Ordinanza n.275 del 1985

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ORDINANZA N. 275

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra De Simone Elisabetta e Vavodici Concetta, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1982 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Spagnoli Luisa e Sorcinelli Sandro, iscritta al n. 1117 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa l'8 giugno 1983 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Giorgi Giuseppe e Negro Luigi, iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza del 21 giugno 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui determinano per le ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione la misura della indennità dell'avviamento commerciale con riferimento non già all'ultimo canone corrisposto, come stabilito in via generale dalla legge citata, ma al canone corrente di mercato";

e che questioni sostanzialmente identiche hanno sollevato anche il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 14 ottobre 1982, e il Pretore di Lecce, con ordinanza dell'8 giugno 1983, denunciando l'uno l'illegittimità, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dell'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, e l'altro l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 42 della Costituzione, degli artt. 73 e 69 della stessa legge n. 392 del 1978;

che nel primo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che la questione sollevata dal Pretore di Napoli risulta dedotta senza che, di fronte alla domanda di rilascio dell'immobile adibito ad uso non abitativo presentata invocando l'esistenza di un valido motivo di recesso, il giudice a quo abbia accertato la validità dell'addotto motivo ed ordinato formalmente il rilascio dell'immobile;

e che, quindi, l'avere il giudice a quo dubitato della legittimità costituzionale della norma che prevede la misura dell'indennità di avviamento, prima ancora di essersi espresso sulla domanda principale, rende l'ordinanza di rimessione prematura e, quindi, inconferente (v. sentenza n. 300 del 1983; ordinanze n. 3 del 1984 e n. 31 del 1984);

che le questioni sollevate dal Tribunale di Cagliari e dal Pretore di Lecce sono già state decise dalla Corte con la sentenza n. 300 del 1983 e con le ordinanze n. 31 del 1984, n. 185 del 1984 e n. 202 del 1984 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con ordinanza del 21 giugno 1982;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con ordinanza del 14 ottobre 1982;

3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 73 e 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 42 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con ordinanza dell'8 giugno 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN - Giovanni CONSO

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.