Ordinanza n.408 del 1987

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ORDINANZA N. 408

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 441, 423, 424 e 426 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1981 dal Tribunale di Venezia, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 30 novembre 1981, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 441, 423, 424 e 426 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che imputati affetti da malattie croniche - diverse da quelle di cui all'art.88 c.p.p. - che non permettano il trasporto dei medesimi nelle sale di udienza dei tribunali, possano prendere parte egualmente a pubblico dibattimento, da celebrarsi con le dovute garanzie di pubblicità e di oralità in contraddittorio con le altre parti, in locali diversi da quelli disponibili per lo svolgimento delle udienze pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo richiede sostanzialmente a questa Corte l'apprestamento di una apposita disciplina, che preveda gli strumenti e le concrete modalità attraverso cui gli imputati intrasportabili nelle aule di udienza, perché affetti da malattie croniche, possano partecipare ad un pubblico dibattimento, il che implica scelte riservate al legislatore (v., analogamente, sentenze n. 48 del 1987, n. 37 del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n. 52 del 1985);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, 423, 424 e 426 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 30 novembre 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI