Ordinanza n. 223 del 1974
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ORDINANZA N. 223

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Guidi Armando e Lucente Fausto ed altra, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 112 del 1970 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 184 del 1970, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;

che l'unico profilo formalmente nuovo relativo al divieto di considerare, ai fini del giudizio sulla verosimiglianza del diritto del terzo, altre situazioni oltre quelle derivanti dalla professione o dal commercio, é confutato dalle ampie considerazioni contenute nella sentenza n. 112 del 1970.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 112 del 1970

.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI – Cancelliere

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1974.