Ordinanza n.610

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ORDINANZA N. 610

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità"), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sede di Bologna, iscritta al n. 867 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1ø serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, con ordinanza 7 febbraio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18 sotto il profilo che esso, designando l'organo della Provincia - il Presidente - competente ad emanare provvedimenti espropriativi, violerebbe l'art. 128 Cost.;

Considerato che questione analoga é stata già ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 319 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanze 43, 157 e 161 del 1984;

che non sono prospettati profili nuovi che inducano a discostarsi da tali decisioni;

Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 1975, n. 18 (Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 - Deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità) sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 128 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI