SENTENZA N. 37
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 51 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 21
novembre 1979 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra
Affronto Maria Antonietta ed altri e
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza resa il 21 novembre 1979 (notificata
il 28 e comunicata il 6 dicembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 78 del 19 marzo 1980 e iscritta al n. 16 R.O. 1980) nel procedimento civile tra Affronto Maria Antonietta e altri e Cassa Nazionale di previdenza e
assistenza geometri, l'adito Pretore del lavoro di Brescia ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 c.p.c. nella parte in cui da un lato impone al giudice
obbligo di astenersi quando il proprio coniuge sia parente fino al quarto grado
di una delle parti o di alcuno dei difensori, dall'altro non prevede astensione
del giudice che delle parti o di alcuno dei difensori sia affine in grado
superiore al primo, quando la affinità sia acquisita attraverso fratelli o
sorelle, per contrasto con l'art. 3 comma terzo Cost..
2.1. - Avanti
2.2. - La trattazione dell'incidente é stata assegnata ad
adunanza della Corte in camera di consiglio, dapprima sotto la data del 20
novembre 1985 (rel. Paladin) e poi sotto la data del
22 gennaio 1986 (rel. Andrioli).
Considerato in diritto
3.1. - Si apprende dalla ordinanza di rimessione che "il caso di specie é caratterizzato
dalla astensione attuata ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 51 c.p.c. da un magistrato moglie di soggetto cugino, e quindi
parente di quarto grado, del difensore di una parte; e dalla assegnazione del
processo all'altro giudice della sezione lavoro, sorella della moglie del
difensore dell'altra parte, che non ritiene di ricorrere al capo dell'ufficio
ai sensi del secondo comma dello stesso art.
Ha proseguito il Pretore di Brescia con rilevare che a seguito della
presenza di donne magistrato deve nell'art. 51 interpretarsi la parola
"moglie", contenuta nel n. 2 del primo comma, come
"coniuge", che "La norma, che considerava esclusivamente i
rapporti di affinità acquisiti al magistrato
attraverso la moglie e non attraverso fratelli e sorelle, corrispondeva ad una
concezione della famiglia del giudice caratterizzata dalla presenza di consorte
casalinga dedita ad intrallazzi, opprimente, portata ad imporre al marito la
propria famiglia e addirittura la protezione degli interessi dei propri parenti
in qualche modo coinvolti in processi sui quali dovesse giudicare il marito suo
succube, altrimenti non propenso a subire interferenze nella propria funzione
quando da affini per parte propria provenissero" "che, in ogni caso,
la presenza di donne magistrato e la conseguente lettura della parola
"moglie" come "coniuge" rende assurdo il diverso
trattamento riservato agli affini diversi per acquisizione dall'art. 51,
giustificabile solo a costo di estendere analogicamente al marito della donna
giudice quella propensione alla imposizione dei propri familiari e alla
invadenza che il legislatore di un tempo ha considerato caratteristica
essenziale della moglie".
3.2. - Conclusione della riprodotta motivazione e ad un tempo motivazione
della proposta questione di costituzionalità: "Si ravvisa in tale situazione ingiustificato disparità di trattamento,
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, di specie eguali, eguale
dovendosi intendere la posizione di un magistrato rispetto ai propri affini in
secondo grado, comunque acquisiti, posizione considerata invece in modo diverso
dal legislatore, che impone astensione al giudice non solo nel caso in cui
parte o difensore sia fratello o sorella del coniuge, ma addirittura quando
essi siano del coniuge parenti fino al quarto grado, e nulla prevede per il
caso di affinità in secondo grado acquisita attraverso il proprio fratello o
sorella".
Tale infine la valutazione di rilevanza: "La questione proposta é
rilevante ai fini della decisione dipendendo da essa
la possibilità di astensione di questo giudice, nonché la possibilità di
decisione da parte del primo magistrato cui la causa era stata assegnata una
prima volta, e sia assegnata una seconda in conseguenza di eventuale pronuncia
che, al fine di attuare identica disciplina di casi eguali, limiti l'obbligo di
astenersi in cause le cui parti o difensori siano parenti del coniuge".
4. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte scaturisce dalla abrogazione dell'art. 8 n. 1 dell'Ordinamento
giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 - il quale prescriveva che per l'ammissione
a funzioni giudiziarie é necessario essere (non solo cittadini italiani ma
anche) di sesso maschile - sancita dall'art. 11. 9 febbraio 1963 n. 66, che aprì alla donna l'accesso a tutte le cariche e professioni
pubbliche ivi compresa la magistratura. Abrogazione che, se esige di leggere
nell'art. 51 n. 2 "coniuge" in luogo di "moglie", consiglia
di identificare le situazioni di affinità rispetto
alla donna (ed allo stesso uomo) magistrato che, per rispetto all'art. 3 comma
primo Cost., giustificano obbligo di astensione a
carico del magistrato che ne é fatto segno.
Senonché il compito
non lieve di colmare la lacuna non può essere espletato da questa Corte perché
comporta valutazioni di discrezionalità riservate al legislatore. Intervento
del legislatore che
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51 comma primo n. 2 c.p.c.,
sollevata in riferimento all'art. 3 comma primo Cost.,
con ordinanza 21 novembre 1979 del Pretore del lavoro di Brescia (n. 16 R.O. 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1986.