ORDINANZA N. 408
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 441, 423, 424 e 426 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 30 novembre 1981, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 441, 423, 424 e 426 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che imputati affetti da malattie croniche - diverse da quelle di cui all'art.88 c.p.p. - che non permettano il trasporto dei medesimi nelle sale di udienza dei tribunali, possano prendere parte egualmente a pubblico dibattimento, da celebrarsi con le dovute garanzie di pubblicità e di oralità in contraddittorio con le altre parti, in locali diversi da quelli disponibili per lo svolgimento delle udienze pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari";
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo richiede sostanzialmente a questa Corte l'apprestamento di una apposita disciplina, che preveda gli strumenti e le concrete modalità attraverso cui gli imputati intrasportabili nelle aule di udienza, perché affetti da malattie croniche, possano partecipare ad un pubblico dibattimento, il che implica scelte riservate al legislatore (v., analogamente, sentenze n. 48 del 1987, n. 37 del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n. 52 del 1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, 423, 424 e 426 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 30 novembre 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI