SENTENZA N. 168
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 636, 637, 642, secondo comma, 645 e 646
del codice di procedura penale e degli artt. 102 e 109, secondo comma, del
codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15
febbraio 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa nel
procedimento per misure di sicurezza a carico di Librera Gennaro, iscritta al
n. 118 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;
2) ordinanze emesse il 24
maggio 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nei
procedimenti per misure di sicurezza a carico di D'Alessandro Vincenzo e di
Conti Luigi, iscritte ai nn. 431 e 432 del registro ordinanze 1971 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;
3) ordinanza emessa il 22
novembre 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel
procedimento per misure di sicurezza a carico di Carrabs Guido, iscritta al n.
467 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972;
4) ordinanza emessa il 31
gennaio 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Torino nel
procedimento per misure di sicurezza a carico di Cadin Renzo, iscritta al n.
102 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;
5) ordinanze emesse l'8 e il
20 marzo 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nei
procedimenti per misure di sicurezza rispettivamente a carico di Pandi Giorgio
e di Bruni Giancarlo, iscritte ai nn. 138 e 154 del registro ordinanze 1972 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972
e n. 158 del 21 giugno 1972.
Visti gli atti d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 15
febbraio 1971 il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa, nel corso
del procedimento per la revoca della misura di sicurezza a carico di Librera
Gennaro, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt.3, primo comma, 13,
primo e secondo comma, 27, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della
Costituzione, la questione di legittimità degli artt. 646 e 642, secondo comma,
del codice di procedura penale, nelle parti in cui rispettivamente dispongono
che l'efficacia del provvedimento del giudice di sorveglianza resti sospesa in
pendenza del termine stabilito per il ricorso del pubblico ministero, nonché a
seguito della proposizione e sino alla definizione del ricorso medesimo. E ciò
diversamente da quanto preveduto per l'impugnazione dell'interessato, alla
quale il secondo comma dell'art. 642 non attribuisce, invece, un'analoga
efficacia, a meno che lo stesso p.m. consenta la sospensione della esecuzione
del provvedimento predetto.
Nell'ordinanza si assume che
la rilevanza della questione é da cogliere nel fatto che essa investe la
legittimità di norme limitative della efficacia esecutiva al provvedimento di
revoca di misura detentiva, contro il quale, sebbene non ancora pronunziato, é
tuttavia da presumere verrà proposta impugnazione dal p.m., nel caso la
decisione in esso contenuta risulti difforme dal parere negativo già espresso
dall'organo predetto.
Nel merito si premettono
alcune considerazioni volte a dimostrare l'analogia fra i provvedimenti di
libertà provvisoria nei confronti d’imputati in attesa di giudizio (per i quali
peraltro, la legge 5 novembre 1970, n. 824, ispirata a favor libertatis, ha
negato l'effetto sospensivo all'impugnazione del p.m., contro le ordinanze di
scarcerazione) e quelli concernenti la revoca di misure di sicurezza detentiva,
sotto l'aspetto comune della garanzia della libertà personale. E ciò al fine di
dimostrare che, al lume dei principi costituzionali, non può ammettersi, nel
procedimento per misure di sicurezza, la preminenza della potestà del p.m.,
avente qualificazione di parte processuale, su quella del giudice di sorveglianza,
in ordine all'efficacia di provvedimenti attinenti a restrizioni della libertà
della persona internata. Preminenza risultante così dall'art. 646 c.p.p., il
quale stabilisce non avere effetto la pronunzia del giudice circa la revoca
della misura di sicurezza in pendenza del termine d’impugnazione del p.m., come
dall'art. 642 che sospende l'esecuzione della pronunzia suddetta, nel caso
l'impugnazione venga proposta. Tali norme sarebbero, quindi in contrasto col
sistema processuale vigente, in quanto escludono nel procedimento in questione
l'attuazione del principio, secondo cui la libertà personale può essere
ristretta soltanto con provvedimento del giudice, e non in conseguenza di un
atto di parte, quale é appunto il pubblico ministero.
In contrasto con la garanzia
costituzionale della libertà della persona e con elusione dei principi di cui
agli artt. 3 e 27, comma secondo, della Costituzione, si osserva, risulta
inoltre diversamente disciplinato in confronto dell'analogo mezzo esperibile
dal p.m., il ricorso della parte privata.
Con altre ordinanze come in
epigrafe specificate, d’identico contenuto, emesse il 24 maggio 1971 nel corso
di procedimenti promossi dal p.m. per la dichiarazione d’abitualità a
delinquere e per la conseguente applicazione di misure di sicurezza, il giudice
di sorveglianza presso il tribunale di Firenze ha denunziato d’ufficio
l'illegittimità costituzionale delle seguenti norme:
a) dell'art. 636 c.p.p.,
concernente l'intervento nel procedimento dell'interessato, nella parte in cui
si limita a prescrivere che, prima di provvedere, il giudice invita
l'interessato stesso a fare le dichiarazioni che ritiene opportune a sua
difesa; non impone invece la formale contestazione dei fatti per i quali si
intende dichiararne la delinquenza abituale o sottoporlo a misure di sicurezza;
in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione;
b) dell'art. 637 c.p.p.,
nella parte in cui stabilisce che il giudice di sorveglianza ha facoltà di
disporre gli opportuni accertamenti, senza prescriverne alcun limite di forma,
di provenienza e di contenuto, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e
3, primo comma, Cost.;
c) dell'art. 645 c.p.p. (in
relazione anche all'art. 643), nella parte in cui disciplina la dichiarazione
d’irreperibilità dell'interessato ai fini delle comunicazioni d’atti o
provvedimenti, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma,
Cost.;
d) dell'art. 642, secondo
comma, c.p.p., recante la disposizione che il ricorso proposto dall'interessato
non sospende l'esecuzione del provvedimento del giudice di sorveglianza, a meno
che il p.m. vi consenta, in violazione dell'art. 24, secondo comma, nonché
dell'art. 3, primo comma, Cost., e in relazione al diverso regime del ricorso
del p.m.;
e) dell'art. 109, secondo
comma, c.p., nella parte in cui dispone che la dichiarazione di delinquenza
abituale può essere pronunziata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della
pena; in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma,
Cost.;
f) dell'art. 102 c.p.,
concernente l'abitualità nel delitto presunta dalla legge, in riferimento
all'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Circa la non manifesta
infondatezza di tali censure, oltre a rilievi analoghi a quelli svolti nella
precedente ordinanza, si osserva, in sostanza, che lo speciale carattere del
procedimento per misure di sicurezza non esclude la possibilità della
contestazione dei fatti per i quali é promosso il procedimento in questione. E
non sembra possa eludersi l'obbligo della formale e dettagliata contestazione,
quando in particolare si proceda, dopo la pronunzia della condanna, alla
declaratoria d’abituale delinquenza anche in considerazione di motivi d’eguaglianza,
posto che l'ordinamento riconosce al prevenuto, nel corso del giudizio
ordinario di cognizione, il diritto alla contestazione delle circostanze
costituenti il presupposto della declaratoria medesima, così come d’ogni altro
elemento d’accusa.
In particolare, si precisa,
il diritto alla difesa non potrebbe ritenersi soddisfatto dalla disposizione
dell'art. 636, che si limita a richiedere che il giudice inviti, senza garanzie
e formalità, l'interessato a fare dichiarazioni nel suo interesse.
Analoga carenza di requisiti
e limiti legali inciderebbe anche sulla costituzionalità sia della norma che
autorizza genericamente il giudice a compiere investigazioni (art. 637 c.p.p.),
senza l'osservanza dei criteri e delle modalità che sono invece imposte nell'istruttoria
penale, in situazioni e per finalità sostanzialmente identiche, sia della
disciplina della irreperibilità (art. 645), diversa da quella preveduta
dall'art. 170 dello stesso codice.
In merito alla denunzia
d’incostituzionalità dell'art. 109, secondo comma, del codice penale, nella
parte in cui si prevede che la dichiarazione d’abitualità a delinquere può
essere pronunziata dal giudice di sorveglianza in ogni tempo, anche dopo
l'esecuzione della pena, il giudice a quo pone in rilievo come il giudizio di
pericolosità criminale possa formularsi diversamente in dipendenza del decorso
del tempo.
Donde l'inattualità e la non
adeguatezza di una pronunzia tardiva, dalla quale dipenderebbe anche la
restrizione della libertà personale a seguito di misure di sicurezza, ed il
vizio d’incostituzionalità della norma in oggetto, sia in riferimento al
principio d’eguaglianza, nei confronti di situazioni nelle quali la
dichiarazione d’abitualità nel delitto e le conseguenti misure intervengono
tempestivamente, sia in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, il quale afferma che "le pene devono tendere alla
rieducazione del condannato", senza comunque costituire (alla stregua del
secondo comma dell'art. 3 Cost.) ragione d’emarginazione sociale o di limitazione
del pieno sviluppo della personalità.
Tali ultime considerazioni,
secondo il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze valgono anche
ad escludere la costituzionalità dell'art. 102 c.p., concernente la presunzione
legale d’abitualità a delinquere.
Gli artt. 102 e 109 del
codice penale sono stati, infine, denunziati anche dal giudice di sorveglianza
presso il tribunale di Torino, in riferimento, peraltro, al solo art. 3, primo
comma, della Costituzione.
In rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato si é
costituita soltanto nei procedimenti promossi con le ordinanze iscritte ai nn.
431, 432 e 467 del 1971 e in merito alla costituzionalità degli artt. 636, 637,
642 e 645 del c.p.p., nonché degli artt. 102 e 109, secondo comma, del codice
penale, ha richiesto una decisione di non fondatezza.
Peraltro, ricordato che
degli artt. 636 e 637 questa Corte, con sentenza n. 53 del 1968,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui é disposto che
i provvedimenti del giudice di sorveglianza possano essere adottati senza
l'osservanza del diritto di difesa, ha precisato che, alla luce degli stessi
principi, deve essere interpretata altresì la disposizione dell'art. 636,
oggetto di questo giudizio, concernente l'invito all'interessato ad esporre
quanto ritenga opportuno a propria difesa. All'uopo, si aggiunge, l'invito in
questione deve essere formulato analogamente al decreto di citazione, in modo
cioé da adeguare il trattamento della persona da assoggettare a misure di
sicurezza alla normativa della contestazione dell'accusa nel giudizio ordinario
di cognizione, non senza garanzia per la difesa.
Ed agli stessi criteri
garantistici va altresì informata l'interpretazione degli artt. 637 e 645 dello
stesso codice, uniformandosi così il procedimento per l'applicazione delle
misure di sicurezza alle regole più favorevoli del procedimento istruttorio e
della disciplina della irreperibilità dell'imputato.
Per quanto, invece, concerne
l'art. 642 del c.p.p., la ragione della infondatezza, precisa l'Avvocatura,
dovrebbe rinvenirsi nel carattere sostanzialmente amministrativo e nelle
finalità d’interesse sociale cui sono volte le misure di sicurezza. Interesse
che giustificherebbe la diversa incidenza delle impugnative proposte dal p.m.
contro quei provvedimenti del giudice di sorveglianza, che possano apparire
lesivi della sicurezza sociale.
In merito alla dichiarazione
di abitualità del reato, in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena,
l'Avvocatura rileva come la norma dell'art. 109, secondo comma, del codice
penale non contrasti con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione,
ma ne rispetti lo spirito, in quanto diretta a disporre, per i delinquenti
socialmente pericolosi, un trattamento rieducativo differenziato da quello
preveduto per chi non versi in istato di pericolosità.
Né il principio di
eguaglianza osta alla legittimità della presunzione di abitualità nel reato,
desunta da circostanze all'uopo valutate dal legislatore.
Considerato in diritto
1. - Con ordinanze dei
giudici di sorveglianza presso i tribunali di Pisa, Firenze e Torino sono state
sollevate questioni di legittimità costituzionale concernenti profili, fra loro
connessi, della disciplina sostanziale e processuale delle misure di sicurezza.
Le cause possono essere, quindi, riunite e decise con unica sentenza.
2. - In alcune di tali
ordinanze é prospettato il dubbio circa la compatibilità coi principi di cui
agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della
Costituzione, dell'art. 642 del codice di procedura penale, nella parte in cui
é disposto che il ricorso dell'interessato non sospende l'esecuzione del
decreto del giudice di sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi
consenta, mentre ne impone la sospensione a seguito della impugnazione del
pubblico ministero. Correlativamente é denunziata altresì l'incostituzionalità
dell'art. 646 dello stesso codice, in quanto prevede che, nelle ipotesi di
revoca delle misure di sicurezza, é sospesa l'esecutorietà del provvedimento
del giudice di sorveglianza, in pendenza del termine stabilito per la
proposizione del ricorso da parte di quest'ultimo.
Nei termini accennati le questioni
così sollevate, nel corso di procedimenti pendenti davanti ai giudici di
sorveglianza di Pisa e Firenze, debbono dichiararsi inammissibili per palese
difetto di rilevanza.
Nelle ordinanze in esame,
invero, si assume la pregiudizialità necessaria, nel corso della fase di primo
grado del procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza demandata al
giudice di sorveglianza, di questioni riguardanti l'efficacia di provvedimenti
non ancora pronunziati, in relazione all'eventuale contenuto dispositivo degli
stessi e alla loro supposta incidenza sull'interesse delle parti; in relazione,
cioé, a circostanze ed a requisiti futuri ed incerti e comunque attinenti a
fasi ulteriori del procedimento, condizionate a specifiche statuizioni,
presentemente soltanto ipotizzabili, dei provvedimenti da emanarsi dai giudici
che hanno sollevato dette questioni.
Esse non rivestono,
pertanto, i caratteri di pregiudizialità ed incidentalità quali sono richiesti
dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e devono in
conseguenza dichiararsi inammissibili.
3. - Con le ordinanze
iscritte ai nn. 431, 432 e 467 del registro 1971 ed ai nn. 138 e 154 del
registro 1972, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti
l'intervento della persona interessata nel procedimento per misura di sicurezza
(art. 636), le investigazioni del giudice di sorveglianza (art. 637) e la
disciplina delle comunicazioni all'interessato irreperibile (art. 645) sono
state impugnate per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
della Costituzione.
A sostegno dell'impugnativa
si assume che nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza,
diversamente dalla normativa dettata dallo stesso c.p.p. per il processo
ordinario, le ricordate disposizioni degli artt. 636 e 637 disciplinerebbero
rispettivamente in modo non conforme alle garanzie della difesa la
contestazione dei fatti per i quali si procede e la ricerca delle prove, in
ordine alle quali non sono prescritti limiti di forma, di provenienza e di
contenuto dei singoli mezzi di investigazione. L'art. 645 non impone, infine,
che siano disposte dal giudice di sorveglianza nuove indagini, in analogia con
quanto é disposto, invece, dall'art. 170, per le fasi del procedimento
ordinario, ai fini della identificazione del luogo idoneo alla notificazione
all'interessato, quando questi risulti irreperibile alle ricerche svolte da un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza incaricato delle comunicazioni di atti
o provvedimenti.
Tali questioni investono momenti
fra loro complementari del processo di sicurezza e si riassumono nella
prospettazione comune della garanzia della difesa dell'interessato nella
cornice del principio di eguaglianza.
4. - Questa Corte, per vero,
con la sentenza n. 53 del 9 maggio 1968, ha già dichiarato, in riferimento
all'art. 24 Cost., l’illegittimità degli artt. 636 e 637 c.p.p., nella parte in
cui comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati
senza la tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la dimensione di
tale diritto nel procedimento in esame va considerata in relazione
all'interesse che ne é oggetto, vale a dire quello supremo della libertà
personale. Ed ha espressamente chiarito in motivazione che, secondo lo spirito
della norma costituzionale, si deve ritenere necessaria la conoscenza delle
investigazioni e degli accertamenti compiuti dal giudice e dei loro risultati
relativamente all'intero corso del procedimento e mediante l'assistenza tecnica
di un difensore, da rendersi, oltretutto, obbligatoria e non facoltativa. Ha
concluso, poi, che a seguito della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dei ricordati artt. 636 e 637 c.p.p., l'esercizio della difesa,
in attesa di un intervento del legislatore, potrà svolgersi sulla base delle norme
stabilite per la difesa nell'istruzione, secondo le estensioni operate dalla
giurisprudenza di questa Corte.
Secondo la ratio della
precedente decisione, quindi, devono oggi ritenersi operanti nel procedimento
in esame, per logica necessaria estensione, le parallele disposizioni dettate
per il processo ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino,
con prudente interpretazione, compatibili con la peculiare struttura, con
l'oggetto e con le finalità dello speciale giudizio per l'applicazione delle
misure di sicurezza.
Limiti derivanti anzitutto
dalla posizione che l'interessato assume, non quale imputato di fatti
penalmente perseguibili, in riferimento ai quali ne va accertata e valutata la
responsabilità, ma, di regola, in quanto sottoposto a misure di sicurezza per
effetto, in genere, di un provvedimento che ne abbia accertato la
responsabilità penale o comunque una personalità suscettibile di creare
situazioni di pericolo.
Ed in relazione, appunto,
all'oggetto del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza,
concernente esclusivamente la valutazione, in senso sintomatologico criminale,
della condotta del soggetto, quale può essere rivelata, oltre che dai fatti già
accertati nella precedente sentenza del giudice penale, da altre circostanze
rilevanti ai fini del giudizio circa la personalità sociale del soggetto, il
diritto di difesa deve potersi estrinsecare nell'ambito del principio del
contraddittorio, in correlazione con i poteri attribuiti al pubblico ministero.
Dal che discende,
ovviamente, che gli artt. 636 e 637, nel contenuto normativo risultante dalla
precedente pronunzia di questa Corte, resistono alle attuali censure.
Per vero tali disposizioni,
conformemente ai precetti degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma,
della Costituzione, comportano ormai che l'interessato debba essere
tempestivamente edotto sui fatti in merito ai quali é chiamato a fare
dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere o ha diretto le
investigazioni e gli accertamenti, perché in ordine ad essi ed ai relativi
risultati sia posto in grado di svolgere le proprie difese.
E va in proposito
riaffermato che al soggetto passivo del procedimento per l'applicazione di
misure di sicurezza deve essere assicurato l'esercizio della difesa, sia
personalmente sia per mezzo del difensore, con facoltà di esserne assistito in
tutti gli atti nei quali ne é ammesso l'intervento dalle disposizioni vigenti.
5. - Il rispetto dei
principi esposti conduce, per contro, a confortare l'ulteriore esigenza che le
comunicazioni degli atti e dei provvedimenti, indicate nell'art. 645 c.p.p.,
siano volte ad una reale conoscenza dell'interessato o quanto meno alla
conoscenza legale di esse, con le modalità previste a garanzia della difesa.
Ed al riguardo non può non
porsi in rilievo l'insufficienza della disciplina contenuta nell'art. 645 sopra
richiamato, nella parte in cui affida alla discrezionalità del giudice di
sorveglianza (anziché fargliene obbligo) di emanare l'ordine che siano eseguite
nuove ricerche dell'interessato, destinatario delle comunicazioni suddette,
dopo quelle infruttuosamente svolte dagli organi incaricati delle
notificazioni.
E parimenti va accolta
l’ulteriore censura di incostituzionalità mossa dai giudici del merito, in
riferimento all'ultima parte di detto articolo, nel quale é contenuta la
disposizione che, nel caso di dichiarata irreperibilità dell'interessato
"la mancanza della comunicazione non impedisce l'emissione dei
provvedimenti del giudice e non ne sospende l'esecuzione".
La norma denunziata risulta
cioé in contrasto con la Costituzione (artt. 3 e 24) in quanto consente che sia
pretermesso il deposito degli atti in cancelleria ed il contestuale avviso al
difensore, eventualmente nominato dall'ufficio, previa le nuove ricerche
dell'interessato: il tutto secondo le modalità indicate dall'art. 170, secondo
comma, del codice di procedura penale, con norma di carattere generale, alla
quale non v'é motivo per derogare nel procedimento in oggetto.
6. - Con le stesse ordinanze
dei giudici di sorveglianza presso i tribunali di Firenze e di Torino é
sollevata la questione circa la rispondenza agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione dell'art. 102 c.p., concernente l'abitualità nel delitto
presunta dalla legge.
Sotto il profilo della
compatibilità sia con il principio di uguaglianza e delle sue implicazioni di
ordine sociale (contraria ad ogni forma di emarginazione legale) sia con quello
della funzione rieducativa della pena, si pone in dubbio la costituzionalità
della norma, la quale esclude che il giudice proceda al concreto accertamento
della pericolosità sociale di chi ope legis deve essere considerato dedito
abitualmente al delitto. Situazione che la legge prevede allorché risulti che
il soggetto, già condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa
indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporti altra
condanna per un delitto, parimenti non colposo, della stessa indole, e commesso
nei dieci anni (computati nei modi stabiliti nel secondo comma) successivi
all'ultimo dei precedenti delitti.
La questione non ha
fondamento.
La presunzione di
pericolosità esprime, invero, le valutazioni, desunte da comune esperienza, secondo
indicazioni socio-criminologiche discrezionalmente apprezzate dal legislatore,
le quali alla reiterazione di fatti criminosi, già accertati a seguito di
giudizi penali, danno significato di probabilità o temibilità di un ulteriore
futuro comportamento criminoso (sent. 19/1966 e 68/1967). E ciò anche al fine
dell'applicazione, con provvedimento del giudice, di misure di sicurezza, le
quali (cit. sent. 68/1967) ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella
rieducazione cui deve mirare la pena. Con che resta anche superata la censura
basata sul disposto dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Deve altresì escludersi che
l'art. 102 violi il principio di eguaglianza.
Non può, infatti, ritenersi
derivi, ai sensi di detto articolo, disparità di trattamento nei confronti di
soggetti che, per i precedenti penali, in relazione al tempo, nonché alla
gravità ed indole dei delitti commessi, siano passibili di qualificazione
penale soggettiva ipso iure (e non a seguito di valutazioni rimesse, caso per caso,
al giudice), rispetto ad ipotesi che per la loro minore rilevanza, desumibile
dai criteri indicati dall'art. 103 c.p., il legislatore ha ravvisato non
suscettibili di generalizzata significazione a fini di prevenzione criminale.
7. - Non ha, da ultimo,
fondamento, alla stregua dei principi costituzionali testé esaminati,
l'ulteriore questione sollevata dalle ordinanze predette circa la legittimità
dell'art. 109, secondo comma, c.p., nella parte in cui si stabilisce che la
dichiarazione di delinquenza abituale, a carico del soggetto che versi nelle
condizioni prevedute dalle precedenti disposizioni degli artt. 102 e 103, può
essere pronunziata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (e
ovviamente non avendo a ciò provveduto il giudice della cognizione) sulla base
della condotta già considerata nella sentenza di condanna, senza che possa
tenersi conto della condotta successiva del soggetto. E ciò anche quando tale
condotta possa far ritenere verificato il ravvedimento di lui e la cessazione
della condizione di pericolosità sociale.
Ad escludere la violazione
del principio di uguaglianza, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art.
3 della Costituzione, valga il considerare che, al contrario, la norma
impugnata é informata al rispetto della parità di trattamento. Detta norma,
invero, col riferire l'accertamento della qualità di delinquente abituale allo
stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronunzia della
condanna, ha inteso espressamente sottrarre il trattamento del condannato, ove
questo accertamento non sia intervenuto, a successive evenienze, a ritardi
oppur anche a disfunzioni dell'apparato giudiziario, escludendo che da questi
eventi possa trarsi vantaggio, non altrimenti giustificato che da un fortuito
decorso del tempo.
Né da siffatta situazione
può ritenersi possa derivare pregiudizio nei confronti di chi, nel tempo
intercorso dopo la condanna, ha dato prova di ravvedimento e di reinserimento
nell'ordine sociale, in quanto venga assoggettato tardivamente a restrizioni
della libertà personale anche con l'imposizione di misure di sicurezza, giacché
non mancano nell'ordinamento opportuni temperamenti al rigore delle sopra
ricordate disposizioni.
Il che, a prescindere da
ogni altra considerazione, vale parimenti ad escludere che, in riferimento ai
principi dell'art. 27, terzo comma, Cost., abbiano fondamento le censure
formulate, nelle ordinanze di rimessione, alla disposizione in esame, sotto il
riflesso che le misure di sicurezza risulterebbero inutili o addirittura dannose.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 642 e 646 del codice di
procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma,
102 e 112 della Costituzione, con le ordinanze n. 118 del 1971 del giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Pisa; e nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e
154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze;
2) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 645 del codice di procedura penale, nella parte in
cui, nel caso di mancata notifica all'interessato di alcuno degli atti o dei
provvedimenti che la legge prevede siano a lui comunicati, stabilisce la
facoltà dei giudici di sorveglianza e non l'obbligo di ordinare nuove ricerche,
prima di dichiararne l’irreperibilità e di disporre il deposito degli atti o
provvedimenti in cancelleria con contestuale avviso del deposito stesso al
difensore dell'interessato, di fiducia o da nominarsi dall'ufficio;
3) dichiara non fondate, nei
sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze
nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza
presso il tribunale di Firenze;
4) dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102, 109, secondo comma,
del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze nn.431, 432 e
467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il
tribunale di Firenze, nonché n. 102 del 1972 del giudice di sorveglianza presso
il tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Nicola
REALE
Depositata in cancelleria il
28 novembre 1972.