Ordinanza n. 24 del 1983

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ORDINANZA N. 24

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 giugno 1977 dal pretore di Morbegno nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Fallati Emilio ed altri e Sindaco di Delebio ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze del 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 5 giugno 1978;

2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1980 dal pretore di Gallarate nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Crocca Luigi e il Sindaco di Casale Litta, iscritta al n. 128 del registro ordinanze del 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 7 maggio 1980.

Visto l'atto di intervento, nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa dal pretore di Morbegno il 30 giugno 1977, del Presidente pro - tempore della Giunta regionale della Lombardia, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Pototschnig e Vitaliano Lorenzoni;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 giugno 1977 il pretore di Morbegno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 10 della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale), per contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, "dato che, mentre la citata disposizione di legge prevede a titolo di oblazione il pagamento di una somma pari alla metà dell'ammontare massimo della sanzione fissata dalla legge, l'art. 5 della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (come pure l'art. 162 c.p.) prescrive al contrario a titolo di oblazione il pagamento di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione fissata dalla legge";

che con ordinanza emessa il 21 gennaio 1980 il pretore di Gallarate ha sollevato anch'egli questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, del citato art. 10 della legge della Regione Lombardia n. 28 del 1976, per contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, osservando che detta norma "prevede a titolo di oblazione il pagamento di una somma pari alla metà dell'ammontare massimo della sanzione fissata dalla legge, nonché, al terzo comma, stabilisce che ciò non può avvenire per le sanzioni pecuniarie superiori a lire 500.000, laddove l'art. 5 della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (come pure l'art. 162 c.p.) prescrive al contrario a titolo di oblazione il pagamento di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione fissata dalla legge senza alcun limite all'oblazione per le sanzioni amministrative punite nel massimo con sanzione più alta".

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, trattandosi di questioni in parte identiche in parte connesse;

che le ordinanze di rimessione non svolgono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, nei giudizi di provenienza, delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, né contengono il menomo riferimento alle concrete fattispecie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione;

che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 202 e n. 203 del 1982), dichiararsi la manifesta inammissibilità delle questioni per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 124 R.O. 1978 e 128 R.O. 1980,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale), sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, con le ordinanze emesse, rispettivamente, il 30 giugno 1977 (R.O. n. 124 del 1978) dal pretore di Morbegno, ed il 21 gennaio 1980 (R.O. n. 128 del 1980) dal pretore di Gallarate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -  Guglielmo ROEHRSSEN -Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.