Ordinanza n. 298 del 1983

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ORDINANZA N. 298

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 dal Tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Magrini Giulio, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 del 1982; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché verrebbe ad essere assoggettata ad un trattamento sanzionatorio meno severo la detenzione di armi comuni da sparo non denunciate rispetto alla detenzione di armi clandestine denunciate, in conseguenza dell'applicabilità soltanto alla prima fattispecie dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895;

considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 130 del 1983, n. 78 del 1983, n. 18 del 1983);

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 30 gennaio 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 5 ottobre 1983.