Ordinanza n.17 del 1988

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ORDINANZA N.17

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 16 dicembre 1987 e riapprovata il 24 febbraio 1983, recante , promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 marzo 1983, depositato in cancelleria il 26 marzo successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1983.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ricorso notificato il 17 marzo 1983 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, anche in relazione all'art. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 81 Cost., degli artt. 1 e segg. della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, recante ;

che secondo il Governo la disciplina contenuta nella legge impugnata, relativa all'assetto del trattamento economico del personale regionale, e stata introdotta senza che la materia fosse stata oggetto di accordo in sede di contrattazione collettiva per il biennio 1982-84, di modo che la legge si pone in contrasto con un principio ormai affermatosi nell'ordinamento giuridico dello Stato secondo cui la contrattazione collettiva rappresenta non solo il meccanismo di determinazione del trattamento economico, ma anche il metodo attraverso il quale pervenire ad una progressiva perequazione delle condizioni economiche dei pubblici dipendenti;

che, inoltre, la legge impugnata, configurando un sistema di valutazione dell'anzianità ai fini della progressione economica che risulta più favorevole di quello preveduto dal d.P.R. n. 310 del 1981 per i dipendenti dello Stato, si pone in contrasto con l'art. 67, legge n. 62 del 1953, e viola inoltre l'art. 81, comma quarto, Cost., non recando copertura della maggiore spesa introdotta;

che si é costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione degli accordi collettivi, in quanto non vi e nell'ordinamento statale alcuna disposizione e tanto meno alcun principio fondamentale che vieti alla legge regionale di stabilire nuove norme sul trattamento economico del personale regionale, al di fuori della contrattazione collettiva; l'inammissibilità della censura relativa al miglior trattamento riservato al personale regionale, in quanto non viene precisato alcun profilo e ragione di tale presunto miglior trattamento, e comunque la sua infondatezza, sia perchè il principio fissato dall'art. 67, legge n. 62 del 1953 riguarda il trattamento economico complessivo, e non le singole voci di esso, sia perchè non tiene conto di quanto previsto per gli altri comparti del pubblico impiego (d.l. n. 681 del 1982); l'inammissibilità, infine, della censura attinente alla violazione dell'art. 81 Cost., in quanto proposta per la prima volta nel ricorso.

Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, la Corte costituzionale si é pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni -uno dei quali, per la precisione quello stipulato il 22 luglio 1980, viene invocato come parametro di legittimità nel presente giudizio - stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi , non si può riconoscere sent. n. 42 del 1970 di questa Corte) il trattamento economico complessivo e non le singole voci di esso (in questo senso v. già sentt. nn. 133 del 1975 e, più recentemente, 290 del 1984);

che, va dichiarata manifestamente inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., in quanto essa e stata formulata per la prima volta nel ricorso (cfr. sent. n. 72 del 1985 ed altre ivi richiamate).

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, recante , sollevata, per violazione dell'art. 81, comma quarto, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di costituzionalità della medesima legge regionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.