ORDINANZA N. 19
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promossi con ordinanze emesse
il 24 gennaio 1983, il 10 febbraio 1983, il 23 febbraio 1983, il 26 marzo 1983
dal Magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Roma nei procedimenti di
sicurezza instaurati nei confronti di Proietti Enrico, Arena Benito, Clemeno Gerardo, Guadagnoli
Rocco, Senegaglia Roberto, Wiecek
Giorgio, Rippa Orlando, Battistelli
Ezio, Giuliani Italo, Alessandri Giuseppe, iscritte
ai nn. da
udito nella camera di consiglio del 16 novembre
1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma,
con le dieci ordinanze - di identico tenore - indicate
in epigrafe dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non
prevede che la declaratoria di abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata
al previò accertamento giudiziale della pericolosità
sociale del soggetto, contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.:
sostenendo, al riguardo, che ove tale pericolosità manchi e sia percio anticipatamente revocata (in ipotesi, a breve
distanza di tempo dalla sua applicazione) la misura di sicurezza detentiva
dell'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro conseguente
alla declaratoria di abitualità, quest'ultima
produrrebbe solo effetti " desocializzanti"(quali
l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di esercitare il commercio o di
godere dei benefici previsti da provvedimenti di amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11 T.U.L.P.S., 151 e 174, ult. cpv., c.p.);
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione
di costituzionalità dell'art. 102 del codice penale sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. (sent.
n. 168 del 1972) ed ha espressamente riconosciuto
"il fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosità
criminale che si esprime nella abitualità nel delitto (sent.
n. 140 del 1982; cfr. anche sent.
n. 139 del 1982);
che il giudice a quo censura l'art. 102 del
codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma Cost.,
unicamente per gli effetti che ne derivano anche quando venga esclusa la
persistente pericolosità criminale del delinquente abituale, con conseguente
revoca della misura di sicurezza; eletti peraltro previsti da disposizioni di
legge (artt. 151, ultimo comma e
174 ultimo comma del codice penale; art. 82, primo comma del codice della
strada; art. 11 T.U.L.P.S.) non ricomprese
nella denuncia in esame:
che pertanto la questione, anche a ritenerla
ammissibile, deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norn1e integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in
riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal
magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.