SENTENZA
N. 67
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod. proc. civ., promosso con
l'ordinanza emessa il 24 giugno 1959 dal Tribunale di Chieti nel procedimento civile
vertente tra Carabba Dino e Marcellusi Enzo, iscritta al n. 114 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288
del 28 novembre 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 12 ottobre 1960 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv.
Francesco Gravone, per Carabba Dino, l'avv. Umberto Lombardi, per Marcellusi
Enzo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
In un giudizio civile
promosso davanti al Tribunale di Chieti dal dott. Dino Carabba contro l'avv.
Enzo Marcellusi, per ottenere la condanna di questo ultimo al pagamento di L.
320.000 a titolo di restituzione di un onorario a lui pagato quale arbitro, in
seguito a sentenza della Corte di cassazione che dichiarava giuridicamente
inesistente un lodo arbitrale da lui pronunciato, oltre agli interessi dal
giorno del pagamento e al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo, il
convenuto chiedeva in via preliminare la imposizione all'attore di congrua
cauzione per le spese, giustificandola con la palese difficoltà, se non
impossibilità, di eseguire la condanna per mancanza di beni perseguibili.
A seguito di tale
richiesta, l'attore sollevava incidente di legittimità costituzionale dell'art.
98 Cod. proc. civ., in relazione alle ripetute affermazioni contenute nella
Costituzione sulla libertà di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei
diritti e degli interessi legittimi del cittadino, senza restrizioni di sorta.
Il Presidente
istruttore, ritenendo che i provvedimenti sull'incidente appartenessero alla
competenza del Tribunale, rimetteva le parti davanti al Collegio; e questo, con
ordinanza del 24 giugno 1959, disponeva la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale "per la decisione della questione di legittimità
costituzionale sollevata dall'attore relativa al disposto dell'art. 98
Cod.proc.civ., che si assume costituire violazione dell'art. 24 della
Costituzione".
Nella motivazione
dell'ordinanza il Tribunale osserva che la questione non appare manifestamente
infondata; che la norma dell'art. 98 limita, rispetto al non abbiente,
l'esercizio del diritto di azione; che essa stabilisce, nell'esercizio del
potere di agire in giudizio, tra ricco e povero una differenza che l'art. 3
della Carta costituzionale in termini generali ripudia per tutti i cittadini.
In quanto alla obbiezione che l'attore ammesso al beneficio del gratuito patrocinio,
non é soggetto all'onere della cauzione per le spese, l'ordinanza afferma che
il dissenso tra le norme non sembra tuttavia ovviato e che il vigente istituto
del gratuito patrocinio subordina la concessione del beneficio a condizioni e
limiti non del tutto aderenti al precetto costituzionale.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata e comunicata e, quindi, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 novembre 1959, n. 288.
Si sono costituiti in
giudizio, depositando le proprie deduzioni, tanto il dott. Carabba quanto
l'avv. Marcellusi ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa del dott.
Carabba (l'attore del giudizio ordinario, a carico del quale era stata
richiesta l'imposizione della cauzione) premette che, sebbene l'ordinanza del
Tribunale di Chieti abbia richiamato nel dispositivo soltanto l'art. 24 della
Costituzione, il giudizio della Corte costituzionale dovrebbe estendersi
all'esame della compatibilità della norma contenuta nell'art. 98 Cod. proc.
civ. anche con l'art. 3 della Costituzione, ricordato nella motivazione
dell'ordinanza stessa, nonché con l'art. 10, che esso attore aveva richiamato
nella discussione davanti al Tribunale.
Essa chiede che la
illegittimità della norma venga riconosciuta e dichiarata perché le
disposizioni che prescrivono la proposizione, nella prima udienza di
trattazione, dell'istanza diretta all'imposizione della cauzione sono tali, da
impedire addirittura la costituzione del rapporto processuale; perché il
giudice deve limitarsi a constatare che l'attore non é ammesso al gratuito
patrocinio e che é fondato il timore che l'eventuale condanna nelle spese possa
rimanere ineseguibile; perché il suo provvedimento non é preceduto da alcuna istruttoria,
ed é definitivo e non soggetto ad alcun reclamo. La cauzione, inoltre, può
essere imposta anche a carico dell'appellante, che sia stato convenuto nel
giudizio di primo grado, e del fallito, e la mancata presentazione determina
l'estinzione del processo. Infine, la cauzione imposta deve essere prestata in
denaro o in titoli del debito pubblico, con notevole aggravio per chi non abbia
beni agevolmente liquidabili; né ciò é disposto a garanzia di interessi dello
Stato, ma a favore di un privato. Anche il contrasto fra la disposizione
denunziata e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e le
convenzioni internazionali conferma che essa viola i principi di eguaglianza
sanciti nella Costituzione.
La difesa dell'avv.
Marcellusi (convenuto davanti al Tribunale e proponente dell'istanza per
l'imposizione della cauzione) sostiene, invece, che l'art. 24 della
Costituzione, mentre riconosce a tutti la possibilità di agire e di difendersi
in giudizio, contiene tale diritto nell'ambito del potere sommo della legge, né
lo lede con l'art. 98 del Cod. proc. civ., il quale dispensa dalla cauzione chi
ha ottenuto le spese a credito. La inviolabilità del diritto é riconfermata dal
carattere puramente processuale e cautelare dell'istituto, perché, se la
cauzione disposta non viene prestata, non si perde l'azione, e l'attore subisce
solo l'estinzione del processo e può sempre riprendere la lite. Aggiunge che i
numeri sono i casi per cui non é dato agire se non si soddisfano oneri
finanziari; e qui ricorda le leggi sul bollo, sul registro, le tasse di
successione, i depositi per multa e il solve et repete.
L'Avvocatura generale
dello Stato afferma che la questione proposta é priva di ogni fondamento
giuridico, e conclude perché la Corte costituzionale voglia "respingere
l'eccezione di incostituzionalità, dichiarando la piena legittimità
costituzionale dell'art. 98 Cod. proc. civ.". Essa sostiene che il
Tribunale ha frainteso il contenuto e lo scopo dell'art. 24 della Costituzione,
il quale non mira ad altro che a riconoscere a tutti i cittadini
indistintamente la facoltà di agire in giudizio per far valere le loro ragioni
per la tutela di diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Ricorda anche
essa le norme fiscali e quelle sul deposito per il caso di soccombenza. Fa
presente il rapporto fra l'art. 98 e l'istituto del gratuito patrocinio, e
ravvisa nel primo la finalità di assicurare precisamente la par condicio
litigantium evitando che una parte, riuscita vittoriosa, venga a trovarsi
nella impossibilità pratica di ricuperare dall'altra, non ammessa al gratuito
patrocinio, le sempre notevoli spese e onorari di lite.
Tanto la difesa del
dott. Carabba quanto quella dello Stato hanno presentato memorie, nelle quali
hanno ribadito le precedenti conclusioni. La prima espone alcuni rilievi sulla
giurisprudenza e la dottrina più recenti, sostenendo che é unanime l'ammissione
del contrasto fra il principio della libertà di agire in giudizio e quello
della aspettativa del convenuto vittorioso di rivalersi delle spese che ha
dovuto sostenere. Contesta la validità dell'argomento desunto dall'istituto del
gratuito patrocinio e di quello della par condicio litigantium.
L'Avvocatura generale
dello Stato insiste, invece, su questa tesi, aggiungendo che la norma dell'art.
98 Cod. proc. civ. é diretta ad ostacolare il litigante di mala fede, in quanto
che colui che potrà dimostrare di non aver mezzi per affrontare una lite e
provare che la sua pretesa é assistita, appena, da un fumus boni juris,
avrà tutti i vantaggi del gratuito patrocinio. Contesta, infine, che si possa
discutere in questa sede della incompatibilità dell'art. 98 con l'art. 3 della
Costituzione, non menzionato nel dispositivo dell'ordinanza del Tribunale,
aggiungendo che, ad ogni modo, ogni richiamo a tale art. 3 sarebbe del tutto
infondato.
Nella discussione
orale in pubblica udienza i difensori delle parti e l'avvocato dello Stato
hanno esposto nuovamente i loro argomenti, con particolare riguardo alla
estensione della indagine del Giudice istruttore al merito della controversia.
Considerato
in diritto
Le riserve esposte
dalla difesa dell'avv. Marcellusi e da quella dello Stato sul potere della
Corte di esaminare la questione della legittimità costituzionale dell'art. 98
del Cod. proc. civ. anche in riferimento alla norma contenuta nell'art. 3 della
Costituzione, oltre che a quella dell'art. 24 della Costituzione stessa, non
sono state ripetute nel corso della discussione orale.
D'altra parte, nella motivazione
dell'ordinanza del Tribunale di Chieti si richiama espressamente anche la prima
delle due norme costituzionali ricordate, seppure il richiamo non ritorna nel
dispositivo.
Di conseguenza, la
Corte ritiene, seguendo un suo costante orientamento, di dover esaminare la
questione della legittimità dell'art. 98 Cod. proc. civ. con riferimento così
all'art. 3 come all'art. 24 della Costituzione, che devono essere interpretati
ai fini del presente giudizio in coordinazione reciproca.
Dalla combinazione
fra queste due norme si deduce che il principio, secondo il quale tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la
difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, deve
trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di
condizioni personali e sociali. Né sembra dubbio che l'art. 98 Cod. proc. civ.,
prevedendo la imposizione della cauzione a carico di chi non sia ammesso al
gratuito patrocinio e nella ipotesi che vi sia fondato timore che l'eventuale
condanna nelle spese possa restare ineseguita, ricollega l'applicazione
dell'istituto alle condizioni economiche dell'attore, con la conseguenza che,
se questi possiede un patrimonio di qualche entità, la misura prevista dalla
disposizione non può essere disposta.
D'altronde la
esclusione dell'applicazione dell'istituto nella ipotesi che l'attore sia stato
ammesso al gratuito patrocinio non elimina la disparità di condizioni, sia
perché tale ammissione é subordinata alla dimostrazione dello stato di povertà
dell'interessato, e perciò dovrebbe essere rifiutata a chi non si trovasse in
tale condizione, sia perché il procedimento preliminare per la concessione del
beneficio non é sempre rapido come sarebbe desiderabile, pur essendo previsto
un procedimento d'urgenza.
I difensori hanno
ampiamente discusso, richiamando tesi sostenute dall'una o dall'altra parte
della dottrina processualistica, sull'ampiezza dell'esame affidato al Giudice
istruttore, in relazione all'istanza del convenuto per la imposizione della
cauzione a carico dell'attore, esame che, secondo alcuni, si estenderebbe anche
al merito della controversia, alle probabilità di vittoria dell'uno o
dell'altro litigante, al carattere temerario della lite. La Corte non ritiene
di potersi pronunciare su questi argomenti, che riguardano direttamente la
estensione e il contenuto di un potere attribuito al giudice ordinario.
Essa si limita ad
osservare che il testo della legge vigente é stato costantemente interpretato
dalla giurisprudenza nel senso che l'istituto della cauzione per le spese debba
ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello, a carico dell'appellante,
fosse questi attore o convenuto nel giudizio di primo grado, nonché nel
giudizio di opposizione a decreto di ingiunzione. Queste applicazioni,
unitamente alla esclusione di ogni possibilità di reclamo, fanno sì che la
imposizione della cauzione e la conseguente estinzione del processo, ove essa
non sia prestata in denaro o in titoli del debito pubblico (art. 86 disp.
attuaz. del Cod. proc. civ.) nel termine stabilito, possano provocare
conseguenze di eccezionale gravità rispetto all'esercizio di diritti che l'art.
24 della Costituzione proclama inviolabili.
Dai difensori del
convenuto nel giudizio di merito e dall'Avvocatura dello Stato si sono
ricordati, allo scopo di accostarli a quello in esame, diversi istituti del
processo, i quali prevedono l'adempimento di oneri, anche di natura
patrimoniale, quale presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale:
tali i depositi per il caso di soccombenza, il principio del solve et repete
in materia fiscale, e così via.
A giudizio della
Corte, fra codesti istituti e quello in esame sono prevalenti le differenze su
ogni possibile analogia, almeno ai fini della presente questione. Anzitutto é
evidente che molti di essi sono posti in funzione di particolari interessi
pubblici, che il legislatore ha voluto salvaguardare, laddove la cautio pro
expensis non serve neppure al fine pubblico inerente al processo, del quale
é piuttosto una remora; in secondo luogo si osserva che essi presuppongono un
provvedimento giurisdizionale o amministrativo, quindi emesso da una pubblica
autorità, che può ben essere considerato titolo sufficiente a giustificare
l'imposizione di una cauzione, anche se suscettibile di impugnazione e di
riforma; infine, non si può omettere di rilevare che in tutti i casi addotti
come analoghi all'istituto in esame l'imposizione dell'onere deriva da
categorie e presupposti oggettivi, laddove in questo si ha riguardo proprio,
seppure non esclusivamente, a quelle condizioni soggettive, personali o
sociali, che l'art. 3 della Costituzione impone di considerare non influenti ai
fini della tutela della eguaglianza giuridica.
Tutte queste
considerazioni inducono la Corte a ritenere che l'art. 98 Cod. proc. civ. sia
in contrasto con i principi degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice di procedura civile, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 novembre
1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe
CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI.
Depositata in
Cancelleria il 29 novembre 1960.