Ordinanza n.175 del 1987

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ORDINANZA N. 175

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Giuseppe FERRARI, Presidente

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n. 589 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane operanti nel mezzogiorno), art. 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio 1976/1980), art. 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 in relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918 convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato), promossi con due ordinanze emesse il 14 gennaio ed il 6 maggio 1986 dal Tribunale di Catania nei procedimenti civili vertenti tra I.N.P.S. e Istituto di Investigazione e Vigilanza "Veritas Sud" e Gibiino Vincenzo iscritte ai nn. 382 e 726 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 59 1 s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il tribunale di Catania, con due ordinanze, emesse rispettivamente il 14 gennaio 1986 (R.O. n. 382/1986) ed il 6 maggio 1986 (R.O. n. 726/1986) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n. 589, 22, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976 n. 183 e 59 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, in relazione all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, ed in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto non prevedono una rigorosa determinazione del costo del beneficio degli sgravi contributivi in base ad essi ottenibili e dei mezzi di copertura finanziaria per far fronte alla relativa spesa;

che, in tali termini, la questione é già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte con la sentenza n. 12 del 1987, concernente anche l'ammissione al beneficio in questione di imprese operanti in settori produttivi identici a quelli considerati nei giudizi a quibus (Istituti di Vigilanza e Case di Cura);

che le menzionate ordinanze non adducono nuovi e diversi motivi di illegittimità della normativa censurata né prospettano argomentazioni diverse da quelle disattese dalla Corte con detta sentenza;

che, la questione appare manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1971 n. 589, 22, ultimo comma, della legge 2 maggio 1976 n. 183 e 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, in relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal Tribunale di Catania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

 

Il Presidente: FERRARI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE