Ordinanza n.103 del 1988

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ORDINANZA N.103

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 5 luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane operanti nel mezzogiorno), conv. con modif. nella legge 4 agosto 1971, n. 589, 22, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio 1976/1980) e 59 del d.P.R. 6 marzo 1968, n. 18, in relazione all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968, n. 918, conv. con modif. in legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1984 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 1152 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 12 giugno 1984, ha sollevato, in relazione all'art. 81, quarto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane operanti nel mezzogiorno), convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio 1976/1980); 59 d.P.R. 6 marzo 1968 n. 218 (in relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089: provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato);

che la questione investe il problema della copertura finanziaria delle citate disposizioni, in quanto suscettibile di operare, con conseguente ammissione agli sgravi contributivi in esse previsti, anche in favore di imprese che gestiscono <case di cure>;

che in tali termini la stessa questione é già stata dichiarata da questa Corte infondata con la sentenza n. 12 del 1987 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 175/1987 e che nel l'ordinanza di rimessione non si prospettano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589; 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; 59, d.P.R. 6 marzo 1968 n. 218; in relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089; sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.