SENTENZA N 109
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 82,
comma primo, e 91 commi secondo e tredicesimo n. 2 del d.P.R. 15 settembre 1959, n. 393 e successive modificazioni
(codice della strada) promossi con le ordinanze emesse il 26 febbraio 1976 dal
Pretore di Prato, il 3 dicembre 1975 dal Pretore di Misilmeri,
il 7 dicembre 1978 dal Pretore di Cerignola e il 9
gennaio 1980 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone, rispettivamente iscritte ai nn.
279 e 358 del registro ordinanze 1976, al n. 330 del registro ordinanze 1979 e
al n. 100 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 139 e 158 del 1976, n. 175 del
1979 e n. 118 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982
il Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 (r.o.
279/76) nel corso di un procedimento penale a carico di Ciabatti Alessandro -
imputato del reato di cui all'art. 80, comma tredicesimo C.d.S. per aver
condotto un autocarro nonostante la sospensione della patente, disposta nei
suoi confronti in quanto diffidato (art.
Il conferimento al Prefetto del potere "del tutto
discrezionale" di privare i diffidati - "a carico dei quali grava, al
più un semplice sospetto, e dunque un'ammonizione a ben comportarsi e a darsi
un lavoro" - del possibile strumento per esercitare un'attività onesta
sarebbe in contrasto con l'art. 4 Cost. in quanto, precludendo tutta una serie
di attività che comportano la guida di veicoli, vanificherebbe, ad avviso del
giudice a quo, il diritto al lavoro garantito dall'art. 4 Cost..
D'altra parte, non essendo la discrezionalità del Prefetto circoscritta
con la fissazione di parametri oggettivi - donde possibili ingiustizie e
distorsioni, non sanabili a posteriori con la ricorribilità
del provvedimento in quanto aventi radice nella stessa attribuzione del potere
- sarebbe altresì violato l'art. 3, primo comma, Cost. La norma renderebbe
invero possibile un trattamento diseguale tra i diffidati, e soprattutto tra
questi e i non diffidati, "non giustificato dal sommario giudizio di
cattiva condotta formulato dal questore in sede di diffida, né da esigenze di
difesa sociale, per la mancanza di pericolosità insita nella titolarità della
patente in sé considerata".
Inoltre, poiché le situazioni di cui all'art.
In punto di rilevanza, il giudice a quo osservava che la dichiarazione
d'illegittimità dell'art. 91, secondo comma, C.d.S. sarebbe valsa "a porre
nel nulla il provvedimento del Prefetto, e quindi a fare ritenere la
conservazione, da parte del Ciabatti, della titolarità della patente, al peggio
ponendolo nella condizione di chi abbia guidato senza
portare con sé la patente (violazione amministrativa prevista dall'art.
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 91,
secondo comma, C.d.S. veniva altresì sollevata -
sempre in riferimento agli artt. 3,
primo e secondo comma, e 4 Cost. - dal Pretore di Cerignola
con ordinanza del 7 dicembre 1978 (r.o. 330/79)
emessa nel procedimento penale a carico di Raffaele Francesco, di professione
autotrasportatore.
Nell'ordinanza, il Pretore svolgeva argomentazioni analoghe a quelle
sopra richiamate, insistendo, in particolare, da un lato sul fatto che la guida
di autoveicoli "é spessissimo vera e propria necessità, tanto da
costituire ormai un vero e proprio diritto alla guida", e dall'altro sulla
mancanza di determinazione dei presupposti, caratteri e limiti del
provvedimento di sospensione della patente, che sarebbe
sostanzialmente "una pena accessoria, applicata, senza la commissione di
un reato, da una autorità non giurisdizionale, e pertanto al di fuori di una
sicura garanzia".
3. - Nel giudizio così instaurato interveniva l'Avvocatura dello Stato,
la quale rilevava che con la misura in questione veniva
privilegiato l'interesse della collettività alla sicurezza nei confronti dei
diffidati rispetto alla conservazione da parte di costoro dell'abilitazione
alla guida e che non poteva perciò ritenersi leso il diritto al lavoro,
trovando questo dei limiti nell'esigenza di tutela di altri interessi di
rilievo costituzionale.
Nel momento della sua emanazione - osservava ancora l'Avvocatura - il
provvedimento di sospensione della patente postula la rispondenza a specifiche
esigenze di tutela dell'ordine pubblico, la cui mancanza consente il ricorso in
via amministrativa e in via giudiziaria con le conseguenti connesse garanzie.
Né potrebbe ritenersi che il potere discrezionale trasmodi
in arbitrio, essendo il Prefetto tenuto a mantenere il provvedimento finché
persista la pericolosità del diffidato ed a revocarlo quando siano venuti a
cessare, col cambiamento di condotta di costui, i motivi della diffida.
4. - Della legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, C.d.S.
dubitava altresì il Pretore di Misilmeri il quale, in
un'ordinanza del 3 dicembre 1975 (r.o. 358/76)
prospettava un contrasto di detta norma con l'art. 35, primo e secondo comma, Cost., per non essere il potere
discrezionale del Prefetto subordinato all'accertamento che la patente
costituisca per il diffidato indispensabile e onesto mezzo di lavoro. Tale
condizione ricorreva nel caso di specie, essendo imputato nel procedimento a
quo un piccolo imprenditore edile, cui la conduzione di automezzi era, secondo
il Pretore, necessaria per il trasporto degli operai e del materiale edile.
5. - Decidendo su un'istanza con cui Spaziani
Giuseppe lamentava che a seguito della sottoposizione a libertà vigilata gli
fosse stata revocata la patente di guida, nonostante che essa gli fosse
necessaria per l'esercizio del commercio ambulante da cui traeva i mezzi di
sostentamento, il Magistrato di Sorveglianza di Frosinone,
con ordinanza del 9 gennaio 1980 (r.o. 100/80),
sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, primo comma, e 91,
tredicesimo comma, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393 "nella parte in cui rispettivamente escludono che i soggetti in stato
di libertà vigilata possano essere ammessi all'esame per il conseguimento della
patente di guida, ovvero che possano continuare ad avere il possesso della
patente, di cui siano già muniti".
Il giudice a quo contestava innanzitutto la razionalità della
assimilazione, a tali effetti, della libertà vigilata - misura di sicurezza non
detentiva - "da un lato agli istituti della delinquenza abituale,
professionale e per tendenza, e, dall'altro, alle misure di sicurezza
detentive, ora eseguibili in regime di semilibertà a norma degli artt. 48 e ss. legge 26 luglio 1975 n. 354". Ed
osservava che tali provvedimenti, ostacolando l'attività lavorativa del libero
vigilato, possono seriamente pregiudicarne il
reinserimento sociale, privilegiato dallo stesso legislatore con le norme di
cui agli artt. 228, quarto comma, c.p. e 649, ultimo
comma, c.p.p.. Né varrebbe a
giustificarli la finalità di prevenire la commissione di nuovi reati, potendo
comunque il libero vigilato circolare in autoveicoli condotti da terzi ed essendo
egli soggetto, in caso di trasgressione agli obblighi impostigli, alla proroga
della misura di sicurezza e, nei casi più gravi, alle sanzioni di cui all'art.
231 cpv. c.p.
D'altra parte - osservava ancora il giudice a quo - "la libertà
vigilata ricomprende situazioni oggettivamente e
soggettivamente ben differenziate, che vanno dai casi più gravi, in cui essa sia comminata in commutazione di misura di sicurezza
detentiva ovvero in conseguenza di condanna superiore ai 10 anni di reclusione
(art. 230 n. 1 c.p.), ai casi in cui la libertà vigilata sia stata invece
discrezionalmente disposta (art. 229 c.p.: condanna
alla reclusione per un tempo superiore ad un anno ed inferiore a 10 anni o
commissione di quasi reato) ovvero consegua alla liberazione condizionale, che
presuppone il sicuro ravvedimento del reo (art. 176 c.p.)".
"Parrebbe quindi più aderente al contenuto ed alle finalità proprie
della libertà vigilata il rimettere all'apprezzamento discrezionale
dell'Autorità amministrativa il decidere, sulla base delle particolarità di
ciascuna fattispecie, se rilasciare o revocare la patente di guida a coloro che
sono sottoposti a tale misura di sicurezza".
Tale soluzione si imporrebbe anche per l'esigenza di adeguamento della
disciplina in questione alla riforma penitenziaria realizzata con la legge 26
luglio 1975, n. 354, che prevede tra l'altro che siano eseguibili in regime di
semilibertà anche pene detentive relative a gravi reati: sicché può avvenire in
pratica "che il semilibero, condannato ad esempio per omicidio volontario
e non sottoposto a misure di sicurezza, abbia continuato ad avere il possesso
della patente di guida, invece revocata a soggetti condannati per meno gravi
reati e tuttavia facoltativamente sottoposti a libertà vigilata".
E per converso potrebbe verificarsi che lo stesso semilibero che ha
mantenuto il possesso della patente in regime di semilibertà ne verrebbe poi privato ove ammesso al maggior beneficio della
liberazione condizionale, dato che a questa consegue ex lege
la libertà vigilata.
6. - Intervenendo nel giudizio così instaurato l'Avvocatura dello Stato
si richiamava alle già accennate esigenze di sicurezza, discrezionalmente
apprezzate dal legislatore ordinario, per dedurne la legittimità del sacrificio
dell'interesse individuale al conseguimento o mantenimento dell'abilitazione
alla guida e quindi la insussistenza delle dedotte
violazioni degli artt. 3 e 4 Cost.; e ciò indipendentemente dalla equiparazione dei
sottoposti a libertà vigilata con altri soggetti che, come i delinquenti
abituali o per tendenza, versano in situazioni diverse. La sanzione
"accessoria" in questione avrebbe d'altra parte, secondo
l'Avvocatura, un'indubbia funzione rieducativa,
essendo preordinata a porre "una remora tale da indurre il condannato ad
un maggior controllo dei suoi comportamenti". Quanto poi ad eventuali
modifiche all'istituto connesse alla riforma penitenziaria, si tratta, ad
avviso dell'Avvocatura, di materia riservata alla potestà normativa del
legislatore ordinario.
7. - Le predette quattro ordinanze, tutte ritualmente
notificate e comunicate, venivano pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale nn. 139 del
26 maggio 1976 (ord. 279/76), 175 del 27 giugno 1979
(ord. 330/79), 158 del 16 giugno 1976 (ord. 358/76) e 118 del 30 aprile 1980 (ord.
100/80).
Considerato in diritto
1. - Delle quattro ordinanze di rimessione, tre
(r.o. nn. 279 e 358 del
1976; 330 del 1979) dubitano della legittimità costituzionale della medesima
disposizione di legge (art. 91, secondo comma, del Codice della strada,
approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e
successive modificazioni), sia pure in riferimento a
parametri costituzionali diversi, mentre la quarta denunzia altra disposizione
del medesimo testo normativo (art. 82, comma primo, e art. 91, comma
tredicesimo, n. 2, del Codice della strada). Peraltro tutte hanno ad oggetto la
sospensione o la revoca, ad opera del Prefetto, della
patente di guida a soggetti diffidati ovvero in stato di libertà vigilata, così
che i relativi giudizi, trattati congiuntamente, possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - I Pretori di Prato (r.o. n. 279 del 1976),
di Cerignola (r.o. n. 358
del 1976) e di Misilmeri (r.o.
n. 330 del 1979) denunziano, come si é detto, l'art. 91, comma secondo, del
Codice della strada, in forza del quale "La patente può essere sospesa dal
Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre
1956 n. 1423". Secondo i giudici a quibus la disposizione di legge in questione, conferendo al
Prefetto, in tema di sospensione della patente a soggetti diffidati, un potere
"del tutto discrezionale", contrasterebbe:
a) con l'art. 3, comma primo, Cost. in quanto rende possibile un
trattamento disuguale tra soggetti tutti diffidati o, anche, tra soggetti diffidati,
da un lato, e non diffidati, dall'altro;
b) con l'art. 3, comma secondo, Cost. in quanto pone ostacolo allo
svolgimento di oneste attività lavorative, così limitando di
fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
c) con l'art. 4 ovvero con l'art. 35, primo e secondo comma, Cost., in quanto può venirne
vanificato il diritto al lavoro (per il quale sia richiesta la patente di
guida) o eluso l'obbligo della Repubblica di tutelare il lavoro stesso "in
tutte le sue forme ed applicazioni" dal momento che la sospensione della
patente al diffidato non é "subordinata all'accertamento che la patente
medesima costituisce per il diffidato" stesso "indispensabile ed
onesto mezzo di lavoro".
3. - Le censure proposte dai giudici rimettenti vanno esaminate nel
contesto della disciplina vigente in materia di guida degli autoveicoli, per
esercitare la quale - come é risaputo - é necessario ottenere uno specifico
titolo abilitativo, da rilasciarsi dal Prefetto. Il
conseguimento della patente di guida é subordinato all'accertamento
dell'esistenza, in capo al soggetto interessato, dei requisiti e delle condizioni all'uopo stabiliti dalla legge, che
attengono alla capacità tecnica, alla idoneità fisica e a quella morale,
dell'aspirante alla guida. I "requisiti morali" sono indicati, in
negativo, dai commi primo e secondo dell'art. 82 del Codice della strada. Nelle
situazioni ivi specificate l'esercizio del (preesistente) diritto del singolo a
circolare liberamente alla guida di autoveicoli - subordinato, in via generale,
all'accertamento, da parte dell'autorità, dell'esistenza, nel soggetto
interessato dei requisiti di idoneità fisica e tecnica - incontra un limite
posto a tutela della sicurezza pubblica: in termini vincolanti, nei casi
previsti dal primo comma dell'art. 82 del Codice della strada; in seguito ad
una valutazione, negativa, discrezionalmente espressa dall'autorità
prefettizia, nelle ipotesi di cui al secondo comma del medesimo art. 82.
Si consideri, dunque, la patente di guida una vera e propria autorizzazione
di polizia, secondo l'opinione prevalente, oppure una abilitazione,
ovvero ancora un provvedimento di natura mista, é comunque indubbio che il
potere del Prefetto, di negare o di sospendere la patente stessa ai soggetti
previamente diffidati dal questore ha carattere discrezionale, concretandosi in
un apprezzamento di merito, della situazione del diffidato, con riferimento
specifico all'uso da parte sua del mezzo automobilistico.
4. - Giova, a questo punto, ricordare che la legittimità costituzionale
di disposizioni del Codice della strada limitative del diritto di circolare
alla guida di autoveicoli é stata riconosciuta da questa Corte già con la sentenza n. 6 del
1962, con la quale venne esclusa la violazione sia
dell'art. 13 che dell'art. 16 Cost.. Ma anche a voler
prescindere dalle argomentazioni ivi svolte, per cui la garanzia apprestata
dall'art. 16 Cost., non si estenderebbe al
"diritto di guidare veicoli a motore" si dovrebbe pur sempre
riconoscere che il codice della strada, nei disposti qui considerati (art. 82,
secondo comma, e art. 91, secondo comma) rispetta le condizioni (riserva di
legge con carattere generale, motivi di sicurezza) che la norma costituzionale
(art. 16) pone per la eventuale limitazione del diritto.
Con la successiva sentenza n. 87 del
1971 questa Corte ha escluso che l'art. 91, secondo comma, del Codice della
strada offenda il principio di uguaglianza, di cui
all'art. 3, comma primo Cost.
Nell'occasione
Gli argomenti sopra sintetizzati sono stati, infine, ribaditi con la sentenza n. 215 del
1975 di questa medesima Corte, che ha dichiarato manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del
Codice della strada sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 Cost. e non fondata la questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 91, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25
Cost.
5. - Vero é che i giudici a quibus si dolgono
proprio della discrezionalità che, nell'ipotesi di cui all'art. 91, secondo comma (nonché dell'art. 82, secondo comma) del
Codice della strada, come nell'esercizio di ogni altra attività estrinsecantesi in una valutazione di merito, é connotato
naturale anche dell'azione amministrativa. Ciò nell'erroneo presupposto che la
discrezionalità debba o possa impunemente tradursi in mero arbitrio
dell'autorità prefettizia, la quale viceversa, é tenuta a rispettare i canoni
della razionalità, dell'imparzialità e dell'uguaglianza di trattamento, la cui
violazione é deducibile con tutti i mezzi di gravame esperibili in via
amministrativa e in via giurisdizionale.
Ora, con la già ricordata sentenza n. 87 del
1971, questa Corte ha rilevato che il secondo comma dell'art. 91 del Codice
della strada considera la diffida presupposto necessario, ma non sufficiente di
per sé perché possa disporsi la sospensione della patente, a legittimare la
quale occorre che l'autorità prefettizia accerti il sussistere di ulteriori
elementi dai quali emerga l'esigenza di sospendere la patente (ovvero,
nell'ipotesi di cui all'art. 82, secondo comma, Codice
della strada, di negarne il rilascio) a tutela della sicurezza pubblica.
In altre parole, la mancanza o il venir meno dei "requisiti
morali" non può dedursi in modo meccanico ed automatico, soltanto dalla
condizione di diffidato del soggetto interessato, ma occorre invece accertare
se l'esercizio da parte sua del diritto di circolare alla guida di autoveicoli possa ragionevolmente ritenersi in contrasto con esigenze di
tutela della sicurezza pubblica, cui é preposta
Ciò comporta che il provvedimento del Prefetto con cui si nega o sospende
la patente nelle ipotesi considerate non potrà essere basato sul puro e
semplice richiamo alla preesistente diffida del questore, ma, appunto perché
facoltativo e discrezionale, dovrà enunciare, sia pure succintamente, i motivi
ulteriori che giustificano l'autonoma valutazione del Prefetto.
6. - Tanto premesso é agevole riconoscere l'infondatezza della questione
sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., già dichiarata, con la ricordata sentenza n. 87 del
1971 e da ultimo, in termini di manifesta infondatezza, con la sentenza n. 235 del
1975 di questa Corte. Il profilo parzialmente nuovo prospettato da uno dei
giudici rimettenti (r.o. n. 279 del 1976) non é infatti tale da indurre a diverso orientamento. Invero,
denunziare la disparità del trattamento riservato dalle disposizioni di legge
in esame ai cittadini diffidati rispetto a quelli non diffidati, non ha alcun
pregio stante la evidente incomparabilità
(disomogeneità) delle situazioni poste a raffronto.
7. - Quanto alle diverse censure proposte dai giudici a quibus in riferimento agli artt. 3,
secondo comma, 4 e 35, primo e secondo comma, Cost. va preliminarmente
osservato che la pretesa violazione degli indicati parametri costituzionali
presuppone l'intangibilità del diritto a circolare alla guida di automezzi, del
diritto a conseguire e conservare la patente, tutte le volte che l'esercizio di
questo diritto appaia strumentalmente necessario per non porre "ostacoli
limitativi di fatto della libertà e dell'uguaglianza
dei cittadini" e per l'esercizio del diritto al lavoro, tutelato in tutte
le sue forme e manifestazioni.
Un simile modo di argomentare non può però essere accolto perché
riconosciuta la legittimità costituzionale di limitazioni, legislativamente
poste, nei limiti fissati dalla Costituzione stessa, ad uno dei diritti
fondamentali garantiti dalla Carta, non possono poi giudicarsi invece
illegittime le conseguenze che da quelle limitazioni legislative abbiano a
derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali sia apprestata uguale
garanzia.
Nelle ipotesi che ci occupano una volta riconosciuta e ribadita la
legittimità costituzionale delle limitazioni poste dalla legge, in via generale
e per motivi di sicurezza, al diritto di guidare autoveicoli - o, se si vuole,
al diritto di circolare liberamente anche alla guida di autoveicoli - le
censure ora in esame si dimostrano chiaramente infondate.
Del resto, né l'art. 3, secondo comma, né l'art. 4, né l'art. 35 Cost.
escludono che il legislatore possa, per l'esercizio di determinate attività,
imporre modalità e limiti a tutela di altri interessi ed esigenze di evidente
rilievo costituzionale, quale é indubbiamente la sicurezza pubblica.
8. - Va piuttosto rilevato che le ordinanze dei Pretori rimettenti
ipotizzano tutte la sospensione della patente a
soggetti diffidati, sul semplice presupposto della diffida, e senza tener conto
che la patente stessa costituiva invece per gli interessati mezzo necessario al
fine di svolgere un onesto lavoro.
Se così effettivamente fosse, se cioè venisse
accertato che la patente di guida costituisce per il diffidato strumento
indispensabile per attendere ad un onesto lavoro e così ottemperare alla
ingiunzione di "cambiare condotta", in che consiste la diffida, la
irrazionalità di un provvedimento di sospensione (come
di diniego o di revoca) della patente stessa, assunto sulla base della sola
diffida, per sé considerata, ben potrà essere denunziata come vizio di quel provvedimento,
per chiederne l'annullamento. Dall'eventuale uso non corretto del potere
discrezionale non può invece dedursi, come vorrebbero i giudici a quibus,
l'illegittimità costituzionale della disposizione di legge che lo conferisce, e
che - per quanto si é detto - appare tale da non offendere alcuno dei parametri
invocati.
9. - Tanto precisato, si deve riconoscere che i giudici a quibus, con le
censure sin qui disattese, esprimono il loro disagio e la loro critica nei
confronti di un sistema normativo per cui attraverso
la diffida del questore, da un lato, e la sospensione (o il diniego o la
revoca) della patente di guida ai diffidati, ad opera del Prefetto, dall'altro,
- e cioè mediante provvedimenti discrezionali dell'Autorità amministrativa,
senza, quindi, preventivo controllo giurisdizionale - possono venire
condizionate e limitate le aree di libertà e di autonomia dei singoli, nelle
quali, secondo il comune modo di sentire, rientra anche la facoltà di circolare
alla guida di autoveicoli.
Censure del genere, mosse ad un tessuto legislativo che, ad onta di
successive modifiche, risente della sua origine in epoche e situazioni
economiche e sociali diverse dalle attuali, investono però il merito di scelte
di politica legislativa, in tema di prevenzione dei reati e di autorizzazione
alla guida di autoveicoli, che sfuggono, in quanto tali, alla verifica di
questa Corte.
10. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone (r.o. n. 100 del 1980)
dubita infine della legittimità costituzionale dell'art. 82, comma primo, e
dell'art. 91, comma tredicesimo, n. 2, del Codice della strada, prospettandone
il contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost..
La questione é chiaramente inammissibile.
Invero, per usare le parole stesse con le quali nella ordinanza di rimessione si intende motivare la rilevanza della questione
ivi sollevata, "i poteri - doveri demandati dalla legge al Magistrato di
sorveglianza" attengono esclusivamente alla "applicazione, revoca ed
esecuzione delle misure di sicurezza".
Ora il diniego e la revoca della patente di guida ai soggetti rientranti
in una delle categorie indicate nell'art. 82, primo comma, del Codice della
strada non costituiscono certamente "misure di sicurezza" ma
provvedimenti alla cui emanazione l'autorità amministrativa é tenuta, quando si
verifichino i presupposti stabiliti dalla legge. Tanto
basta per escludere la legittimazione del Magistrato di sorveglianza a
sollevare questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge
denunziate.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del T.U. delle norme sulla
circolazione stradale approvato con d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 sollevata dai Pretori di Prato e Cerignola
in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. e dal Pretore
di Misilmeri in riferimento
all'art. 35 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 82, primo comma,
e 91, tredicesimo comma, n. 2, del T.U. delle norme sulla circolazione stradale
approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
modificato dall'art. 2 legge 9 luglio 1967, n. 572, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Magistrato di
sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 19 aprile 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo
REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28
aprile 1983.