Ordinanza n. 112 del 1983

 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 112

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Agrigento in data 27 gennaio 1982, 4 dicembre, 19 ottobre, 1 luglio 1981, 8 gennaio, 3 marzo, 19 aprile e 14 maggio 1982, rispettivamente iscritte ai nn. 565, 566, 599, 697, 698, 699, 700 e 701 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 338 e 344 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Agrigento, con le ordinanze in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa alla persona, e in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità dello stesso art. 2, terzo comma, nella parte in cui nei "trattamenti normativi sostanziali e processuali", diversi dalla misura della sanzione, equipara alle armi comuni da sparo "in senso proprio" gli altri oggetti indicati nella disposizione impugnata ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche;

considerato che la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (sulla quale, peraltro, non incidono le modificazioni apportate all'art. 6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432) é stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 21 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 232 e n. 238 del 22 dicembre 1982 e n. 58 del 16 marzo 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione senza il minimo cenno alla concreta fattispecie in esame, cosicché non risulta per quali ragioni ed in quali termini l'identità dei "trattamenti normativi sostanziali e processuali" tra le armi comuni da sparo e gli altri oggetti indicati nell'art. 2, terzo comma, legge n. 110 del 1975 possa avere incidenza nei giudizi a quibus, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

e che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanze n. 20, n. 21, n. 22, n. 23 e n. 24 del 1983), deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 28 aprile 1983.