Ordinanza n.96 del 1988

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ORDINANZA N.96

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966, n. 613, dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale, promossi con ordinanze emesse il 3 febbraio 1982 dal Tribunale di Macerata, il 16 aprile 1982 dal Tribunale di Bolzano, il 17 febbraio 1984 dal Pretore di Modena, il 21 agosto 1985 dal Pretore di Bologna ed il 12 luglio 1985 dalla Corte di cassazione, iscritte rispettivamente ai nn. 152 e 386 del registro ordinanze 1982, al n. 436 del registro ordinanze 1984, al n. 812 del registro ordinanze 1985 e al n. 154 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 227 e 310 dell'anno 1982, n. 273 dell'anno 1984 e nn. 20 e 30/I ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Russo Edmondo, dell'I.N.P.S., di Cuscini Giuseppina e di Pascoli Enrica;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con le cinque ordinanze in epigrafe sono state sollevate da altrettanti giudici, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

A) dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui nega, ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, l'integrazione al minimo della pensione di invalidità cumulativamente goduta a carico del fondo speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni (R.O. n. 152/82, emessa dal Tribunale di Macerata il 3 febbraio 1982);

B) dell'art. 19 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude, per i titolari di pensione diretta statale, l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito (R.O. n. 386/82, emessa dal Tribunale di Bolzano il 16 aprile 1982);

C) dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, in relazione all'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (quale risulta a seguito della sent. n. 34 del 1981) e nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione all'ammontare della pensione diretta integrata al trattamento minimo che il titolare della pensione assicurativa avrebbe diritto di percepire o al momento della morte o con riferimento ai periodi anche successivi a tale evento, se fosse ancora in vita e godesse della pensione diretta; e, subordinatamente, dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui stabiliva, per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, che al titolare di pensione di riversibilità e di pensione diretta l'integrazione al minimo fosse corrisposta sulla pensione diretta e non invece su quella a carico della gestione che erogasse il trattamento minimo di importo più elevato (R.O. n. 436/84, emessa dal pretore di Modena il 17 febbraio 1984).

D) Degli artt. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962 n. 1338; 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 e 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., escludono il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico dell'A.G.O. per chi sia già titolare di pensione di riversibilità a carico della C.P.D.E.L. (R.O. n. 812/85, emessa il 21 agosto 1985 dal pretore di Bologna) o dello Stato (R.O. n. 154/86, emessa dalla Corte di Cassazione il 12 luglio 1985);

che le norme oggetto delle questioni sollevate dai Tribunali di Macerata e Bolzano sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime, nelle medesime parti cui si riferiscono le attuali censure, con la sentenza n. 102 del 1982;

che, per quanto concerne le questioni sollevate dal pretore di Modena:

1) emerge dal contesto dell'ordinanza che la parte attrice nel giudizio a quo, titolare di pensione diretta a carico della gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva domandato in via principale l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità spettantele a carico del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;

2) il giudice adito ha ritenuto ostativo dell'accoglimento di tale domanda il disposto dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969, disattendendo, nel contempo, l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'attrice relativamente a tale norma;

3) successivamente all'ordinanza di rimessione delle questioni di costituzionalità rilevanti rispetto ad altre due domande proposte dalla stessa parte attrice in rapporto di gradata subordinazione all'altra di cui sopra, questa Corte, con sent. n. 314 del 3 dicembre 1985, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 23 della legge n. 159 del 1969, nelle sue residue applicazioni non dichiarate costituzionalmente illegittime con le precedenti sentenze n. 230 del 1974 e n. 263 del 1973, sicchè si impone la restituzione degli atti al giudice a quo perchè riesamini la rilevanza delle questioni sollevate, tenendo presente quanto deciso con la stessa sent. n. 314 del 1985 e la sua incidenza sulla norma per effetto della quale egli aveva ritenuto di dovere passare alla decisione sui suddetti profili subordinati della domanda;

che le questioni sollevate dal pretore di Bologna e dalla Corte di Cassazione sono già state esaminate da questa Corte con la ripetuta sentenza n. 314 del 1985 e risultano coperte dalle declaratorie di illegittimità ivi contenute: espressamente per ciò che concerne il caso di cumulo della pensione di riversibilità a carico dell'A.G.O con la pensione di riversibilità statale; e, per l'altro caso di cumulo, tenendo conto della generale declaratoria di illegittimità degli artt. 2, secondo comma, lett. a), legge n. 1338 del 1962 e 23 legge n. 153 del 1969, nelle parti che non risultavano già caducate da precedenti analoghe declaratorie;

che l'estensione delle censure, operata con alcune ordinanze di rimessione, all'art. 22 della legge n. 903 del 1965, non rende le questioni prospettate esorbitanti dall'ambito di operatività dei precedenti, sopra ricordati, giudicati, poichè detta norma, come é già stato osservato da questa Corte con l'ordinanza n. 345 del 1985 si limita a presupporre, per la disciplina dell'integrazione al minimo la regola generale contenuta nel citato art. 2, secondo comma, lett. a), legge n. 1338 del 1962, su cui si sono prodotti gli effetti di tali giudicati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, legge 9 gennaio 1963 n. 9; 19 legge 22 luglio 1966 n. 613; 2, secondo comma, lett. a), legge 12 agosto 1962 n. 1338; 22 legge 21 luglio 1965 n. 903; e 23 legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dai Tribunali di Macerata e di Bolzano, dai Pretori di Bologna e dalla Corte di Cassazione con le ordinanze in epigrafe. Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena (R.O. n. 436/84).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.