SENTENZA N.
40
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 624 del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
2 maggio 1961 dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Rovigo nel
procedimento di esecuzione immobiliare ad istanza di Sartorelli Regina e del
curatore del fallimento Bulgarelli - Pitteo Giovanni contro Sartini Ines,
vedova Bulgarelli - Pitteo, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo
1962 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Con ricorso urgente dell'11 gennaio
1961, la signora Ines Sartini, vedova Bulgarelli - Pitteo, contro la quale era
in corso un procedimento di esecuzione immobiliare sul diritto di usufrutto ad
essa spettante sui beni di proprietà del figliuolo Giovanni Bulgarelli - Pitteo
fallito - premesso che era stato reperito il testamento olografo del signor
Alfredo Bulgarelli - Pitteo, in virtù del quale essa ricorrente diventava
proprietaria dei beni oggetto della vendita all'asta fissata per il medesimo
giorno 11 gennaio 1961, chiese la sospensione della esecuzione perché si
procedesse in suo favore a una revisione delle quote nei confronti del
fallimento, che era stato autorizzato il 5 maggio 1960 a vendere insieme con
l'usufrutto i diritti tutti spettantigli sui beni Bulgarelli - Pitteo.
il giudice dell'esecuzione accolse la
richiesta, sospese il giudizio, imponendo una cauzione di lire 500.000 e rimise
le parti innanzi a sé per la istruzione della causa di opposizione. Senonché ,
non essendo stata versata la cauzione nei termini, all'udienza del 1 febbraio
1961, il giudice dispose la revoca della sospensione. La signora Sartini, il
medesimo giorno, sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art.
624 del Cod. proc. civ. nella parte in cui prevede la facoltà del giudice di
imporre una cauzione.
Il giudice dell'esecuzione non considerò
manifestamente infondata la proposta questione, ritenendo che l'imposizione di
una cauzione per la sospensione del processo esecutivo realizzi una situazione
"affatto analoga" a quella regolata dall'art. 98 del Cod. proc. civ.,
la cui illegittimità é stata dichiarata con sentenza 23 novembre
1960, n. 67, di questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione. E, infatti, l'istituto della cauzione per le spese dovrebbe
essere inquadrato nella categoria delle cauzioni giudiziarie per le
caratteristiche, che esso possiede in comune con queste, del generico pericolo
in mora e della strumentalità, una strumentalità non attuale ma ipotetica,
diretta ad assicurare l'efficacia di un provvedimento principale, nel caso
codesto provvedimento abbia un determinato contenuto. Vero é, prosegue
l'ordinanza, che la Corte distinse in quella sentenza dalla cauzione altri
istituti processuali che prevedono l'adempimento di oneri anche di natura
patrimoniale, quale presupposto per la valida costituzione del rapporto
processuale, ma la distinzione sarebbe stata fondata dalla Corte o sul fatto
che quegli istituti sono posti in funzione di particolari interessi pubblici o
sul fatto che presuppongono - un provvedimento giurisdizionale o amministrativo,
titolo sufficiente per l'imposizione di una cauzione, anche se suscettibile di
impugnazione o di riforma; o perché l'imposizione dell'onere deriva da
categorie e presupposti oggettivi, e non da condizioni soggettive, personali o
sociali, che l'art. 3 della Costituzione esclude possano giustificare una
disparità di trattamento.
Nel caso di specie, ad avviso del giudice
di Rovigo, nessuno di codesti motivi potrebbe essere invocato. Sarebbe
evidente, viceversa, che la signora Sartini intende tutelare un proprio diritto
senza che esista alcun provvedimento dell'autorità che possa far ritenere vano
l'esercizio del diritto stesso, del quale, invece, costituirebbe ostacolo, di
natura soggettiva e personale, l'imposizione della cauzione.
Il giudice ha ritenuto la questione
rilevante per la definizione del giudizio ed ha, in conseguenza, con ordinanza
2 maggio 1961, sospeso il provvedimento e trasmesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata
e comunicata ed é stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 17 giugno 1961.
Davanti alla Corte é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge,
dall'Avvocatura generale dello Stato. Non vi é stata costituzione di parte
privata.
2. - Nelle deduzioni depositate in
cancelleria l'8 giugno 1961, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che,
tra la cauzione prevista dall'art. 624 del Cod. proc. civ. e la cosiddetta cautio
pro expensis, le differenze prevarrebbero sulle analogie. La Corte
costituzionale avrebbe fondato la sua decisione principalmente sulla
considerazione che l'imposizione della cauzione e la conseguente estinzione del
processo nel caso che la cauzione non fosse prestata, avrebbe potuto provocare
conseguenze di eccezionale gravità rispetto all'esercizio dei diritti che
l'art. 24 della Costituzione dichiara inviolabili. Viceversa, la cauzione
prevista dall'art. 624 del Cod. proc. civ. non avrebbe alcuna influenza sull'esercizio
del diritto che l'opponente vuol far valere, stante che la mancata prestazione
della cauzione esaurirebbe i suoi effetti nell'ambito del provvedimento di
sospensione "che é un mero incidente del processo esecutivo".
L'istituto troverebbe la sua giustificazione nella sua stessa natura giuridica
che é di una cautela imposta quale condizione per ottenere la sospensione, che
é essa stessa un provvedimento di carattere cautelare. Aggiunge poi
l'Avvocatura dello Stato, per sottolineare e chiarire la differenza tra i due
istituti, che l'onere processuale previsto dall'art. 624 é imposto per ottenere
la sospensione di un procedimento in atto che trova la sua base in un titolo
esecutivo e addirittura, come nel caso di specie, quando già il giudice dell'esecuzione
ha emesso un provvedimento che dispone la vendita.
Nessuna violazione ci sarebbe, dunque, dei
principi contenuti nell'art. 24 della Costituzione, ma la questione sarebbe del
pari infondata in relazione al Principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Carta costituzionale. La norma contenuta nell'art. 624 del Cod. proc.
civ. non condiziona la sospensione del processo, in via generale e preventiva,
con riferimento alle condizioni patrimoniali di colui che promuove l'istanza:
l'eventuale disparità in cui potrà trovarsi in concreto il povero rispetto al
ricco sarebbe una semplice conseguenza di fatto, che non ha alcuna rilevanza
per la legittimità costituzionale della norma. L'Avvocatura conclude ricordando
che gli oneri processuali sarebbero stabiliti dalla legge a necessaria tutela
dell'interesse della controparte, in applicazione di un generalissimo
principio, secondo il quale la libertà di ciascuno deve trovare un suo limite
inderogabile nell'altrui sfera di libertà.
3. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato
in data 7 marzo scorso una breve memoria, nella quale riassume gli argomenti
esposti nell'atto di intervento, insistendo perché la proposta questione di
costituzionalità sia dichiarata non fondata. Le stesse conclusioni ha ribadito
all'udienza del 21 marzo 1962.
Considerato
in diritto
1. - Occorre in primo luogo tener fermo che
la questione di legittimità sottoposta all'esame della Corte non sorge già da
un generico contrasto della norma impugnata con l'art. 24 della Costituzione,
considerato nel suo insieme come posto a garanzia dell'inviolabile diritto alla
difesa, preso anch'esso con significazione indeterminata e generica, ma
specificamente col primo comma di questo stesso articolo, secondo il quale
"tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi".
Posta in questi termini, che coincidono
sostanzialmente con quelli enunziati dall'ordinanza, la questione non é
fondata.
Tutto il ragionamento col quale il giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Rovigo ha motivato il suo giudizio di non
manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 624 del
Cod. proc. civ. poggia sul presupposto che tanto la cauzione dell'art. 98 del
Cod. proc. civ. (la cosiddetta cautio pro expensis), quanto quella
prevista dall'art. 624 del medesimo Codice rientrano nella categoria delle
cauzioni giudiziarie e più generalmente dei provvedimenti cautelari,
contrassegnata da particolari connotati, quali sono stati delineati da
un'autorevole dottrina alla quale, nella forma ricevuta di recente, l'ordinanza
si rifà puntualmente. La conseguenza sarebbe questa: che l'illegittimità della cautio
pro expensis dichiarata dalla sentenza di
questa Corte 23 novembre 1960, n. 67,
dovrebbe comportare necessariamente l'illegittimità delle altre figure
ricomprese sotto quella categoria e segnatamente della cauzione che il giudice
dell'esecuzione può imporre a colui - debitore o terzo - che si oppone all'esecuzione
già iniziata e ne chiede la sospensione.
Ritiene la Corte che, a prescindere dal
giudizio sulla validità di quella categoria, che non é necessario appurare in
questa sede, ciascuna cauzione giudiziaria, sorgendo in una fase e in un
momento determinato del processo, svolgendo in questo una funzione determinata,
producendo determinati effetti, deve essere esaminata, ai fini del giudizio
della sua legittimità costituzionale, nella sua individuale concretezza: il
fatto che sia stata ricondotta, ai fini di una sistemazione dottrinale, sotto
un'unica categoria, insieme con un'altra, della quale la Corte ha dichiarato la
illegittimità , non comporta che anche di essa si debba pronunciare lo stesso
giudizio.
Ora, come ha sottolineato la difesa del
Presidente del Consiglio, le differenze che intercorrono tra la cautio pro
expensis e questa del primo comma, ultima parte, dell'art. 624, sono
sostanziali ai fini dell'esame della conformità col precetto contenuto
nell'art. 24 della Costituzione. Si tratta, infatti, di una cauzione collegata
con la esecuzione e in un momento in cui questa é già iniziata; di una cauzione
che presenta un accentuato carattere pubblicistico, diretta com'é a tutelare
l'efficacia della funzione giurisdizionale o, com'é stato detto, l'imperium
iudicis; e soprattutto di una cauzione che, qualora non sia prestata
dall'opponente, non ha come sua conseguenza l'estinzione del processo, ma
soltanto quella di far cessare la sospensione dell'esecuzione, di togliere, cioè
, efficacia, mediante la revoca, a un altro provvedimento cautelare, quello
della sospensione col quale la cauzione imposta all'opponente si pone nello
strettissimo rapporto di una cautela di fronte a un'altra cautela o, come si
dice, di controcautela. Il giudizio di opposizione che, secondo la prevalente
dottrina, é da qualificare come un giudizio di cognizione ordinaria, autonomo
formalmente rispetto alla procedura esecutiva in corso, continua comunque il
suo iter, mentre all'opponente resta in ultima istanza il rimedio della sospensione
necessaria ope iudicis, totale o parziale, prevista dall'art. 512 del
Cod. proc. civile.
Da tutto ciò é agevole dedurre che in
questo caso non si può affermare, come inclina a ritenere l'ordinanza di
rimessione, che non sia dato al cittadino di far valere in giudizio il proprio
diritto. Vero é che l'ordinanza si dà carico del fatto che la Corte nella
citata sentenza
n. 67 del 1960 enunciò
alcuni criteri (tutela di interessi pubblici; esistenza di un provvedimento
giurisdizionale; riferimento a categorie o presupposti oggettivi), che a suo
avviso potevano indurre una differenza, ai fini della legittimità
costituzionale, tra la cautio pro expensis e altre misure che impongono
oneri all'una o all'altra parte di un giudizio per la valida costituzione del
rapporto processuale. Ma erroneamente ritiene che quei criteri non possano
essere invocati per la cauzione dell'art. 624 del Cod. proc. civile: essendo
vero proprio l'opposto, come risulta da quanto si é finora esposto.
2. - L'esame della conformità della norma
impugnata con l'art. 3 della Costituzione potrebbe apparire superfluo, dopo la
dimostrazione che si é data dell'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc. civ. in relazione all'art. 24,
primo comma, della Costituzione. É evidente, infatti, che in tanto può sorgere
un contrasto della norma impugnata col precetto costituzionale dell'art. 3, in
quanto sia stato previamente accertato che quella norma affievolisca o annulli
affatto il diritto del cittadino di far valere in giudizio le proprie pretese;
una volta, viceversa, che non sorgano dubbi sull'esercizio di questo diritto
(sia pure nei modi che la legge prescrive), non sorge il problema se
l'affievolimento o il diniego di quel diritto stesso siano conseguenza della
considerazione di condizioni personali o sociali che l'art. 3 vieta al
legislatore di porre a fondamento di trattamenti differenziati.
Tuttavia, poiché l'ordinanza e soprattutto
la difesa della Presidenza del Consiglio hanno tenute distinte le due
questioni, non rilevando il nesso che in questo caso tra esse necessariamente
intercorre, occorrerà precisare che nemmeno il principio di eguaglianza é
violato dalla controcautela regolata dall'art. 624 del Cod. proc. civile. A
differenza, infatti, dell'art. 98 del Cod. proc. civ., la norma dell'art. 624
ora impugnata non prevede che la cauzione possa essere imposta "quando vi
é fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita", ma,
viceversa, l'imposizione della controcautela dovrà fondarsi sui gravi motivi
dei quali il medesimo art. 624 fa parola e che attengono alla situazione
obiettiva del processo e alla valutazione delle ragioni delle parti. Si vuol
dire, cioè , che non vengono punto in considerazione come previsione generale
ed astratta, giustificatrice della potestà concessa al giudice, le condizioni
personali di colui al quale la cauzione viene imposta. Se codeste condizioni
possono spiegare efficacia in questo o in quel caso, si tratterà di
un'efficacia non riconducibile alla norma, ma alla particolare situazione di
fatto alla quale essa si applica: la qual cosa avviene, del resto, tutte le
volte che si debba realizzare in concreto la norma astratta.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione,
sollevata con ordinanza 2 maggio 1961 del giudice dell'esecuzione del Tribunale
di Rovigo, sulla legittimità costituzionale dell'art. 624 del Cod. proc.
civile, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 aprile
1962.