Ordinanza n. 306 del 1983

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ORDINANZA N. 306

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma quindicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1981 dal Pretore di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Starvaggi Paolo iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Busto Arsizio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 80 comma quindicesimo Cod. strad. 393/1959, nel testo sostituito dall'art. 2 L. 14 febbraio 1974 n. 62, assumendo che tale disposizione, non prevedendo analogo trattamento giuridico - amministrativo nei confronti di chi, pur munito di patente militare convertibile in quella civile senza esami d'idoneità, guida veicolo non militare senza avere ottenuto la patente civile, sarebbe in contrasto coll'art. 3 Cost. in quanto determina ingiustificate disparità fra due situazioni sostanzialmente uguali (guida di autoveicolo senza patente ma avendo superato gli esami d'idoneità);

considerato che l'ordinanza muove dal presupposto che la condotta in esame rientri tuttora tra quelle previste e punite dall'art. 80, tredicesimo comma, C.d.S. nel testo ora vigente;

che viceversa questa Corte, con la sentenza n. 54 del 1982 e successivamente con ord. 29 marzo 1983, n. 94, ha ritenuto - conformemente all'avviso della stessa Corte di cassazione - che a seguito delle innovazioni introdotte con la citata legge n. 62 del 1974, l'unica norma applicabile alla fattispecie in questione sia proprio quella di cui al quindicesimo comma del medesimo art. 80, con la cui previsione essa coincide perfettamente;

che, in particolare, a tale conclusione la Corte é pervenuta considerando da un lato che con la più recente legislazione (art. 2, quindicesimo e sedicesimo comma, legge n. 62/1974; art. 33, primo comma, lett. d), legge n. 689/1981) si é ritenuta adeguata la mera sanzione amministrativa nelle varie ipotesi (guida dopo l'esito favorevole degli esami, o con patente scaduta ovvero con patente estera) in cui, essendo il conducente in possesso dei necessari requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica, risulta tutelato il preminente interesse alla incolumità dei partecipanti alla circolazione stradale e la violazione concerne solo l'inosservanza della disciplina autorizzatoria; e, dall'altro, che é lo stesso legislatore (art. 94, quinto comma, C.d.S.) a considerare l'esame di idoneità, sostenuto ai fini del conseguimento della patente militare, del tutto equipollente a quello sostenuto avanti all'autorità civile, cui fa riferimento il citato art. 80, quindicesimo comma;

che la suddetta conclusione - per cui il fatto considerato non costituisce reato ma infrazione amministrativa - toglie fondamento alla prospettata questione di legittimità costituzionale, che va perciò dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, quindicesimo comma, del Codice della Strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1983.