ORDINANZA N. 36
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 38 del
R.D. 18 giugno 1931, n. 733 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), 58
del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n.
895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 10 e 14 della legge 14 ottobre
1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promossi con ordinanze emesse
il 29 settembre 1982, il 7 ottobre 1982, il 16 giugno 1981, il 1 dicembre 1982,
il 2 dicembre 1980, il 30 marzo 1982, il 20 gennaio 1983, il 5 maggio
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre
1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Vasto, con quattro ordinanze emesse il 2
dicembre 1980 (r.o. 162/1983), il 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), il 16 giugno 1981 (r.o.
21/1983) e il 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), il
Tribunale di Bologna, con due ordinanze emesse il 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983) e l'11 maggio 1981 (r.o.
231/1983), il Tribunale di Mantova, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982), il Tribunale di Livorno,
con ordinanza emessa il 29 settembre 1982 (r.o.
775/1982), il Tribunale di Enna,
con ordinanza emessa il 1 dicembre 1982 (r.o.
22/1983), il Tribunale di Bassano del Grappa, con
ordinanza emessa il 20 gennaio 1983 (r.o. 182/1983),
e il Tribunale di Trento, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1983 (r.o. 237/1983), hanno sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità degli artt.
38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 58 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14
ottobre 1974, n. 497 (indicati talvolta nel loro complesso, altre volte in
combinazioni differenziate), nella parte in cui equiparano,
sul piano sanzionatorio, la posizione di chi non
abbia mai denunciato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo a quella di
chi, denunciata la detenzione di una determinata arma presso l'autorità di
pubblica sicurezza o di comando dei carabinieri del luogo di originaria
residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza;
ritenuto che i giudizi, concernendo identiche
questioni, possono essere riuniti;
considerato che tre ordinanze di rimessione - precisamente, quelle emesse dal Tribunale di Livorno (r.o. 775/1982), dal
Tribunale di Bassano del Grappa (r.o.
182/1983) e dal Tribunale di Bologna l'11 maggio 1981 (r.o.
231/1983) - non adducono alcuna motivazione in ordine
alla rilevanza delle proposte questioni, né contengono il minimo riferimento al
caso di specie, eludendo in tal modo il precetto dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento
di rimessione termini e motivi della questione (v.,
da ultimo, ordinanze nn. 299,298, 281,259,258 e 257 del 1983);
che sulle denunce di illegittimità
costituzionale oggetto delle restanti ordinanze
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2
e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n.
497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), dal Tribunale di Livorno
con ordinanza del 29 settembre 1982 (r.o. 775/1982) e
dal Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza del
20 gennaio 1983 (r.o. 182/1983);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o.
232/1983) e dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982);
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt.
38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
di Vasto con ordinanze del 2 dicembre 1980 (r.o.
162/1983), del 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), del 16
giugno 1981 (r.o. 21/1983) e del 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), dal Tribunale di Bologna con ordinanza del
5 maggio 1981 (r.o. 232/1983), dal Tribunale di
Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o.
937/1982), dal Tribunale di Enna con ordinanza del 1
dicembre 1982 (r.o. 22/1983, e dal Tribunale di
Trento con ordinanza del 14 febbraio 1983 (r.o.
237/1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.