Ordinanza n. 184 del 1970
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ORDINANZA N. 184

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 621 e 624, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1969 dal pretore di Abbiategrasso nel procedimento civile vertente tra Mercuro Augusta, la Società lombarda di macinazione e Sottini Battista, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza 16 dicembre 1969 il pretore di Abbiategrasso ha sollevato, anzitutto in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile (limiti della prova testimoniale, spettante al terzo opponente, a dimostrazione dell'asserita proprietà su beni pignorati) nonché del seguente articolo 624, primo comma (sospensione del processo condizionata al previo deposito di cauzione);

che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si é costituito.

Considerato che, per quanto riguarda l'art. 621, la stessa questione é già stata esaminata e decisa da questa Corte con sentenza n. 112 del 1970 sulla base di motivi che non trovano nell'ordinanza di rinvio alcuna diversa prospettazione, idonea a condurre, nel caso, a diversa decisione.

Considerato che ciò deve ripetersi per quanto riguarda l'art. 624, posto che la legittimità della disposizione é stata parimenti già riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 40 del 1962. Questo precedente resiste all'obiezione sollevata nell'ordinanza, secondo la quale, concernendo il richiamo, contenuto in motivazione, al secondo comma dell 'art. 624, l'ipotesi di sospensione necessaria senza cauzione nel caso di particolari controversie, previste dall'art. 512, tra parti di un procedimento esecutivo, al di fuori dell'altra ipotesi di opposizione di terzi, ciò significherebbe che il principio allora affermato valga soltanto per la prima ipotesi e non per la seconda. L'obiezione non ha valore, poiché la disposizione é stata richiamata in sentenza, soltanto come argomento accessorio, rafforzativo nel caso di specie, che riguardava appunto le parti di un procedimento esecutivo, rimanendo tuttavia intatto il principio generale ivi enunciato (valevole tanto per l'art. 615 che per l'art. 619 entrambi richiamati nel primo comma dello stesso art. 624) che l'eventuale imposizione di cauzione non crea disparità né menomazione di diritti di difesa, poiché va collegata alla situazione obbiettiva del processo e non ne ostacola il successivo corso.

Considerato che la palese infondatezza della questione comprende anche l'ulteriore profilo prospettato con l'ordinanza, in riferimento all'art. 42 della Costituzione. Invero, questo articolo non garantisce incondizionatamente l'esercizio del diritto di proprietà, ma (come già statuito in caso analogo da questa Corte con la sentenza n. 112 del 1970) lo sottopone a limiti dettati dalla razionale finalità del sistema: tale il sistema che trasferisce, in subordine, il diritto del terzo opponente, sulla somma ricavata dalla vendita del bene pignorato (art. 620 c.p.c.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 621 e 624, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata con ordinanza 16 dicembre 1969 dal pretore di Abbiategrasso in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.