Ordinanza n.594 del 1987

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ORDINANZA N. 594

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione"), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di Bologna, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Bologna, adito per il recesso da un contratto di locazione relativo ad immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, avendo il locatore fatto valere le cause previste dall'art. 59, nn. 7 ed 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge citata (come modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93);

che tanto la mancata estensione delle cause di recesso concernenti la sublocazione parziale che la mancata equiparazione dell'immobile agli "usi diversi", concreterebbero, a parere del giudice a quo, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte ha costantemente affermato come il principio di eguaglianza garantisca parità di trattamento soltanto a parità di situazioni, la cui valutazione é riservata alla discrezionalità del legislatore;

che é stato altresì più volte rilevato (sentt. nn. 111 del 1981, 252 del 1983 e 116 del 1987) come nessuna omogeneità sussista tra i rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione e locazioni concernenti immobili destinati ad uso diverso, in conseguenza del differente rilievo economico ad essi riconosciuto, nonché come al secondo tipo di rapporti venga accordata una tutela normativa più affievolita;

che nessuna indicazione ha fornito il giudice a quo circa la asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione;

che pertanto la proposta questione é manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Bologna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI