ORDINANZA N. 94
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 80, comma tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 (codice della strada) promosso con ordinanza emessa l'8 giugno
1982 dal Pretore di Caltagirone nel procedimento
penale a carico di Failla Giacomo, iscritta al n. 702
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio
1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Caltagirone dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 80, comma tredicesimo, del Codice della Strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito
dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, assumendo che tale
disposizione - in quanto assoggetta a sanzione penale chi, pur munito di
patente militare ed avendone chiesto o potendone ottenere la conversione senza
dover sostenere l'esame di idoneità, guida senza patente (civile) un veicolo
non militare - sia in contrasto con l'art. 3 Cost.; e ciò per l'ingiustificata disparità di trattamento che
tale previsione sanzionatoria comporta rispetto
all'ipotesi disciplinata dal quindicesimo comma del medesimo art. 80, il quale
- a seguito delle modifiche apportate col cit. art. 2 della legge n. 62 del
1974 - commina una semplice sanzione amministrativa nei confronti di chi,
avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami (di cui al successivo
art. 85), guidi autoveicoli o motoveicoli civili senza essere ancora munito di
patente.
Considerato che l'ordinanza muove dal presupposto che la condotta
considerata rientri tuttora tra quelle previste e punite dall'art. 80, tredicesimo comma, C.d.S. nel testo ora vigente;
che viceversa questa Corte, con la sentenza n. 54 del
1982, ha ritenuto - conformemente del resto, all'avviso di numerosi giudici
di merito e della stessa Corte di cassazione - che, a seguito delle innovazioni
introdotte con la citata legge n. 62 del
che, in particolare, a tale conclusione
che la suddetta conclusione - per cui il fatto
considerato non costituisce reato ma infrazione amministrativa - toglie
fondamento alla prospettata questione di legittimità costituzionale, che va
perciò dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del Codice della
Strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 sollevata,
in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. dal Pretore di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18
aprile 1983.