Ordinanza n.3 del 1984

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ORDINANZA N. 3

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di Casavatore, nel procedimento civile vertente tra Laezza Aldo e Roghi Gaetano, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 22 dicembre 1982. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Giudice conciliatore di Casavatore, con ordinanza del 2 maggio 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per il caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, nn. 1 e 2, della stessa legge, l'attribuzione di un indennizzo proporzionale al maggior danno risentito dal conduttore, non potendo tale indennizzo - commisurato a diciotto mensilità dell'ultimo canone - essere oggetto di rivalutazione monetaria, come disposto, invece, per i crediti di lavoro subordinato, dall'art. 423, n. 3 cod. proc. civ.;

considerato che, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, la questione risulta proposta senza che, di fronte alla domanda di rilascio dell'immobile adibito ad uso non abitativo, presentata adducendo l'esistenza di un valido motivo di recesso, il giudice a quo abbia accertato la validità dell'addotto motivo ed ordinato formalmente il rilascio dell'immobile;

e che, quindi, l'avere il giudice a quo dubitato della legittimità costituzionale della norma che prevede la misura dell'indennità di avviamento prima ancora di essersi espresso sulla domanda principale rende l'ordinanza di rimessione del tutto prematura e, quindi, inconferente (v. sentenza n. 300 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Casavatore con ordinanza del 2 maggio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

 

Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI  - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984.