istituzione di un "programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero" per la cui attuazione é autorizzata la spesa di un miliardo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura, lederebbero le competenze regionali, in quanto da un lato il programma previsto esula dalle competenze statali indicate nell'art. 71, lett. a) e c), del d.P.R. n. 616/77 e dall'altro la "divulgazione" é un compito che spetta alle Regioni, ai sensi dell'art. 66, primo e secondo comma, lett. a), del medesimo d.P.R..
b) L'art. 5 autorizza una nuova spesa di 275 miliardi "per le finalità di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403" e prevede che la spesa sia iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e sia ripartita con decreto del Ministro dell'Agricoltura: tale disciplina, innovativa rispetto a quella dettata dalla citata legge n. 403/77, che prevedeva invece che le risorse confluissero nel fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo (e quindi senza vincolo rigido di destinazione) e che al riparto delle stesse provvedesse il CIPE, sarebbe lesiva dell'autonomia programmatoria e di spesa della Regione, in quanto segna il passaggio da un finanziamento globale e correlato a un processo di programmazione ad uno rigidamente settoriale, svincolato dalla programmazione e interamente governato dall'amministrazione centrale.
c) L'art. 6 prevede la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi a favore dei "consorzi nazionali di cooperative agricole" e delle "cooperative agricole di rilevanza nazionale" sui mutui contratti "per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime"; la determinazione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi é demandata a un decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello dell'Agricoltura.
La materia cui si riferisce l'intervento in questione é, ad avviso delle ricorrenti, interamente ricompresa nella competenza delle Regioni (artt. 66, primo e secondo comma, lett. b) e c), e 109 d.P.R. n. 616/77), mentre la competenza statale concernente "le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste" (art. 71, primo comma, lett. h), del d.P.R. n. 616/77) riguarderebbe soltanto l'ordinamento di tali associazioni ed unioni e non le attività delle imprese agricole e gli interventi di incentivazione delle stesse.
D'altra parte, la categoria delle "cooperative agricole di rilevanza nazionale" é inesistente e non trova alcun fondamento nella legislazione: pur prevedendo, infatti, l'art. 5 della legge n. 403 del 1977 la concessione da parte dello Stato di contributi a favore di cooperative e loro consorzi, detta norma non contempla genericamente una categoria siffatta quale destinataria dei contributi e, inoltre, gli interventi avvenivano con modalità determinate d'intesa tra il Ministero e le Regioni interessate.
d) L'art. 7 autorizza la spesa di 50 miliardi per l'attuazione di interventi "a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale"; gli interventi sono quelli previsti dall'art. 5, lett. a), c) e d), della legge n. 403 del 1977. Anche tale disposizione viola, ad avviso delle ricorrenti, le competenze regionali sancite negli artt. 66, primo e secondo comma, lett. c), 67, primo comma, 35, 41, secondo comma, e 109 del d.P.R. n. 616/77.
Né varrebbe a sorreggere tali interventi la competenza statale in tema di associazioni ed unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste (art. 71, lett. h), del d.P.R. citato), che, come già detto sub c), riguarda soltanto l'ordinamento di tali associazioni e al più le loro attività di "secondo grado".
Ugualmente, proseguono le ricorrenti, non potrebbe farsi riferimento alla competenza statale in materia di impianti "di interesse nazionale" per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti, di cui all'art. 67, primo e secondo comma, d.P.R. n. 616: da un lato infatti tale competenza riguarda appunto i soli impianti "di interesse nazionale", e cioé quelli dell'A.I.M.A., mentre l'art. 5 lett. a) della legge n. 403/77 si riferisce ad impianti realizzati e gestiti da cooperative e loro consorzi, "aventi dimensione nazionale" (e non "di interesse nazionale") o "interregionale", laddove l'art. 67, secondo comma, d.P.R. n. 616 attribuisce anche tali ultimi impianti alla competenza regionale; dall'altro, mentre l'art. 67, terzo comma, citato, impone che gli interventi statali avvengano "nel quadro della programmazione nazionale" e "sentite le Regioni interessate in relazione alla loro ubicazione", la norma impugnata prevede solo un'intesa con le Regioni per la determinazione delle modalità degli interventi.
Inoltre, sarebbero del tutto fuori delle competenze statali le previsioni (art. 5, lett. c) e d), della legge n. 403 del 1977, richiamato dall'art. 7 impugnato) di contributi "per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale" e di contributi sulle spese di gestione per operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, commercializzazione di prodotti, nonché di concorsi negli interessi su prestiti destinati alla conduzione aziendale e alle anticipazioni ai soci conferenti: sarebbero violate non solo la competenza regionale in tema di sostegno alla cooperazione agricola, di formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli e di assistenza aziendale e interaziendale nel settore agricolo e forestale (art. 66, secondo comma, lett. a) e c), d.P.R. n. 616/77), ma anche più in generale la competenza in tema di formazione professionale (art. 35 d.P.R. citato), e il divieto di stanziare somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione (art. 41, secondo comma, d.P.R. citato).
e) L'art. 9 autorizza una spesa di 35 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura, "per la realizzazione di interventi", fra l'altro "a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi" e "per l'attuazione di un programma di forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale da realizzarsi su suoli demaniali".
Entrambe dette destinazioni di spesa lederebbero le competenze regionali. Nel primo caso, infatti, facendo la norma riferimento in modo assai generico alla "lotta contro gli incendi boschivi", verrebbe ad incidere sicuramente nella sfera di spettanza regionale delineata dall'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616.
Per quanto riguarda, poi, il "programma di forestazione industriale produttiva", il legislatore avrebbe sostanzialmente riprodotto la disciplina di cui all'art. 20, terzo comma, della legge n. 130 del 1983, già dichiarata illegittima con la sentenza n. 307/83, con violazione, quindi, nel caso specifico anche dell'art. 136 Cost..
Il fatto, poi, che la legge precisi che il programma é "di rilevanza nazionale" e "da realizzarsi su suoli demaniali" non varrebbe, ad avviso delle ricorrenti, a sanare l'illegittimità della norma.
Da un lato, infatti, le norme di trasferimento delle funzioni (artt. 66, primo comma, 69 e 71 d.P.R. n. 616) non prevedono alcuna riserva statale per interventi "di rilevanza nazionale" nella materia, né la disposizione impugnata inquadra il programma previsto fra gli interventi di competenza nazionale di cui agli artt. 3, lett. c), e 10 della legge n. 984 del 1977; dall'altro, il riferimento a "suoli demaniali" é irrilevante, in quanto la competenza regionale prescinde dalla proprietà dei suoli e, inoltre, esistono suoli demaniali di proprietà delle Regioni: in particolare, le foreste dello Stato sono state trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni (artt. 11 della legge n. 281/70 e 68 d.P.R. n. 616) e lo Stato ha conservato la proprietà di una piccola parte dei terreni e delle aree boschive, da destinare, peraltro, a "scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale".
f) L'art. 11, primo e secondo comma, autorizza una spesa di 30 miliardi "per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionari del bestiame, nonché per l'acquisto di attrezzature"; al riparto delle somme provvede il CIPE.
La disposizione, ove sia da intendersi nel senso che il riparto delle somme avvenga a favore direttamente delle associazioni e non fra le Regioni, sarebbe illegittima, violando, per quanto riguarda la tenuta dei libri genealogici e i controlli funzionali sul bestiame, l'art. 77, lett. c), del d.P.R. n. 616, e, quanto all'"acquisto di attrezzature", gli artt. 66, primo e secondo comma, lett. b), c), d), e); e 67, primo comma, dello stesso d.P.R..
g) L'art. 11, quarto e quinto comma, prevede la concessione di un contributo straordinario nella misura massima di 2 miliardi a favore dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa "per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili relativi alle calamità naturali e avversità atmosferiche e alla gestione dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590".
La norma, ad avviso delle ricorrenti, é lesiva della competenza regionale sancita dall'art. 70 del d.P.R. n. 616 e ribadita dalla legge n. 590 del 1981: attraverso l'espediente del finanziamento all'Associazione essa realizza un illegittimo ripristino di attribuzioni statali, in violazione del divieto di cui all'art. 126, terzo comma, del d.P.R. n. 616.
h) L'art. 13 autorizza una spesa di 10 miliardi "al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910".
La materia, come già sostenuto dalle ricorrenti a proposito degli artt. 5 e 7 impugnati, é di competenza regionale, tanto più che nel caso ora all'esame la legge fa riferimento ad impianti "di particolare interesse pubblico" e non "di interesse nazionale".
Né varrebbe invocare l'esigenza di "completamento" degli impianti: col trasferimento delle competenze alle Regioni sono passate ad esse anche le attribuzioni relative agli affari pendenti (salvo casi particolari: art. 125 d.P.R. n. 616), e quindi tanto più quelle relative a nuovi interventi, sia pur intesi a "completare" gli impianti.
i) L'art. 17, infine, prevede: un'indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera, prevista dall'art. 4, primo comma, lett. a) del Regolamento CEE n. 857/84 (primo comma); premi alla nascita di vitelli previsti dall'art. 4 del Regolamento CEE n. 464/75 e successive modificazioni (secondo comma); aiuti al magazzinaggio privato di vini da tavola e di mosti di uve, previsti dagli artt. 7 e 8 del Regolamento CEE n. 337/79 e successive modificazioni (terzo comma).
Per quanto riguarda il secondo e terzo comma, le Regioni sostengono che, se la generica previsione di stanziamenti significasse l'assunzione da parte dello Stato di compiti di amministrazione, di istruttoria o di erogazione, attualmente spettanti alle Regioni, la norma sarebbe lesiva della competenza regionale, che si estende alle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti CEE (art. 6, primo comma, d.P.R. n. 616).
Quanto, infine all'indennità prevista nel primo comma della norma in esame, le ricorrenti rilevano che essa non é oggetto ancora di una precisa normativa, essendo prevista dal citato Regolamento CEE n. 857/84 in termini generali e come semplice facoltà. Tuttavia, le scelte dei singoli Stati membri spetterebbero alle Regioni, trattandosi di interventi sulla produzione e non sul mercato (artt. 66, primo e secondo comma, lett. e) e 6, primo comma, del d.P.R. n. 616), naturalmente nell'ambito di disposizioni di principio della legge statale.
Viceversa, la norma impugnata sembra compiere direttamente e surrettiziamente le scelte in questione, e, comunque, non prevede il ruolo delle Regioni nella formazione di dette scelte e nella loro esecuzione.
2.2 - Si é costituito in entrambi i giudizi, con identico atto di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L'Avvocatura eccepisce, secondo l'ordine delle censure, quanto segue:
a) Il programma previsto dall'art. 3 rientra nella competenza riservata allo Stato dall'art. 71, lett. a) e c), del d.P.R. n. 616, riferendosi alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola ed industriale ed alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale.
La rilevanza nazionale del programma é confermata dal richiamo al piano agricolo nazionale di cui alla legge n. 984 del 1977 e al piano bieticolo e saccarifero. L'attinenza al settore bieticolo e saccarifero escluderebbe, infine, che le funzioni rientrino interamente nella materia dell'agricoltura, e non anche in quella dell'industria di trasformazione.
b) Le finalità alle quali é destinata la spesa prevista nell'art. 5 censurato sono le stesse già indicate nella legge n. 403 del 1977; né la semplificazione della procedura di riparto della somma può determinare alcuna lesione di competenze regionali.
c) La determinazione dei destinatari degli interventi previsti dagli artt. 6 e 7 impugnati (consorzi nazionali di cooperative agricole e cooperative agricole di rilevanza nazionale) escluderebbe qualsiasi lesione della competenza regionale, come delimitata dagli artt. 66, secondo comma, lett. c) e 71, lett. h), del d.P.R. n. 616: la formula legislativa "associazioni ed unioni nazionali dei produttori" é, ad avviso dell'Avvocatura, comprensiva tanto dei consorzi nazionali di cooperative agricole quanto delle cooperative agricole di rilevanza nazionale, già previsti dall'art. 5, lett. b), della legge n. 403 del 1977.
d) Per quanto riguarda l'art. 9, gli interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi non incidono sulle competenze trasferite alle Regioni con l'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616, trattandosi di interventi di integrazione e di sostegno degli interventi regionali, riservati allo Stato dallo stesso articolo ora citato e dall'art. 71, lett. f), dello stesso d.P.R., nonché dall'art. 10, terzo comma, della legge n. 984 del 1977. Circa il programma di forestazione industriale produttiva, l'Avvocatura nega che la norma riproduca l'art. 20, terzo comma, della legge n. 130 del 1983, dichiarato incostituzionale: essa, anzi, eliminerebbe i vizi della precedente normativa, precisando che deve trattarsi di un programma di rilevanza nazionale e da realizzarsi su suoli demaniali e cioé di interventi che trascendono l'interesse e la competenza delle singole Regioni.
e) Le censure relative all'art. 11 sono infondate, prosegue l'Avvocatura, in quanto, circa il primo comma, trattasi di materia conservata alla titolarità dello Stato e delegata alle Regioni dall'art. 77, lett. c), del d.P.R. n. 616; quanto, poi, al quarto e quinto comma, la natura soggettiva dell'associazione nazionale destinataria dei contributi e la natura oggettiva del progetto finanziario - chiaramente strumentale rispetto alle funzioni attribuite dall'art. 11 della legge n. 590 del 1981 all'organismo di rappresentanza a livello nazionale dei consorzi di difesa - escludono la lamentata invasione di competenze regionali.
f) L'art. 13 censurato ha chiara natura integrativa dell'art. 10, primo comma, della legge n. 910 del 1966: trattasi quindi di intervento riservato allo Stato dall'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 616, non sussistendo, peraltro, differenza tra impianti di particolare interesse pubblico e impianti di interesse nazionale, in quanto il quinto comma del citato art. 10 della legge n. 910/66 ha esteso la disciplina ivi prevista agli impianti che una legge precedente (n. 454 del 1961, art. 21) aveva definito di interesse nazionale.
g) Nessuna violazione di competenze é ravvisabile, infine, nell'art. 17, che nulla dispone circa i procedimenti da seguire e le competenze da esercitare per l'erogazione dei benefici da esso contemplati.
3. - In prossimità dell'udienza pubblica, relativamente a tutti i presenti giudizi, hanno depositato memorie aggiuntive le difese delle Province autonome e delle Regioni ricorrenti, ribadendo, in replica alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, le conclusioni adottate. A sua volta l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria aggiuntiva relativamente ai soli giudizi introdotti con i ricorsi delle Province autonome, insistendo nella richiesta declaratoria di infondatezza delle questioni proposte.
4. - All'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985, il Giudice La Pergola ha svolto la relazione e la difesa delle ricorrenti e l'avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno ribadito le deduzioni e conclusioni già adottate.
Considerato in diritto
1. - Com'é spiegato in narrativa, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno impugnato varie disposizioni della legge 4 giugno 1984, n. 194, "Interventi a sostegno dell'agricoltura". Le ricorrenti lamentano la violazione della sfera di competenza loro garantita, nel primo caso dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige (e relative norme di attuazione), nel secondo, dagli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost., nonché da talune previsioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
I giudizi così promossi aderiscono tutti alla normativa contenuta nella legge suddetta e sollevano questioni identiche o connesse. La Corte ritiene, quindi, di poterli riunire e definire congiuntamente, esaminando prima le questioni concernenti l'asserita offesa allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, poi le altre.
2. - Le Province di Bolzano e Trento censurano gli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge n. 194 del 1984. L'una e l'altra ricorrente deducono la violazione degli artt. 8, n. 21, 16 e 78 dello Statuto speciale; la Provincia di Bolzano invoca altre disposizioni statutarie (art. 8, nn. 7, 8, 15 e 16, e art. 79) senza, tuttavia, ulteriori deduzioni a sostegno dell'impugnativa. Dalle due ricorrenti si prospetta l'indebita interferenza della legge statale in un settore, quello dell'agricoltura, presidiato dall'attribuzione alla Provincia di competenze primarie, sia legislative, sia amministrative, nonché dalla specifica guarentigia della sua autonomia finanziaria.
2.1 - Vanno anzitutto considerate le questioni che concernono l'art. 16 della legge n. 194. Il primo comma di tale articolo statuisce che "in relazione al piano finanziario di cui all'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e a definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge n. 984/77, alle Regioni e alle Province autonome é assegnata la complessiva somma di lire 289.852 milioni". Quanto al detto stanziamento, le due Province si dolgono di averne ricevuto una quota inferiore a quella che, in forza dell'art. 78 dello Statuto, sarebbe a ciascuna di esse dovuta. Non importa, si soggiunge dalle ricorrenti, se la determinazione della quota sia nella specie venuta a divergere dallo schema dell'art. 78 dello Statuto, perché si é adottato altro parametro, inferiore a quelli indicati (popolazione e territorio), o perché si é esclusa dal totale, che é andato suddiviso fra Regioni e Province, la somma riservata, nello stesso stanziamento, agli interventi di competenza dello Stato (cfr. art. 3 lett. c), f), g), legge n. 984/77). La previsione normativa risulterebbe in ogni caso lesiva del precetto posto nell'art. 78 dello Statuto a garanzia dell'autonomia provinciale: e ciò anche sotto il riflesso, che la quota é stata determinata senza il prescritto accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale.
L'Avvocatura Generale ha dal canto suo, negli scritti difensivi e all'udienza pubblica, in varia guisa dedotto che le previsioni dell'art. 78 non trovano applicazione nel caso in esame. Questo preliminare profilo dell'indagine esige un cenno di chiarimento.
2.2 - La norma che si assume violata devolve a ciascuna Provincia una quota del gettito, relativo al territorio regionale, dei tributi in essa contemplati: e cioé, l'imposta generale sull'entrata e le imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli (cfr. artt. 70, 75, 76, 77 Statuto), al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle Province e agli altri enti. Si tratta, quindi, di una quota fissata non direttamente in Statuto, come accade a proposito degli altri tributi richiamati nello stesso art. 78, ma "annualmente d'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale". L'art. 78 stabilisce altresì secondo quali criteri la quota va determinata. Importa al riguardo la seguente statuizione: "Sarà tenuto conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - anche delle spese per gli interventi generali disposti dallo Stato nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle Province". Ora, l'autonomia provinciale é certo tutelata, nel senso che la materia é sottratta all'intervento unilaterale degli organi centrali e rimessa all'intesa fra Stato e Provincia. Va però precisato che la garanzia di cui fruisce la Provincia opera esclusivamente nei modi e limiti stabiliti dalla fonte statutaria. La norma invocata in giudizio non individua l'ammontare del gettito erariale riservato all'ente autonomo, e per ciò stesso non prescrive nemmeno che a quest'ultimo sia attribuita, nel riparto di ogni singolo stanziamento disposto dallo Stato, la quota risultante dall'automatica applicazione dei parametri in essa stabiliti. Dev'essere l'accordo, appunto, a determinare come i due indici della popolazione e del territorio sono presi in considerazione, in rapporto all'intero flusso delle spese disposte per gli interventi di ordine generale e all'arco di tempo, un anno, cui l'art. 78 fa espresso riferimento. Tale conclusione si impone anche quando, come assumono le ricorrenti, la spesa qui stanziata dallo Stato possa annoverarsi fra quelle di cui andrebbe tenuto conto, sempre ai sensi dell'invocato disposto statutario, in sede d'intesa. Nel caso in esame, la Provincia lamenta che l'art. 78 é stato offeso per effetto della puntuale previsione della spesa, che figura nell'art. 16 della legge n. 194. La questione non é dedotta, come esigerebbe la norma di raffronto, con riguardo alla determinazione della quota annuale e complessiva del tributo. Basta questo per ritenere che, nei termini in cui é proposta, essa non ha fondamento.
2.3 - Oggetto d'impugnazione é anche il secondo comma dell'art. 16 della legge n. 194/84, così testualmente concepito: "Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con legge all'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va sentito il CIPAA". Le somme sono ancora quelle destinate a finanziare gli interventi previsti nella citata legge n. 984/77. Di questa legge la
, del collegamento programmatico ed operativo a livello nazionale, che deve presiedere all'utilizzazione del fondo istituito.
3.8 - Il quarto e il quinto comma dell'art. 11 prevedono la concessione di un contributo straordinario, nella misura massima di lire due miliardi, a favore dell'Associazione nazionale dei Consorzi di difesa, per la realizzazione di un progetto di automazione del trattamento dei dati statistici e contabili relativi alle calamità naturali e alla gestione dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. La materia sulla quale verte la destinazione di spesa sarebbe trasferita alle Regioni in forza dell'art. 70 del d.P.R. n. 616/77. Così non é, tuttavia. Se si guarda, nel sistema del d.P.R. n. 616, sia alla disciplina appositamente dettata nell'art. 70 sotto la rubrica "calamità naturali", sia alla lett. e) dell'art. 71, lo Stato mantiene competenze, rispetto alle quali l'automazione dei dati statistici e contabili sorretta dal finanziamento é strumentalmente collegata. A ciò si aggiunge che le disposizioni introdotte nella legge 15 ottobre 1981, n. 590 ("Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale") configurano un organismo di rappresentanza dei consorzi per la difesa attiva e passivo delle produzioni agricole, che opera esclusivamente a livello nazionale. Questo é un ulteriore ed idoneo punto di appoggio del controverso intervento statale.
3.9 - L'art. 13 é impugnato per aver autorizzato la spesa di 10 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi, al completamento degli impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta ed altre attività od operazioni concernenti i prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 910/66. Le ricorrenti deducono che la materia degli impianti é stata trasferita alle Regioni, anche con riguardo agli affari pendenti, in forza dell'art. 67 del d.P.R. n. 616, eccezion fatta per i soli impianti di interesse nazionale. Il completamento degli impianti, per il quale la spesa é disposta, sarebbe stato illegittimamente previsto per ripristinare le competenze dello Stato ed estenderle, addirittura, oltre i limiti a suo tempo consentiti dalla legge n. 910/66, che la disposizione impugnata richiama. L'art. 10 della legge n. 910, si soggiunge, trattava come distinte categorie gli impianti di interesse nazionale e quelli di particolare interesse pubblico: mentre lo stanziamento dedotto in questione si riferisce indifferentemente a qualsiasi impianto, purché di particolare interesse pubblico. L'Avvocatura osserva, dal canto suo, che la disposizione impugnata ha natura di norma transitoria ed integra la precedente previsione di legge, con la quale, nel 1966, il Ministro dell'Agricoltura e Foreste era stato autorizzato a realizzare gli impianti, di cui é ora finanziato il completamento. Del resto, la norma in questione é ricondotta dalla difesa del Presidente del Consiglio sotto l'ipotesi del terzo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 616. Ivi é infatti previsto che gli impianti di interesse nazionale competono allo Stato. Lo stesso, ritiene l'Avvocatura, deve dirsi per gli impianti di particolare interesse pubblico assistiti dal finanziamento: e questo perché l'art. 10 della legge n. 910/66, richiamato nell'autorizzazione di spesa, lungi dal distinguere le due categorie di impianti, come afferma la Regione, le ha, invece, espressamente assoggettate allo stesso regime.
Ad avviso di questo Collegio, l'intervento dello Stato si giustifica in quanto il particolare interesse pubblico preso in considerazione dalla legge di spesa, se non coincide senza residui, certo viene qui, per il suo rilievo, a connettersi strettamente con l'interesse nazionale alla realizazzione degli impianti, che servono alla raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Il richiamo della disciplina dettata nella legge del 1966 é fatto nell'implicito ma chiaro presupposto che l'attività finanziata eccede l'ambito delle scelte istituzionalmente rimesse alla Regione. Così atteggiandosi la specie, la destinazione della spesa resiste alle censure in esame; essa trova il supporto delle anteriori disposizioni di legge, richiamate dal legislatore nel configurarla e non offende d'altra parte i criteri enunciati, con la presente decisione (v. sopra n. 3.5), in punto di razionalità e conformità dello stanziamento statale alle esigenze costituzionali del decentramento, imponendosi ancora una volta il riparto fra le Regioni delle somme in questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, primo e secondo comma, e 19, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194 ("Interventi a sostegno dell'agricoltura"), sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8 nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 16, 78 e 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 17 della legge 4 giugno 1984, n. 194 ("Interventi a sostegno dell'agricoltura"), sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 11, quarto e quinto comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Regioni Emilia- Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
d) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 9, 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost..
Così deciso in Roma,, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
ANTONIO LA PERGOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.