Ordinanza n.471 del 1987

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ORDINANZA N. 471

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ("T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dal Pretore di Domodossola, iscritta al n. 858 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, R.D. 25 luglio 1904, n. 523, che vieta determinati lavori sulle acque pubbliche, i loro alvei, le loro sponde e difese, tra i quali, alla lett. f), la piantagione di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole località e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri;

che tale questione é stata sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo che la norma istituirebbe irragionevolmente una presunzione assoluta di pericolosità, non tenendo conto che, in concreto, in alcuni casi la pericolosità non sussiste, così impedendo anche la difesa attraverso tale dimostrazione;

Considerato che la rilevanza della questione é stata motivata solo in relazione al disposto della lett. f) dell'art. 96 su detto e quindi l'ordinanza di rimessione va interpretata nel senso che deve ritenersi impugnata la sola lett. f) del R.D. n. 523 del 1904;

Considerato che questa Corte ha statuito che, lo stabilire se una condotta deve essere sanzionata penalmente in relazione al pericolo che da essa derivi, rientra nella discrezionalità del legislatore, non sindacabile se non nella ipotesi di palese irrazionalità (Corte cost. 5 maggio 1983, n. 126 e 10 maggio 1984, n. 143) e che rientra in detta discrezionalità la configurazione delle fattispecie criminose, salvo il controllo nella eventuale arbitrarietà della scelta legislativa (Corte cost. 5 maggio 1979, n. 26);

che il divieto di piantagione di alberi e siepi alle distanze dal piede degli argini stabilite dall'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523 del 1904, configura un reato di pericolo e non appare palesemente arbitrario o illogico che il legislatore abbia presente in tale condotta una pericolosità che ne giustifichi il divieto;

che, pertanto, la norma impugnata non lede l'art. 3 della Costituzione, mentre del tutto inconferente é il richiamo all'art. 24 Cost., in quanto nei reati di pericolo presunto la fattispecie criminosa é realizzata allorché venga posta in essere la condotta vietata, senza che alcun rilievo possa avere la dimostrazione che, in concreto, per la particolarità della situazione, non sia stato leso il bene protetto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ("T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI