ORDINANZA N. 42
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 510, comma primo e comma secondo (primo periodo), del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1968
dal pretore di Modena nel procedimento penale a carico di Scalone Gino,
iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
Ritenuto che il pretore di Modena,
con ordinanza del 22 ottobre 1968, ha proposto questione di legittimità
costituzionale dell'art. 510, comma primo e comma secondo (primo periodo)
c.p.p. nella parte in cui subordina lo svolgimento del giudizio di opposizione
a decreto penale alla comparizione dell'opponente, assumendo che tale
disciplina é in contrasto con il diritto di difesa dell'imputato, tutelato
dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione perché esclude che si possa
procedere al giudizio in contumacia nelle forme previste dall'art. 498 e
seguenti c.p.p.;
che nell'ordinanza si profila
altresì il contrasto della norma impugnata con l'art. 3, comma primo, della
Costituzione, in quanto quella norma opererebbe una ingiustificata disparità di
trattamento tra gli imputati nei cui confronti viene promosso il procedimento
ordinario, che consente il giudizio in contumacia, e quelli nei cui confronti
viene emesso il decreto penale;
Considerato che la prima censura
coincide sostanzialmente con quella già esaminata da questa Corte con le sentenze n. 46
dell'8 marzo 1957 e n. 170 del 12
dicembre 1963, le quali l'hanno dichiarata non fondata sotto il profilo che
la legge, purché ne assicuri lo scopo e la funzione, può adeguare le modalità
di esercizio del diritto di difesa alle particolari caratteristiche di
struttura del singolo procedimento;
che le stesse ragioni sono valide
per escludere la fondatezza della medesima censura in riferimento all'art. 3,
comma primo, della Costituzione;
che non sussistono apprezzabili
motivi per discostarsi dalla predetta decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 510, comma primo e
secondo (primo periodo), del codice di procedura penale, proposta, in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione,
con l'ordinanza del pretore di Modena del 22 ottobre 1968.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'11 marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20
marzo 1970.