ORDINANZA N. 58
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi) promossi con le ordinanze emesse il 14 maggio 1982
dal Tribunale di Udine, il 5 maggio 1982 dal Tribunale di Monza, il 20 novembre
1981 dal Tribunale di Agrigento, il 5 giugno 1982 dalla Corte di appello di
Venezia, il 18 maggio 1982 dal Tribunale di Caltagirone
(due ordinanze), il 4 novembre e l'1 giugno 1981 dal Tribunale di Agrigento,
rispettivamente iscritte ai nn. 458, 504, 564, 654,
692, 693, 695 e 696 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 276, 331, 338 e 344
del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio
1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in
riferimento agli artt. 25, secondo
comma, 70 e 101 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella
parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce
alla commissione consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere
di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi,
l'attitudine a recare offesa alla persona;
e che le denunce di illegittimità coinvolgono
unicamente l'art. 2, terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se
alcune ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo
esplicativo (artt. 10 e 14 legge 14
ottobre 1974, n. 497; art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975);
ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e
congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione
prospettano censure sostanzialmente identiche;
considerato che ai fini della questione
sollevata dai giudici a quibus
nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art. 6 legge n. 110
del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;
e che la questione, nei termini prospettati
dalle ordinanze di rimessione, é stata già dichiarata
non fondata dalla Corte con sentenza n. 108 del
10 giugno 1982 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 232 e 238 del 22 dicembre
1982;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18
aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento agli artt.
25, secondo comma, 70 e 101 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto
MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 marzo
1983.