SENTENZA N. 87
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 91, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico
delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 17
aprile 1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Dassetto
Maria Magda, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio
1971 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri
Ritenuto in
fatto
Nel procedimento penale a carico di Maria
Magda Dassetto, imputata della contravvenzione di cui all'art. 80 del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (cosiddetto codice della strada) per avere circolato
guidando un'automobile, nonostante la patente di guida le fosse stata ritirata
dal prefetto di Torino, nell'esercizio del potere attribuitogli dall'art. 91,
comma secondo, del predetto d.P.R., essendo essa Dassetto diffidata, ai sensi
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il pretore di Torino,
accogliendo analoga richiesta della difesa dell'imputata, con ordinanza 17
aprile 1969, sollevava questione di legittimità costituzionale di detto
articolo 91, comma secondo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Il pretore dichiarava rilevante ai fini del
giudizio la sollevata questione, in quanto nel caso di illegittimità del potere
del prefetto di ritirare la patente, sarebbe caduto il presupposto del reato
attribuito all'imputata.
Ne motivava, poi, la non manifesta
infondatezza, rilevando testualmente: "Infatti la norma attribuisce al
prefetto una discrezionalità assoluta circa i casi e i tempi della sospensione
della patente all'art. 91, comma secondo, nei successivi commi, invece, sono
stabiliti sia i periodi minimi e massimi di sospensione sia le fattispecie alle
quali la sospensione é ricollegata.
Inoltre negli altri casi la sospensione é
sottratta alla discrezionalità del prefetto che "sospende " e non
soltanto "può sospendere ".
La discrezionalità della sospensione lede
il principio di uguaglianza, perché determina in concreto una disuguaglianza
tra cittadini che si trovano nella medesima condizione di diffidati (condizione
a sua volta conseguenza di altra valutazione discrezionale di autorità
amministrativa): vi sarà quindi il diffidato che conserva la patente ed il
diffidato al quale la patente é sospesa, senza nessun punto di riferimento
obbiettivo per la decisione dei prefetto".
Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio
così promosso viene oggi alla cognizione della Corte.
É intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che,
con l'atto di intervento, depositato il 28 giugno 1969, richiamati i principi
generali in materia amministrativa, quali risultano anche affermati dalla
giurisprudenza di questa Corte, chiede che la questione venga dichiarata
infondata.
Considerato
in diritto
1. - Con l'ordinanza di rinvio, il giudice a
quo, pur accennando ad altri motivi, in sostanza, denunzia a questa Corte
l'art. 91, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (che approva il
testo unico sulla circolazione stradale), soltanto in riferimento all'art. 3
della Costituzione, in quanto la discrezionalità della sospensione della
patente, nel citato secondo comma preveduta, lederebbe il principio di uguaglianza
perché determinerebbe una distinzione tra cittadini che si trovano nella
medesima condizione di diffidati: vi sarebbe, quindi, il diffidato che conserva
la patente ed il diffidato al quale la patente é sospesa senza alcun punto di
riferimento obbiettivo per la decisione del prefetto
2. - É vero, come osserva il giudice a quo,
che nei successivi commi dell'impugnato art. 91, la sospensione della patente é
preveduta come atto dovuto e non discrezionale del prefetto, ma lo é appunto
perché sono stabilite le fattispecie alle quali la sospensione é ricollegata,
fattispecie non suscettibili di apprezzamento discrezionale, in quanto
rispecchiano ipotesi o di ripetute trasgressioni di legge, costituenti
contravvenzioni, o di reati particolarmente gravi (commi terzo, quarto e
quinto).
Dato, poi, che in tali ipotesi la
sospensione assume il carattere di vera e propria sanzione accessoria, sia pure
amministrativa, ben si spiega che ne siano prefissati i termini minimi e
massimi.
L'ipotesi preveduta dal secondo comma,
invece, si ricollega ad una attività tipicamente amministrativa, in quanto
attiene ai requisiti richiesti dalla legge per il rilascio della patente.
Difatti, l'art. 82, comma primo,
tassativamente indica le categorie di persone che sono ritenute prive dei
requisiti morali necessari per essere ammesse all'esame per ottenere la
patente, mentre il comma secondo dispone che il prefetto può negare la patente
stessa ai diffidati ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Appunto da questa norma si ricava quello
che il giudice a quo definisce "il punto di riferimento obbiettivo per la
decisione del prefetto".
Certamente il diffidato, quale persona
pericolosa per la sicurezza o per la pubblica moralità, in astratto, dovrebbe
ritenersi privo dei requisiti morali alla sussistenza dei quali il citato art.
82 subordina il rilascio della patente.
Sennonché, la diffida é un provvedimento
che mira a recuperare per la società le persone che ne sono colpite,
incitandole a cambiare condotta, con la sanzione, in caso di inosservanza, di
applicazione delle misure amministrative di sicurezza personali o delle misure
di prevenzione prevedute dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che
ai sensi del primo comma dell'art. 82 sopra richiamato non consentono neppure
l'ammissione all'esame per ottenere la patente di guida.
Dati questi fini della diffida,
evidentemente, per meglio raggiungerli, é necessario non ostacolare il
diffidato nell'acquisire la possibilità di dedicarsi ad un onesto lavoro, quale
può essere quello che si può svolgere con il possesso della patente di guida.
Ma se il diffidato, pur non arrivando a
porre in essere gli estremi per la sottoposizione a misure di sicurezza o di
prevenzione, si comporti in modo tale da non dare sufficienti garanzie di usare
la patente per fini onesti, o, dopo averla ottenuta, ne faccia un uso, se non
proprio disonesto, quanto meno sospetto, cadono i presupposti, che nell'intento
del legislatore giustificano la concessione della patente a questa categoria di
persone e, a seconda dei casi, la patente può essere negata (art. 82, comma
secondo), sospesa (art. 91, comma secondo) o addirittura deve essere revocata
(art. 91, comma 12, n. 2).
Si viene, così, a creare una situazione del
tutto analoga a quella già decisa da questa Corte con la sentenza 27
febbraio 1969, n. 32, con la quale venne dichiarata infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e motivata con l'assunto
che la norma impugnata non conteneva alcun razionale criterio, in base al
quale, fra persone appartenenti alle stesse categorie, alcune potevano essere
diffidate ed altre no.
La Corte, con tale sentenza, ebbe a
considerare che l'appartenenza a quelle categorie é condizione necessaria, ma
non sufficiente per la sottoposizione a misure di prevenzione, in quanto perché
in concreto tali misure possano essere adottate occorre anche un particolare
comportamento che dimostri come la pericolosità sia effettiva ed attuale e non
meramente potenziale.
Ebbe, inoltre, ad affermare che
l'accertamento di questa specifica pericolosità - la quale tra l'altro realizza
una differenza tra le persone comprese nelle categorie genericamente ritenute pericolose
- si raggiunge necessariamente attraverso un apprezzamento di merito, nel
procedere al quale vi é sempre un certo margine di discrezionalità.
Ebbe, infine, a rilevare che chiarita nel
modo sopraddetto quale fosse la natura funzionale dell'accertamento affidato al
questore, non si potesse ritenere violato il principio di uguaglianza, tanto
più che in ogni caso l'esercizio del potere discrezionale é soggetto al
controllo del giudice amministrativo, il quale si estende sicuramente alla
razionalità, alla imparzialità, alla parità di trattamento
3. - Stabilito, come sopra si é fatto, a
quali criteri deve ispirare la sua attività il prefetto nell'esercizio dei
poteri conferiti dal secondo comma dell'art. 91 del t.u. n. 393 del 1959,
evidentemente sono pienamente applicabili, per la risoluzione della questione
in esame, i principi affermati con la richiamata sentenza di questa Corte e,
quindi, la questione stessa dev'essere dichiarata non fondata
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 91, secondo comma, del testo unico delle
norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (approvato con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), sollevata dal pretore di Torino, con ordinanza
in data 17 aprile 1969, in riferimento all'art. 3 della Costituzione
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 29 aprile
1971.