Ordinanza n. 259 del 1983

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ORDINANZA N. 259

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal Pretore di Fornovo Taro nel procedimento penale a carico di Rolli Arrigo iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 1982;

udito, nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.

Considerato che il Pretore di Fornovo Taro, con ordinanza 4 dicembre 1981, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

Ritenuto, pertanto, che non é stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza,

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal Pretore di Fornovo Taro, con ordinanza 4 dicembre 1981, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.