ORDINANZA N. 72
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150
(legge urbanistica) come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n.
765, promossi con tre ordinanze emesse il 21 aprile 1982 dal pretore di Riesi nei procedimenti penali a carico di Giuliana Gaetano,
Golisano Carmelo e Buttiglieri
Filomena ed altri iscritte ai nn. 18, 19 e 20 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 135, 163 e 177 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio
1984 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il pretore di Riesi,
con tre distinte ordinanze, emesse tutte in data 21 aprile 1982, recanti i nn. 18, 19 e 20 del reg. ord.
1983, di contenuto analogo, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n.
che i rispettivi giudizi, concernenti la
medesima questione di legittimità costituzionale, possono essere riuniti e
decisi con unica ordinanza.
Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non
determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine
" lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni
divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e il
principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che questa Corte, in aderenza alla propria
consolidata giurisprudenza in tal senso, ha dichiarato manifestamente infondata
una identica questione sollevata dallo stesso pretore di Riesi
con l'ordinanza n. 5 del 1984, sul presupposto che é legittimo anche in
riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza,
quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e
"lottizzazione ", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun
onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (vedi da ultimo anche
le ordinanze nn. 156, 169 e 194
del
1983, oltreché la sentenza n. 49 del
1980).
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge
17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della
Costituzione, dal pretore di Riesi con le tre
ordinanze, emesse tutte in data 21 aprile 1982, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE
-Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -
Francesco SAJA -Giovanni
CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.