CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 319
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 6 dicembre I971, n. 1044 (Piano
quinquennale per la istituzione di asili - nido comunali con il concorso dello
Stato); della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 (Norme per
l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche); dell'art. 39
della legge della Regione Campania 16 maggio 1975, n. 30 (Piano di interventi
regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975) e degli artt.
1 e 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni
industriali), giudizi promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio il 16, il 5 e il 12 novembre 1975, dal
Tribunale amministrativo regionale della Campania il 4 febbraio 1976 e dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 1 febbraio 1978 e il 9 novembre
1979, rispettivamente iscritte ai nn. 286, 287, 604 e
654 del registro ordinanze 1976, al n. 812 del registro ordinanze 1979 e al n.
431 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 145, 294 e 330 del 1976 e nn. 15 e 201 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di De Tulle De Villefranche
Guido, del Comune di Roma, della Società Sabina Agricola a r.l., della Società Italiana Risanamento Agrario s.p.a., di Marzilli Emma ed
altri, della Società Santa Sabina a r.l. e di Picano Michele;
visti gli atti di intervento della Regione
Lazio, della Regione Campania e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982
il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Antonio Stoppano per Marzilli Emma ed altri; l'avv. Adriano Pallottino
per Picano Michele; l'avv. Ugo Ardizzone
per Gravina Giuseppe (limitatamente alla questione pregiudiziale della
costituzione effettuata fuori termine); l'avv. Federico Sorrentino,
delegato dall'avv. Antonio Sorrentino, per la società
Italiana Risanamento Agrario; gli avv.ti
Maria Athena Lorizio e
Giuseppe Abbamonte, delegati dall'avv. Guido Cervati, per
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio nel quale erano state impugnate una
deliberazione della Giunta municipale di Roma che aveva approvato un progetto
relativo alla costruzione di asilo-nido e l'ordinanza che aveva disposto
l'occupazione di urgenza dell'area destinata a tale opera, il TAR del Lazio,
con ordinanza 5 novembre 1975 (R.O. n. 287/1976) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
statale 6 dicembre 1971, n.
L'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 stabilisce che
La legge della regione Lazio n. 41 del 1974 demanda agli enti locali infraregionali le funzioni amministrative di cui all'art. 3
del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, il quale
trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, per le opere di loro competenza e
per quelle ad esse delegate, le competenze degli
organi dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza
e di indifferibilità dei lavori nonché l'esercizio delle attribuzioni di
carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia
di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea di urgenza,
comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.
Nell'ordinanza si afferma che se questa norma comporta delega di funzioni
dallo Stato alle regioni, esse non erano subdelegabili
agli enti locali.
La legge, comunque, sarebbe in contrasto con l'art. 117 della
Costituzione, per quanto attiene ai provvedimenti amministrativi emanabili
dagli enti locali a norma di essa in materia di
costruzione di asili - nido. Infatti, anche se gli asili-nido sono considerati
opere di urbanizzazione (art. 4 della legge 29 novembre 1964, n. 847 modificato
dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), ciò non é sufficiente a
farli comprendere nella urbanistica, giacché tale qualifica é soltanto un
profilo (quello appunto urbanisticamente rilevante)
della complessa struttura dell'asilo, mentre dalla legge statale n. 1044 del
1971 emergerebbe che la materia degli asili - nido rientra nell'ambito
dell'assistenza sociale, estranea alle competenze regionali.
Inoltre - secondo l'ordinanza - l'avere affidato agli organi comunali il
potere di emanare gli atti delle procedure espropriative
preordinate a favore del Comune stesso, intaccherebbe il principio della
imparzialità della azione amministrativa, tenuto conto che la struttura
organizzativa del comune, estremamente semplificata, non permette
diversificazioni fra l'organo titolare dell'interesse a tutela del quale la espropriazione viene attuata e l'organo titolare del
potere espropriativo.
L'art. 13 della legge impugnata, infine, disponendo che i sindaci dei
comuni sono delegati per l'esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva
competenza ad esercitare le funzioni amministrative regionali violerebbe anche
l'art. 128 della Costituzione, in quanto non si limita ad affermare la delega
in favore dell'ente subregionale, ma dispone anche
sulla competenza all'esercizio del potere delegato nell'ambito dell'apparato
organizzativo dell'ente stesso.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo che gli
atti vanno restituiti al TAR e, in subordine, l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale relativa all'art. 6 della legge statale n. 1044 del
1971. É intervenuta anche la regione Lazio, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Si sono costituite anche le parti private (
Si é costituito pure il Comune di Roma, chiedendo che le questioni siano ritenute non fondate.
2. - Questione analoga - ma limitata agli artt.
4,8 e 13 della legge reg. Lazio 17 agosto 1974, n. 41 - é stata sollevata dal
TAR del Lazio anche con ordinanza 16 novembre 1975 (r.o.
n. 286/1976), nel corso di un consimile giudizio promosso da Guido de Tulle che
si é costituito dinanzi a questa Corte sostenendo in particolare
l'illegittimità costituzionale degli artt. 4,8 e 13
della legge reg. Lazio n. 41 del 1974.
Si sono costituiti pure la regione Lazio ed il comune di Roma, svolgendo
difese identiche a quelle del giudizio di legittimità costituzionale promosso
con l'ordinanza 5 novembre 1975.
3. - Questione simile é stata sollevata dal TAR del Lazio nel corso di
altro consimile giudizio, con ordinanza 1 febbraio 1978 (R.O.
n. 812/1979) con la quale viene sollevata questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, 8 e 13
della legge reg. Lazio n. 41 del 1974, per contrasto con gli artt. 97 e 117 Cost. In tale ordinanza si afferma, fra
l'altro, che la questione non sarebbe superata dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977 (art. 106, terzo
comma) e della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (art. 1) i quali hanno
attribuito ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni di
urgenza e gli atti preparatori attinenti ad opere pubbliche di loro pertinenza
ed il potere di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza in via
implicita con l'approvazione dei progetti delle stesse opere pubbliche. Tali
leggi infatti - si afferma - dispongono solo per il
futuro, non essendo retroattive. attive.
In tale giudizio la regione Lazio si é costituita fuori termine,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Si é costituita pure
Si é costituito infine il Comune di Roma, rilevando in particolare che le
norme impugnate sono state recepite dalle leggi statali citate e chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
4. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un
provvedimento del sindaco di Acerra, di
espropriazione di un 'area per la costruzione di un
asilo-nido, con ordinanza 4 febbraio 1976 (R.O. n.
654/1976), il TAR per
Sia pure più sinteticamente l'ordinanza non si discosta dai motivi di
quelle precedenti.
É intervenuta la reg. Campania, chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata, appartenendo la regolamentazione degli asili - nido alle materie
della beneficenza pubblica o assistenza scolastica, che sono di competenza
regionale ed avendo l'art. 3 del d.P.R. n. 8 del 1972
trasferito alle regioni le competenze in ordine all'espropriazione in relazione
ad opere di competenza regionale.
Si é costituita - fuori termine - anche una parte privata, deducendo di
non avere mai ricevuto la notificazione dell'ordinanza del TAR e che tale
notificazione fu invalidamente eseguita.
Nel merito si afferma che solo allo Stato competono poteri espropriativi
e che l'art. 3 del d.P.R. n. 8 del 1972 avrebbe
illegittimamente attribuito tali poteri alle regioni; che, comunque, la regione
non avrebbe potuto subdelegarli agli enti locali.
Le parti hanno insistito nelle loro conclusioni con varie memorie.
5. - Con ordinanza 12 novembre 1975 (R.O. n.604/1976) il TAR del Lazio ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della reg. Lazio 17 agosto 1974, n. 41,
con particolare riferimento agli artt. 4, 8 e 13 - in
relazione agli artt. 97, 117 e 128 della Costituzione
- sotto il profilo che la regione non può legiferare in materia di
espropriazione per la pubblica utilità, subdelegare
ai comuni le funzioni amministrative eventualmente delegate dallo Stato,
concentrare nello stesso organo il potere di emanare la dichiarazione di
pubblica utilità ed il provvedimento di espropriazione o di occupazione di
urgenza.
Nell'ordinanza il TAR ha ritenuto rilevante la questione. L'ha poi
ritenuta non manifestamente infondata, in relazione agli artt.
117, 97 e 128 Cost., ponendo
in dubbio innanzitutto il potere delle regioni a statuto ordinario di
legiferare in materia di espropriazione per pubblica utilità a norma dell'art.
117 Cost.. Afferma poi che assume centrale rilievo
definire se le funzioni amministrative in tema di espropriazione possano
competere istituzionalmente alla regione ex art. 117 primo comma, della
Costituzione o non siano espressione di delega dello Stato all'ente regionale:
della seconda ipotesi, poiché
Sotto altro aspetto, nella materia delle espropriazioni per pubblica
utilità, il tradizionale principio che garantisce l'imparzialità
dell'Amministrazione (articolo 97 Cost.) é quello della separazione fra
autorità competente ad adottare il provvedimento di
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, autorità
competente ad emettere il provvedimento di espropriazione o d'autorizzazione
all'occupazione temporanea e soggetto beneficiario dell'espropriazione.
Pertanto, anche sotto tale riguardo, le norme impugnate non sarebbero
rispettose del dettato costituzionale.
Davanti a questa Corte si é costituita una parte privata chiedendo che la
questione sia dichiarata fondata.
Con altra ordinanza emessa il 9 novembre 1979 (R.O.
n. 431/1980), il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 8 e 13 (nel
testo mod. dall'art. 12 della legge reg. 24 gennaio 1977, n. 12 della legge
reg. Lazio 17 agosto 1974, n. 41 e degli artt. 1,
primo comma, e 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ("Accelerazione della
procedura per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti
e costruzioni industriali").
Si osserva che in forza dell'art. 1, primo comma, della legge n. 1 del
1978, e dell'art. 8 della legge reg. n. 41 del 1974, la deliberazione
consiliare di approvazione della perizia dei lavori assume valore di dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste,
mentre in applicazione dell'art. 3 della legge n. 1/1978 e dell'art. 13 (nel
testo mod. dall'art. 12 della legge reg. n. 12/1977) della legge reg. n.
41/1974 la giunta municipale agisce quale delegata dei poteri in materia di occupazione di urgenza originariamente spettanti alla
regione. Ma le norme che attribuiscono all'Amministrazione comunale il potere
di emanare gli atti di espropriazione e di occupazione temporanea o d'urgenza
in favore del comune stesso sarebbero in contrasto con il principio, desumibile
dalla legislazione statale in tema di procedimenti ablatori, che l'imparzialità
della P.A. é garantita dalla diversificazione dell'organo titolare del potere
di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera
rispetto all'organo competente ad adottare il
provvedimento di espropriazione o di autorizzazione all'occupazione e rispetto
all'organo titolare dell'interesse al cui soddisfacimento é in concreto preordinato
il procedimento espropriativo.
Dinanzi a questa corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Si é costituita pure una parte privata, la quale osserva che - anche se
nelle more le censurate disposizioni regionali sono state espressamente
abrogate dall'articolo 11 della legge reg. 29 dicembre
1978, n. 79, che ha approvato il testo unico delle norme sulle espropriazioni
per pubblica utilità - permane inalterato l'interesse ad ottenere la pronuncia
della Corte, sia perché la questione sollevata dal TAR investe anche gli artt. 1, comma primo, e 3 della legge statale 3 gennaio
1978, n. 1, sia perché le abrogate norme regionali sono state trasfuse, anche
se con formulazione letterale in parte diversa, nel citato testo unico.
Nel merito si chiede che
Considerato in diritto
1. - Le sei ordinanze di cui in epigrafe sollevano tutte questioni di
legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe e pertanto i relativi
giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia.
2. - Preliminarmente occorre esaminare la ritualità della costituzione
della parte privata Gravina Giuseppe nel giudizio incidentale sollevato dal TAR
della Campania con l'ordinanza 4 febbraio 1976 (n. 654, r.o.
1976).
Risulta dagli atti che la citata ordinanza é stata notificata al legale
della parte sotto la data del 5 luglio 1976 e pubblicata nella G.U. n. 330 del
15 dicembre 1976, mentre la costituzione in giudizio é avvenuta in data 8
febbraio 1977, dopo, cioè, che erano abbondantemente decorsi i 20 giorni
all'uopo accordati dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle
Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
La notifica é stata effettuata sotto la cennata
data personalmente dall'ufficiale giudiziario ed é comprovata dalla firma
apposta dal portiere dello stabile nel quale é elettivamente
domiciliato il legale.
Quest'ultimo nella pubblica udienza del 20 ottobre
Non rimane, quindi, che dichiarare inammissibile l'intervento del Gravina.
3. - Una prima questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR
del Lazio (ord. n. 287/1976)
riguarda l'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ("Piano
quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello
Stato"), con il quale lo Stato avrebbe delegato alle Regioni a Statuto
ordinario la facoltà di dettare norme legislative in tema di asili nido. In tal
modo sarebbe stato violato l'art. 117 Cost., non rientrando la materia degli asili nido fra quelle
affidate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.
La questione non é fondata.
In realtà l'art. 6, n. 1 della citata legge n. 1044 non contiene alcuna
delega di potestà legislativa alle Regioni per quel che attiene alla questione
che ha formato oggetto dei giudizi dinanzi ai giudici a quibus, e cioé
per quel che concerne i lavori relativi alla costruzione degli asili nido.
Infatti ad avviso della Corte questi lavori non
possono non essere compresi nell'ambito dell'art. 117 Cost.,
laddove parla della materia indicata come "lavori pubblici di interesse
regionale", la quale é comprensiva anche dei lavori di interesse subregionale.
A riguardo é da rilevare che gli asili nido costituiscono istituzioni le
quali operano nell'ambito comunale, cioè in un ambito locale, allo scopo di
venire incontro alle esigenze delle famiglie insediate in quel territorio:
rappresentano, quindi, la localizzazione di interessi certamente più vasti.
E ciò é sufficiente a fare ritenere che i lavori relativi alla costruzione
ed alla manutenzione degli edifici destinati a sede degli asili nido erano da
considerare compresi nell'art. 117 Cost., ancor prima che tutta la attività dei medesimi asili
fosse trasferita alle Regioni per effetto della nuova concezione che é stata
data alla beneficenza pubblica con l'art. 22 del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 (sent.
n. 174 del 1981 di questa Corte).
4. - Una seconda questione di legittimità costituzionale, sollevata da
cinque ordinanze (nn. 287/1976;
60/1976; 654/1976; 812/1979) investe la legge regionale del Lazio 17 agosto
1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di
opere pubbliche") e l'art. 39 della legge regionale della Campania 16
maggio 1975, n. 30 ("Piano di interventi regionali di emergenza per l'anno
finanziario 1975") per pretesa violazione dell'art. 117, primo comma e
dell'art. 118, ultimo comma, Cost. in quanto nelle materie sottoposte all'esame
dei giudici a quibus
(lavori attinenti a strade comunali e costruzioni di asili nido),
Anche tale questione non é fondata (a prescindere da quanto é stato poi
disposto con l'art. 1, terzo comma, n. 3, lettera b), della legge 22 luglio
1975, n. 382).
I giudici a quibus, infatti, partono dal
presupposto che le due cennate materie esulino dall'ambito dell'art. 117, primo comma, Cost. e di
conseguenza le Regioni opererebbero qui in regime di delega di poteri
legislativi da parte dello Stato.
Si tratta, invece, di materie le quali rientrano senz'altro nell'ambito
dell'art. 117, primo comma, e quindi trasferite e non
delegate alle Regioni a statuto ordinario.
Per quel che riguarda la costruzione degli asili nido é
sufficiente fare riferimento a quanto si é già osservato nel precedente
n. 3.
Per quel che riguarda, invece, i lavori attinenti alle strade comunali, é
da rilevare che l'art. 117 chiaramente comprende nell'ambito delle funzioni
legislative ed amministrative trasferibili alle Regioni predette la materia
della c.d. viabilità minore, cioè della "viabilità di interesse
regionale". L'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972,
n.
Non si é verificata, pertanto, alcuna delega dello Stato alle Regioni,
con la conseguenza che queste ben possono legiferare nelle dette materie, con la osservanza dei principi fondamentali di cui all'art. 117,
secondo comma.
5. - Una terza questione di legittimità costituzionale (sollevata dalle
ordinanze nn. 286/1976; 287/1976; 812/1979 e
431/1980) investe gli articoli 3,4,8,13 e 14 della legge n. 41 del 1974 della
Regione Lazio per violazione dell'art. 97 Cost., in quanto queste disposizioni non avrebbero osservato il
principio di imparzialità.
Questo richiederebbe ad avviso dei giudici a quibus, da un lato di tener
distinte le autorità che hanno competenza per le dichiarazioni di p.u. e dì indifferibilità ed urgenza e quelle che adottano
i provvedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza e dall'altro di
non affidare al comune beneficiario delle espropriazioni il potere di emanare
gli atti espropriativi, il che é tanto più grave in
quanto il Comune non può avere una struttura amministrativa articolata al pari
della amministrazione statale.
L'ordinanza n. 431/1980 investe sotto questo stesso profilo anche gli artt. 1 e 3 della legge statale 3
gennaio 1978, n. 1, i quali hanno anch'essi eliminato ogni distinzione fra
organi che espropriano ed organi che dichiarano la p.u.
Anche tale questione non é fondata.
Premesso che
L'obbligo di dare esatta e completa applicazione alla legge e di
osservarla pienamente nella sua lettera e nel suo spirito in modo da perseguire
in maniera obbiettiva il soddisfacimento degli interessi pubblici può bene ottenersi anche se non si operino distinzioni di quel
genere: non si vede, in realtà, per qual motivo questo risultato non possa ottenersi
se non attraverso una più o meno netta separazione degli organi che pongono in
essere le due cennate fasi del procedimento espropriativo.
La unificazione delle competenze, d'altro canto,
é stata effettuata, tanto dalla legge statale quanto dalle leggi regionali,
allo scopo essenziale di accelerare i tempi per la realizzazione delle opere
pubbliche, eliminando fasi procedurali ritenute superflue. E certamente nel
regolamentare in questo modo la materia i vari legislatori hanno tenuto
presente da un lato che non sono mancati, anche in passato, casi nei quali le cennate fasi erano affidate ai medesimi organi (art. 31 del
r.d. 8 febbraio 1923, n. 422, art. 1 r.d.l. 15 agosto 1925, n. 1636 e artt. 1 e 2 r.d. 11 aprile 1926, n. 752, ecc.) e dall'altro
che la più recente legislazione ha notevolmente modificato il valore degli atti
con i quali si autorizza la occupazione di urgenza dei
terreni o si procede all'esproprio. In realtà i momenti principali ed
essenziali per far luogo ad una espropriazione sono
quelli nei quali, deliberata la realizzazione dell'opera (spesso già preveduta da appositi piani o programmi di carattere
vincolante), si fa luogo alla individuazione dell'area sulla quale essa deve
insistere, il che, se non é già avvenuto al momento iniziale di detta
deliberazione, avviene nel momento della progettazione dell'opera, noto essendo
che ogni progetto tecnico é strettamente legato nella sua essenza al terreno.
Di conseguenza la prima decisiva incisione dei diritti dei singoli
avviene nel momento della dichiarazione di p.u. (che
presuppone un piano di massima indicante anche la descrizione dei terreni da
occupare: art. 3 legge 25 giugno 1865, n. 2359) o quando si fa luogo alla
approvazione del progetto (se si operi in regime di dichiarazione implicita di p.u ) con la osservanza delle
norme relative alla localizzazione delle opere pubbliche: i successivi
provvedimenti in base ai quali
6. - L'ultima questione, sollevata con le ordinanze nn.
286/1976 e 287/1976, concerne l'art. 13 della citata legge regionale del Lazio
n. 41 del 1974, il quale violerebbe l'art. 128 Cost. in quanto non si limita a
disporre la delega a favore del Comune, ma indica anche quale sia l'organo comunale competente all'esercizio del potere
delegato.
Anche tale questione non é fondata.
La disposizione contenuta nell'art. 128 Cost. indubbiamente sottrae al
potere legislativo delle Regioni a statuto ordinario la disciplina della
organizzazione degli enti territoriali, che rimane affidata esclusivamente al
potere legislativo statale
Ma la legge regionale che, nel delegare determinate funzioni
amministrative al Comune, precisi anche quale fra gli organi comunali previsti
dall'ordinamento dettato dallo Stato debba esercitare
le funzioni medesime senza alterare la tipologia della sua organizzazione, non
lede l'autonomia dei Comuni né invade la sfera di competenza dello Stato.
Si tratta di norma la quale opera nell'ambito della organizzazione data
dalla legge statale e precisa lo specifico organo che deve in concreto
provvedere.
E ciò da un lato costituisce ovvia e necessaria precisazione di un
aspetto della delega e dall'altro corrisponde anche al concetto espresso
dall'art. 118, terzo comma, Cost.,
in base al quale le Regioni esercitano normalmente le loro funzioni
amministrative delegandole agli enti minori o "valendosi dei loro
uffici": é evidente che
7. - La difesa della parte privata soc. SIRA assume che quanto meno per
implicito il TAR del Lazio (ord. n.
287/1976) abbia denunciato l'art. 13 della legge della Regione Lazio n. 41 del
Ma la tesi della difesa é del tutto inattendibile: il giudice a quo non accenna menomamente, né
esplicitamente né implicitamente, ad una qualsiasi violazione dell'art. 130
Cost. e le parti private, come é ben noto, non hanno legittimazione a sollevare
questioni del genere.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale:
1) dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ("Piano
quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali
con il concorso dello Stato"), sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R. del Lazio con ordinanza 5 novembre 1975;
2) della intera legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41
("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere
pubbliche"), così come modificata dalla legge della Regione Lazio 26
gennaio 1977, n. 12 ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17
agosto 1974, n. 41. Intervento regionale in materia di opere e lavori pubblici
d'interesse degli enti locali"), sollevata, in
riferimento all'art. 117 Cost., con ordinanze del
T.A.R. del Lazio 5 novembre 1975, 12 novembre 1975 e 1 febbraio 1978;
3) degli artt. 3, 4, 8, 13 e 14 della suddetta
legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41, sollevata, in
riferimento agli artt. 97 e 128 Cost., con ordinanze del T.A.R. del Lazio 5 novembre 1975,16
novembre 1975, 1 febbraio 1978 e 9 novembre 1979;
4) dell'art. 39 della legge della Regione Campania 16 maggio 1975, n. 30
("Piano di interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario
1975"), sollevata, in riferimento all'art. 118 Cost., con ordinanza del T.A.R. della Campania 4 febbraio
1976;
5) degli artt. 1 e 3 della legge 3 gennaio
1978, n. 1 ("Accelerazione delle procedure per la esecuzione
delle opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali"),
sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., con
ordinanza del T.A.R. del Lazio 9 novembre 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della
Consulta, il 7 ottobre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1983.