Ordinanza n. 233 del 1986

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ORDINANZA N. 233

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 621 cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1984 dal pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Parisi Antonino e Infantino Albino, iscritta al n. 1109 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Caltagirone ha sollevato, con ordinanza del 24 luglio 1984, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 621 c.p.c. "nella parte in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso verosimile dalla qualità, posseduta dall'opponente, di genitore convivente con il debitore";

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata viola:

a) l'art. 24 Cost., perché sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto la possibilità, per il genitore convivente con il debitore, di agire in giudizio a tutela del proprio diritto;

b) l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra il genitore convivente con il debitore ed altri terzi opponenti non conviventi, i quali possono, invece, sulla base di altre verosimiglianze - la professione o il commercio esercitato dal terzo o dal debitore - provare con testimoni il loro diritto;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'infondatezza della questione, rilevando che essa é stata già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 112 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 184 del 1970 e 223 del 1974.

Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura, la questione sollevata é stata già dichiarata non fondata dalla Corte con le richiamate pronunce;

che, in particolare, la norma censurata - la quale ammette il ricorso alla prova testimoniale (senza escludere tuttavia mezzi istruttori diversi da questa) nel solo caso in cui l'esistenza del diritto dell'opponente "sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore" - si inquadra in un sistema che, a tutela del soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili fraudolenti simulazioni, fa derivare dall'ubicazione dei beni da pignorare la presunzione legale della loro appartenenza al debitore: presunzione che può essere vinta, secondo le regole generali, soltanto nei limiti autorizzati dalla legge;

che, pertanto, non vi é violazione dell'art. 24 Cost., essendo ius receptum che l'esercizio del diritto di difesa può sottostare a limitazioni imposte dall'esigenza di armonizzare contrapposti interessi sostanziali; né dell'art. 3 Cost., in quanto, per le ragioni esposte, la norma deve ritenersi rispondente a criteri di razionalità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Pretore di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1986.