ORDINANZA N. 43
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge della Regione Campania del
19 aprile 1977, n. 23 (Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui compete
l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo) e dell'art. 37, comma
secondo, della legge della Regione Campania del 31 ottobre 1978, n. 51
(Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di
lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure
amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Manfellotto Antonio ed altri contro
Comune di Sant'Anastasia ed altra iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 91 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal TAR per
Visti gli atti di costituzione di Tufano Ciro
ed altri, e della Regione Campania;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre
1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il Consiglio di Stato, con ordinanza 29 aprile
che con ordinanza 9 marzo 1982 il TAR per
considerato che i giudizi così promossi possono
essere riuniti, avendo ad oggetto questioni analoghe.
Ritenuto che questione identica, sollevata riguardo all'art. 13 della
legge della regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per
l'accelerazione delle procedure in materia di opere
pubbliche") - il quale contiene una disposizione simile a quelle dettate
dalle norme ora impugnate - é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del
1983;
considerato che non sono stati prospettati argomenti
che possano indurre ad una decisione diversa, riguardo alle norme in esame:
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della regione
Campania 19 aprile 1977, n. 23 (" Provvedimenti espropriativi di cui al
titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo
regionale cui compete l'esercizio di funzioni di carattere
amministrativo") e dell'art. 37, secondo comma, della legge della regione
Campania 31 ottobre 1978, n. 51 ("Normativa regionale per la programmazione,
il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico
interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni
agli enti locali"), sollevate con le ordinanze 29 aprile 1980 del
Consiglio di Stato e 9 marzo 1982 del TAR per
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -
Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO -
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.