Sentenza n. 54 del 1982
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SENTENZA N. 54

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio: 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto e 94 e o stesso codice, promossi con ordinanze emesse dal Tribunale di Larino il 24 settembre 1975, dal Pretore di Brunico il 7 agosto 1976, dal Pretore di Milano il 7 marzo 1977, dal Pretore di La Spezia il 10 maggio 1977, dal Pretore di Lecce il 31 maggio 1978, dal Pretore di Putignano il 30 giugno 1977, dal Pretore di Lanzo Torinese il 17 maggio 1979, dal Pretore di Chieri il 18 marzo 1980, dal Pretore di Lecce il 10 novembre 1980 e dal Pretore di Cairo Montenotte il 28 ottobre 1980, rispettivamente iscritte al n. 482 del registro ordinanze 1975, al n. 646 del registro ordinanze 1976, ai nn. 202 e 361 del registro ordinanze 1977, ai nn. 495 e 547 del registro ordinanze 1978, al n. 680 del registro ordinanze 1979, al n. 457 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 88 e 99 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 1975, n. 321 del 1976, nn. 148 e 265 del 1977, nn. 17, 31 e 332 del 1979, n. 242 del 1980 e nn. 123 e 130 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Graziano Antonio, imputato del reato di cui all'art. 2, tredicesimo comma della legge 14 febbraio 1974, n. 62 (guida senza patente), il Tribunale di Larino - rilevato che trattavasi di militare autorizzato alla conduzione di veicoli militari - sollevava d'ufficio, con ordinanza del 24 settembre 1975 (r.o. 482/75), questione di costituzionalità dell'art. 2, quindicesimo comma, della legge predetta, ai sensi del quale é sanzionato come illecito amministrativo, e non più come reato, il fatto di chi guida senza patente pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità prescritti dall'art. 85 del C.d.S. Tale norma, ad avviso del Tribunale, sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto non prevede (come illecito depenalizzato) anche l'ipotesi del militare che, pur avendo sostenuto gli esami di idoneità di cui all'art. 94 C.d.S. - assimilati a quelli di cui all'art. 85 - non abbia ancora ottenuto la conversione della patente militare in patente civile. D'altra parte l'applicazione a tale ipotesi della disposizione in questione non sarebbe possibile, in quanto occorrerebbe estenderla per analogia, il che é precluso in sede penale.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, contestava l'esattezza del presupposto da cui muove l'ordinanza, che cioè la situazione del militare munito di patente militare sia identica a quella del civile che abbia sostenuto con esito favorevole gli esami di guida. Quest'ultimo, infatti, prima di sostenere tali esami deve dimostrare di possedere i requisiti di età in relazione alle varie categorie di veicoli stabiliti dall'art. 79 C.d.S., i requisiti psico-fisici, psico-tecnici e attitudinali, previsti dall'art. 81 stesso codice (e relative norme regolamentari) e i requisiti morali indicati nel successivo art. 82, primo comma. Il militare, invece, non essendo assoggettato a tali disposizioni ai fini del rilascio della patente militare (art. 94, quarto comma), dovrà dimostrare l'esistenza dei suddetti requisiti in sede di rilascio, senza esame di idoneità, della patente civile. Mentre quindi nel primo caso dopo l'esito favorevole dell'esame non vi sono motivi per ritenere che la patente non sarà concessa, nel secondo tali motivi sussistono: e questa differenza giustifica pienamente la diversa sanzione riservata dalla legge alle due situazioni.

Ma ad avviso dell'Avvocatura, anche se le due situazioni fossero identiche, la questione sarebbe infondata, in quanto la norma dell'art. 2, comma quindicesimo, della legge 62/74 potrebbe ben applicarsi ad entrambe, non ostando a ciò la preclusione dell'interpretazione analogica in sede penale. E ciò sia perché, argomentando a maiori ad minus, si deve ritenere equiparata quoad poenam alla fattispecie espressamente prevista quella di chi, avendo conseguito la patente militare, ha effettuato una pratica di guida ben più ampia di quella sufficiente al superamento del normale esame di idoneità; sia perché, se anche fosse necessaria un'interpretazione analogica, questa non sarebbe affatto vietata dall'art. 14 delle preleggi, "non trattandosi di norme incriminatrici" e non essendo preclusa in materia penale l'analogia in bonam partem.

2. - Con ordinanza del 7 agosto 1976 (r.o. 646/76) emessa nel procedimento penale a carico di Mair Iosef - titolare di patente militare ed imputato del reato di guida senza patente (art. 80, tredicesimo comma d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 come modificato dall'art. 2 legge 14 febbraio 1974, n. 62) - il Pretore di Brunico sollevava, in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 94 C.d.S., nella parte in cui prevede che la patente militare abilita soltanto alla guida dei veicoli in dotazione alle Forze Armate ed ai Corpi armati dello Stato.

Premesso che la normativa originaria del C.d.S. prevedeva nel titolo VII, sotto la rubrica "disposizioni speciali" due tipi di patente considerati, evidentemente già per la loro collocazione, simili - e cioè la patente militare (art. 94) e la patente rilasciata da uno Stato estero (art. 98) - e che la guida di un veicolo al di fuori delle ipotesi contemplate era in entrambi i casi punita come guida senza patente ex art. 80, comma nono del predetto codice, il Pretore rilevava che con la novella 14 febbraio 1974 n. 62 (art. 80, sedicesimo comma modificato) la guida con patente estera é stata trasformata in illecito amministrativo - sanzionato col pagamento di una somma da L. 25.000 a 40.000 - mentre é restato reato il fatto di guidare con patente militare un veicolo non militare (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da L. 25.000 a 100.000). Con ciò, ad avviso del giudice a quo, si é venuta a creare una disparità di trattamento tanto più ingiustificata in quanto, "semmai una delle due situazioni dovesse essere considerata meno contraria all'ordinamento, essa sarebbe certamente quella de qua, dato che la patente militare viene pur sempre rilasciata da una autorità statuale".

Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello Stato, ricordava innanzitutto che l'art. 2 legge 62/74 era stato adottato per adeguare l'art. 80 C.d.S. al regolamento 25 marzo 1969 del Consiglio della CEE; e che per antica giurisprudenza (condivisa da questa Corte con la sentenza 121/73) l'art. 98, primo comma C.d.S. - "secondo cui i conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali é valida la loro patente o il loro permesso - era applicabile soltanto ai conducenti in circolazione internazionale e cioé ai conducenti, italiani e stranieri, che fossero residenti in uno Stato estero e avessero passato la frontiera per trascorrere in Italia brevi periodi di permanenza.

Tale norma era quindi inapplicabile ai cittadini italiani che, pur muniti di patenti rilasciate da uno Stato estero, per essere residenti in Italia, non erano in circolazione internazionale, e che erano quindi considerati come i normali conducenti senza patente.

Tale situazione é sembrata ingiusta al legislatore del 1974, specie in considerazione del fatto che il rilascio delle patenti di guida é oggetto di una legislazione uniforme da parte di diversi Stati, in quanto frutto di ripetuti accordi internazionali, onde in ogni caso i presupposti per il rilascio delle patenti da parte dei singoli Stati sono identici fra loro.

In conseguenza di ciò, col comma sedicesimo dell'art. 2 legge n. 62 del 1974, la guida di un autoveicolo in Italia da parte di chi, munito di patente rilasciata da uno Stato estero abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia ottenuto la corrispondente patente italiana, é stata considerata come un semplice illecito amministrativo".

Ciò premesso, l'Avvocatura osservava che la situazione di quest'ultimo é diversa da quella del militare munito di patente militare. Costui, infatti, non ha previamente dimostrato di possedere i requisiti di età, psico-fisici, psico - tecnici, attitudinali e morali prescritti dagli artt. 79, 80 e 82 C.d.S., mentre chi é munito di patente civile rilasciata da uno Stato estero ha già ottemperato a tali prescrizioni, trattandosi di "norme che corrispondono ad una legislazione uniforme dei diversi Stati".

Ma, anche se le due situazioni fossero identiche, ad avviso dell'Avvocatura sarebbe applicabile ad entrambe l'art. 2, sedicesimo comma, legge 62/74 non essendo nel caso in questione vietata l'interpretazione analogica, perché non si tratta di una norma incriminatrice e perché l'analogia in bonam partem non é preclusa in materia penale.

3. - Questione analoga a quella di cui al punto 1) veniva altresì sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza del 3 marzo 1977 (r.o. 202/77) emessa in un procedimento a carico di Palesi Luigi, imputato del reato di cui all'art. 87, quinto comma, C.d.S. per aver guidato un'autovettura benché in possesso di patente di categoria A. Premesso che costui risultava munito di patente militare (di cui chiese la conversione in patente civile successivamente al fatto) il Pretore contestava l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione sull'inapplicabilità in tal caso della nuova disciplina dettata dalla legge 62/74 per chi guidi senza patente ma dopo l'esito favorevole dell'esame di guida: indirizzo fondato sull'argomento per cui la conversione della patente militare in civile non é atto dovuto, ma discrezionale, subordinato, cioé, all'accertamento dei requisiti di cui agli artt. 81 e 82 C.d.S. Ad avviso del Pretore il rilascio della patente é in entrambi i casi provvedimento discrezionale, e non dovuto, né vi sono differenze tra le due situazioni sotto il profilo dell'idoneità alla guida (se non, casomai, a favore del titolare di patente militare, che ha al riguardo maggiore esperienza). Di qui il (ritenuto) contrasto con l'art. 3 Cost. degli artt. 80, tredicesimo comma, 87, quinto comma e 94 del C.d.S.

Nel giudizio così instaurato interveniva l'Avvocatura dello Stato, la quale ribadiva le considerazioni già esposte al punto 1), aggiungendo che, col rilievo relativo alla maggiore idoneità tecnica del titolare di patente militare rispetto a chi ha solo sostenuto gli esami di idoneità, non si viene a sollevare una questione di legittimità costituzionale, bensì si muove una critica alla legge e precisamente al modo in cui il legislatore ha esercitato il proprio potere discrezionale.

4. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quindicesimo comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sempre in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., venivano successivamente sollevate:

a) dal Pretore di La Spezia con ordinanza 10 maggio 1977 emessa nel procedimento a carico di Manfredi Maurizio (r.o. 361/77);

b) dal Pretore di Lecce con ordinanza del 31 maggio 1978 emessa nel procedimento a carico di Portulano Giampaolo, titolare di patente di cat. A oltreché di patente militare (r.o. 495/78);

c) dal Pretore di Putignano con ordinanza del 3 giugno 1977 emessa nel procedimento penale a carico di Matarrese Oronzo ed altro, nella quale venivano altresì impugnati gli artt. 80, comma tredicesimo e 94 C.d.S. (r.o. 547/78);

d) dal Pretore di Lanzo Torinese con ordinanza del 17 maggio 1979 emessa nel procedimento a carico di Cardamone Filippo (r.o. 680/79);

e) dal Pretore di Chieri con ordinanza del 18 marzo 1980 emessa nel procedimento a carico di Giuliani Michele ed altro, nella quale venivano altresì impugnati gli artt. 80, comma tredicesimo e 94 C.d.S. (r.o. 457/80).

In tutte le predette ordinanze, salvo che in quella del pretore di Lanzo Torinese risultava che l'imputato aveva, al momento del fatto-reato contestatogli, già richiesto la conversione della patente militare in civile.

Le motivazioni delle ordinanze erano, in tutti i casi, sostanzialmente analoghe a quelle già svolte dal Tribunale di Larino e dal Pretore di Milano.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in tutti i giudizi, riproduceva le argomentazioni già esposte ai punti 1 e 3. Peraltro, essa riproponeva la tesi dell'applicabilità in via interpretativa della norma impugnata al titolare di patente militare solo nei procedimenti instaurati dai Pretori di Lanzo Torinese e La Spezia: aggiungendo, in quest'ultimo, che la depenalizzazione della guida senza patente in favore di chi abbia superato l'esame si configura come causa di esclusione del reato (per la mancanza di danno sociale della relativa condotta) e come tale é - secondo quanto ritiene la maggioranza degli studiosi - integrabile in via analogica.

5. - La medesima questione di costituzionalità dell'art. 2, comma quindicesimo, legge 62/74 (attuale art. 80, comma quindicesimo, C.d.S.) in relazione all'art. 94 stesso codice veniva sollevata - sempre in riferimento all'art. 3 Cost. - anche dal Pretore di Lecce con ordinanza del 10 novembre 1980 (r.o. 88/81) emessa nel procedimento a carico di Bizzotto Paolo ed altro.

Il Pretore, dopo aver negato che la norma predetta - dato il suo tenore letterale - potesse applicarsi al titolare di patente militare (anche se, come nella specie, in corso di conversione), osservava che tale conclusione era in linea "con la ratio legis anteriore alle modifiche introdotte con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, quando anche l'elaborazione giurisprudenziale anteriore al testo novellato giudicava preponderante il formale rilascio dell'autorizzazione sì che si riteneva che, pur a seguito del superamento degli esami con esito favorevole, ma prima che il Prefetto avesse firmato l'atto amministrativo, il circolare senza patente integrasse il reato" di guida senza patente. A diversa conclusione, deve invece pervenirsi dopo le modifiche introdotte con la predetta legge, giacché queste "inducono a ritenere che le valutazioni di ipotesi penalmente rilevanti in subiecta materia trovino il loro fondamento preponderante in ciò, che il soggetto privo di adeguata preparazione, ponendosi alla guida di un veicolo, attenti alle esigenze di tutela della circolazione. Quando questa finalità sia soddisfatta (il superamento dell'esame di guida é ritenuto al riguardo sufficiente) il circolare senza aver conseguito il rilascio dell'autorizzazione é degradato ad illecito amministrativo".

Attesa tale ratio legis, diventa evidente, ad avviso del giudice a quo, l'insussistenza di valide ragioni "per diversificare la posizione del titolare di patente militare (il quale dopo essere stato giudicato nella opportuna sede tecnicamente idoneo ha altresì maturato una esperienza pratica di guida) da quella del cittadino che, pur avendo superato gli esami di guida, può di fatto offrire minori garanzie di abilità tecnica.

Né può obiettarsi che le due situazioni prospettate, a parità di requisiti tecnici, assumono un diverso rilievo per ciò che concerne la sussistenza dei requisiti morali prescritti dall'art. 82 per il rilascio della autorizzazione. Infatti, se é vero che l'ammissione all'esame di guida consegue al preventivo accertamento che il soggetto non rientri tra quelli socialmente pericolosi, menzionati nell'art. 82, l'autorità militare, cui é demandata la facoltà di provvedere direttamente all'accertamento dei requisiti necessari per la guida (art. 94, terzo comma) certamente non può discostare le sue valutazioni da quelle che ispirano la sussistenza dei requisiti morali per il rilascio della patente civile".

6. - Analoga questione di legittimità costituzionale veniva, infine, sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza del 28 ottobre 1980 (r.o. 99/81) emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Foddis Marco, titolare di patente militare in corso di conversione ed imputato del reato di cui all'art. 83, quinto comma, C.d.S. (guida di chi é autorizzato all'esercitazione senza avere a fianco persona munita di patente in funzione di istruttore).

Il Pretore riteneva innanzitutto in contrasto con l'art. 3 Cost., - per disparità di trattamento tra cittadino militare e cittadino civile - la disposizione di cui all'art. 94, quinto comma, nella parte in cui, pur non richiedendo alcun nuovo accertamento sull'idoneità alla guida, impone tuttavia al militare la conversione della patente, per giunta con l'osservanza di alcune condizioni, quale l'inoltro della domanda per tramite dell'autorità da cui dipende.

Ma soprattutto, ad avviso del giudice a quo, contrasta col suddetto principio costituzionale il deteriore regime sanzionatorio adottato per il titolare di patente militare in conversione con la novella del '74.

Il recente orientamento della Cassazione (Sez. IV, 14 ottobre 1977, n. 2338) secondo cui anche al primo sarebbe applicabile l'art. 80, quindicesimo comma C.d.S. (nuovo testo) non é secondo il Pretore condivisibile, in quanto detta norma si riferisce letteralmente a quanti abbiano superato gli esami prescritti dal successivo art. 85 e non é quindi applicabile al titolare di patente militare, che non ha superato esami (tranne quelli a suo tempo disposti dall'autorità militare) e, soprattutto, non ha superato gli esami di cui all'art. 85 C.d.S.

Posto quindi che costui dovrebbe rispondere del reato di cui all'art. 80, comma tredicesimo, diventa evidente la disparità di trattamento rispetto al civile che ha semplicemente superato gli esami di guida, soggetto alla meno grave sanzione amministrativa di cui all'art. 80, quindicesimo comma.

Tale disparità, poi, sussisterebbe anche rispetto al titolare di patente estera che, trasferitosi in Italia, non abbia ancora ottenuto la patente italiana, atteso che anche costui non deve superare alcun esame di guida.

7. - L'Avvocatura dello Stato, intervenendo nei giudizi instaurati con queste ultime due ordinanze, riproduceva le argomentazioni già svolte in precedenza.

8. - Le predette ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 26 novembre 1975 (r.o. 482/75); n. 321 dell'1 dicembre 1976 (r.o. 646/76); n. 148 dell'1 giugno 1977 (r.o. 202/77); n. 265 del 28 settembre 1977 (r.o. 361/77); n. 17 del 17 gennaio 1979 (r.o. 495/78); n. 31 del 31 gennaio 1979 (r.o. 547/78); n. 332 del 5 dicembre 1979 (r.o. 680/79); n. 242 del 3 settembre 1980 (r.o. 457/80); n. 123 del 6 maggio 1981 (r.o. 88/81); n. 130 del 13 maggio 1981 (r.o. 99/81).

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 80 del Codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo interamente sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, prevede, per quanto interessa nel presente giudizio, che:

a) "Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, é punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100 mila" (tredicesimo comma).

Tale pena "é ridotta di un terzo per chi guida autoveicoli della categoria A" (quattordicesimo comma).

b) "Chiunque pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami (di cui al successivo art. 85), guida senza essere munito della patente di guida é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 4.000 a lire 10.000" (quindicesimo comma).

c) "Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilito la propria residenza in Italia é soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 40.000" (sedicesimo comma).

A sua volta l'art. 94 del medesimo Codice della strada, nel testo originario tuttora vigente, prevede che "le forze armate ed i corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei conducenti dei loro veicoli a motore all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, la quale abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore" in dotazione ai predetti forze armate e corpi armati dello Stato (terzo comma).

"Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida ad uso privato per veicoli delle corrispondenti categorie, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono, durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio" (quinto comma).

2. - In presenza della su richiamata normativa - che per effetto dell'art. 2 della legge n. 62 del 1974 comporta depenalizzazione di talune delle condotte già ricomprese secondo la prevalente giurisprudenza tra quelle previste e punite dall'art. 80, nono comma del C.d.5. nel testo originario (tredicesimo comma nel testo sostituito) - i giudici a quibus dubitano tutti della legittimità costituzionale del trattamento riservato dal legislatore a chi, pur munito di patente militare ed avendone chiesto o potendone chiedere la conversione senza dover sostenere l'esame di idoneità, guidi autoveicoli o motoveicoli civili senza essere munito della prescritta abilitazione. Ciò nel presupposto, comune a tutte le ordinanze di rinvio, che la condotta considerata rientri tuttora tra quelle previste e punite, con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, dall'art. 80, tredicesimo comma C.d.S. nel testo ora vigente; donde il dubbio, pure comune a tutti i giudici remittenti, di una violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., anche se la comparazione viene effettuata ora con la fattispecie di cui al quindicesimo comma, ora con quella di cui al sedicesimo comma del medesimo art. 80 C.d.S. nel testo vigente.

I dieci giudizi - otto dei quali contro imputati del reato di cui all'art. 80, tredicesimo comma, C.d.S. e due contro imputati delle diverse contravvenzioni di cui rispettivamente all'art. 87, quinto comma e 83, quinto comma, C.d.S., ma concernenti in tutti i casi soggetti muniti di patente militare della quale avevano chiesto o potevano chiedere la conversione - possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. - Il Codice della strada, all'art. 80, primo comma, detta la regola generale per cui "Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione é compreso il comune di residenza del richiedente" e definisce quindi - al secondo comma - le diverse categorie di veicoli alle quali corrispondono i diversi tipi di patente.

Il successivo comma nono del medesimo art. 80 nel testo originario (corrispondente al comma tredicesimo del testo ora vigente) punisce, con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il fatto di "chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione quando prescritto".

A sua volta, l'art. 88, sesto comma, C.d.S. punisce con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila "chiunque guida con patente la cui validità è scaduta".

Il Codice della strada, dunque, nel testo originario del 1959, configura come reato il fatto di chiunque circoli alla guida di autoveicoli o motoveicoli - ad uso civile - senza essere in possesso di un valido titolo di abilitazione alla guida rilasciato dalla prefettura competente per territorio; ed ai fini della sussistenza della contravvenzione non ha rilievo che sia già stata accertata l'idoneità alla guida del soggetto interessato, né che quest'ultimo, su tale presupposto, abbia già chiesto il rilascio della patente o la conversione del diverso titolo di abilitazione del quale fosse munito. Il rigido criterio formale in questo modo definito trova conferma nel disposto del citato art. 88, sesto comma, C.d.S. che assoggetta a sanzione penale anche chi circoli alla guida di autoveicoli o motoveicoli munito di patente la cui validità é scaduta.

4. - Rispetto a questo impianto normativo sostanziali innovazioni sono state introdotte con i commi quindicesimo e sedicesimo dell'art. 2 della legge n. 62 del 1974 (interamente sostitutivo dell'art. 80 C.d.S.) più sopra riportati al n. 1, nonché, di recente, con l'art. 33, primo comma, lett. d) della legge 24 novembre 1981, n. 689 - normativa quest'ultima destinata ad entrare in vigore il 29 maggio 1982 (art. 43 legge 689 del 1981) - che ha depenalizzato il fatto già previsto e punito dall'art. 88, sesto comma, C.d.S. (guida con patente scaduta).

Nello stesso tempo il legislatore del 1974 ha sottoposto ad una sanzione edittale identica a quella comminata per chi guidi senza patente, ma configurando un autonomo titolo di reato, "chiunque avendo la materiale disponibilità di un veicolo ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale quando prescritto" (legge n. 62 del 1974, art. 2, comma dodicesimo).

Ora, trascurando qualsiasi rilievo in ordine ai problemi interpretativi che le innovazioni introdotte propongono, certo é che da esse é dato desumere un criterio generale che viene a configurare diversamente il reato previsto e punito dall'art. 80, tredicesimo comma, C.d.S., nel testo vigente. Ciò nel senso che resta esclusa la sussistenza di tale reato quando chi guida senza essere munito della prescritta patente o del certificato di abilitazione professionale se richiesto, abbia però superato con esito favorevole i prescritti esami (art. 80, comma quindicesimo C.d.S. nel testo vigente). Analogamente sembrerebbe escludere la sussistenza della contravvenzione in esame la circostanza che chi guida senza patente, pur essendo residente in Italia, sia munito di patente di guida o di permesso di circolazione rilasciato da uno Stato estero, anche se nel testo dell'art. 2, sedicesimo comma della legge n. 62 del 1974, viene descritta una condotta che non é riferita al momento dinamico della guida di un autoveicolo o di un motoveicolo.

Se, dunque, il superamento con esito favorevole degli esami di guida esclude il reato di guida senza patente, costituendo infrazione amministrativa il fatto di chi circoli alla guida di veicoli in tali condizioni; se analogo trattamento é riservato a chi guidi con patente scaduta, ovvero munito di patente estera della quale può chiedere la conversione senza sostenere esami di idoneità; bisogna dedurne che la contravvenzione di cui all'art. 80, tredicesimo comma C.d.S. é esclusa quando chi circola alla guida di autoveicoli o motoveicoli, pur senza essere munito del titolo di abilitazione che solo la prefettura può rilasciare, risulti, però, in possesso dei necessari requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica, e, su questo presupposto, abbia superato gli appositi esami sotto il controllo di autorità a ciò competenti. In questo modo, infatti, risulta tutelato il preminente interesse all'incolumità dei partecipanti alla circolazione stradale e la violazione in cui incorre chi guidi nelle condizioni sopra descritte concerne solo l'inosservanza della disciplina autorizzatoria che la nuova normativa di cui alle leggi già citate considera adeguatamente repressa con la mera sanzione amministrativa.

5. - In tale nuova prospettiva va considerato l'art. 94 C.d.S. che prevede, da un lato, il rilascio di patenti militari per la guida di veicoli militari con targa militare (commi da uno a quattro) e, dall'altro, la possibilità che i titolari di patenti militari, in servizio o nel termine di un anno dalla cessazione di esso, ottengano, per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono, il rilascio della corrispondente patente di guida ad uso privato, senza sostenere l'esame di guida (quinto comma).

Non é dubbio che il possesso della patente militare presuppone l'avvenuto accertamento dei requisiti necessari per la guida e il superamento di un esame di idoneità (art. 94, comma terzo, C.d.S.), che nulla autorizza a ritenere meno rigorosi di quelli svolti dall'autorità civile. É infatti lo stesso legislatore a considerare l'esame di idoneità sostenuto avanti all'autorità militare del tutto equipollente a quello sostenuto avanti all'autorità civile (di cui all'art. 85 C.d.S., cui fa espresso richiamo l'art. 80, quindicesimo comma del codice medesimo, nel testo novellato) allorquando statuisce che il superamento del primo esime dal dover affrontare il secondo.

E val la pena di ricordare che il Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per il rilascio della patente di guida ha predisposto un unico modulo di domanda (Mod. MC. 2112 MEC) per tutti i possibili tipi di richieste (rilascio a seguito di esame; per deterioramento della patente; per smarrimento della patente; per riclassificazione della patente; per conversione da patente estera; per conversione da patente militare); limitandosi a richiedere una dichiarazione dell'interessato circa il possesso dei requisiti morali per il rilascio della patente stessa.

Ne consegue che la condotta di chi, munito di patente militare, della quale abbia richiesto o possa chiedere la conversione, nel modo e nei termini di cui all'art. 94, quinto comma,; C.d.S., guidi autoveicoli o motoveicoli non militari senza essere in possesso della patente rilasciata dalla prefettura, coincide perfettamente con quella descritta - e sanzionata come infrazione amministrativa - dall'art. 80, quindicesimo comma. C.d.S., nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 62 del 1974, che risulta pertanto l'unica norma applicabile nelle fattispecie considerate.

In questo senso, del resto, si sono pronunziati numerosi giudici di merito nonché la stessa Corte di Cassazione e del medesimo avviso si é mostrata l'Avvocatura generale dello Stato negli atti di intervento in alcuni dei giudizi qui riuniti.

6. - Le questioni sollevate dal giudici a quibus, quantunque formulate in termini diversi, come risulta dalla premessa narrativa, muovono tutte da un identico presupposto e cioè dalla considerazione che il fatto di chi, munito di patente militare, della quale ha chiesto o può chiedere la conversione, guida un veicolo civile senza essere in possesso della patente prefettizia costituisca tuttora reato e precisamente o la contravvenzione di cui all'art. 80, tredicesimo comma del C.d.S., nel testo vigente, ovvero, ricorrendo le condizioni ivi previste, le diverse contravvenzioni di cui all'art. 87, sesto comma (guida con patente rilasciata per diversa categoria di veicolo) o dell'art. 83, quinto comma (esercitazione alla guida senza istruttore abilitato).

La opposta conclusione alla quale questa Corte aderisce per cui il fatto considerato non costituisce reato ma infrazione amministrativa - toglie fondamento a tutte le prospettate questioni di legittimità costituzionale, senza che necessitino statuizioni diverse ed analitiche ad opera di questa Corte medesima.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo, del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, 87, comma quinto, e 94 del medesimo codice della strada, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Larino e dai Pretori di Brunico, Milano, La Spezia, Lecce, Putignano, Lanzo Torinese, Chieri e Cairo Montenotte con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1982.