SENTENZA
N. 6
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 91, quinto e settimo comma, del D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393, e degli artt. 94, primo comma, n. 8, 95, primo comma, e
96, secondo comma, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 25 ottobre 1960 dal Pretore di Empoli nel procedimento penale a carico di Paroli
Renzo, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 del 24 dicembre 1960;
2) ordinanza emessa
il 3 marzo 1961 dal Pretore di Ripatransone nel procedimento penale a carico di
Felici Delfino e Ciccarelli Antonio, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 20
maggio 1961.
Viste le
dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 24 gennaio 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso d'un
processo penale che si svolgeva a carico di Renzo Paroli, sorpreso a circolare
in automobile benché gli fosse stata ritirata la patente, la difesa
dell'imputato sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 91,
settimo comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nuovo Codice della strada.
Dopodiché il Pretore di Empoli il 25 ottobre 1960 emetteva ordinanza di rinvio
a questa Corte, notificata poi il 31 ottobre 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 24 dicembre 1960, n. 315.
L'ordinanza,
ripetendo i motivi esposti dalla difesa dell'imputato, rileva che la norma in
virtù - della quale il Prefetto può ritirare la patente contrasta con l'art.
27, secondo comma, o con l'art. 13 della Costituzione: contrasta con l'art. 27,
secondo comma, se la norma impugnata contiene una presunzione di responsabilità
del conducente, che invece, per la Carta costituzionale, non potrebbe essere
ritenuto penalmente colpevole senza una pronuncia passata in giudicato;
contrasta, invece, con l'art. 13, se la "sospensione della patente" é
consentita al Prefetto indipendentemente dalla colpevolezza o meno del
conducente, poiché in tal caso la norma impugnata conterrebbe una violazione di
quella libertà personale che, garantita dalla Costituzione, solo dopo
l'accertamento giudiziale di tale colpevolezza potrebbe essere ristretta.
L'ordinanza conclude
osservando che la questione di legittimità costituzionale é rilevante poiché,
se la norma impugnata fosse illegittima, cadrebbe, insieme con la legittimità
del ritiro della patente, il presupposto del reato che ha dato origine alla
causa
2. - La Presidenza
del Consiglio si é costituita con deduzioni depositate dall'Avvocatura generale
dello Stato il 20 novembre 1960.
Essa prima di tutto
avanza due eccezioni: con l'una chiede che gli atti siano restituiti al Pretore
poiché l'art. 91, settimo comma, non riferendosi al potere prefettizio di
"sospendere la patente", é stato erroneamente citato; con l'altra
asserisce che la questione sollevata dal Pretore non sarebbe rilevante per la
decisione della causa: infatti, anche ammessa la illegittimità della norma con
cui era stato sospeso l'uso della patente, l'imputato sarebbe ugualmente
colpevole poiché circolava comunque non provvisto di patente.
Nel merito - secondo
l'Avvocatura generale dello Stato - la questione non sarebbe fondata: dal testo
dell'ordinanza si ricava che si son voluti impugnare tutt'al più il terzo e il
quinto comma dell'art. 91: ebbene, a fondamento di queste disposizioni non sta
già una presunzione di responsabilità del titolare della patente, come dice
l'ordinanza, ma l'interesse pubblico a che la guida degli autoveicoli non sia
consentita indistintamente a tutti: come l'esercizio del diritto di guida non
può aversi se non dopo l'autorizzazione prefettizia, subordinata all'esistenza
di certe condizioni, così esso può essere sospeso per intervento della stessa
autorità, subordinato al verificarsi di altre condizioni: la prevalenza
dell'interesse pubblico legittima ogni volta il provvedimento del Prefetto per
il solo fatto del verificarsi d'un evento riferibile al titolare della patente,
sia o non sia accertata la colpevolezza di quest'ultimo: l'evento attribuito
dall'Autorità amministrativa al conducente dell'autoveicolo (ripetuta
inosservanza di certi precetti, investimento) di per sé funge da condizione
negativa all'efficacia dell'autorizzazione alla guida e legittima il
provvedimento di sospensione che é, né più né meno, una misura cautelare come,
ad es., l'arresto obbligatorio o facoltativo. Perciò l'art. 27, secondo comma,
della Costituzione non sarebbe violato.
Né - secondo
l'Avvocatura dello Stato - il citato art. 91, terzo e quinto comma, sarebbe in
contrasto con l'art. 13 della Costituzione: infatti, non sarebbe vero che vi
sia restrizione della libertà personale (garantita costituzionalmente) quante
volte l'esercizio di un'attività umana é impedito dall'Autorità amministrativa
per ragioni di pubblico interesse: come non é restrizione di libertà personale
l'ostacolo derivante dal divieto di guidare senza l'autorizzazione
amministrativa, così non é restrizione di quella libertà il riprodursi
dell'ostacolo alla guida per il sopravvenire di una condizione negativa: l'habeas
corpus, a cui allude la sentenza della
Corte costituzionale n. 49 del 1959,
non ne sarebbe toccato.
3. - Un'altra
ordinanza é pervenuta più tardi a questa Corte, essendo stata emessa dal
Pretore di Ripatransone il 3 marzo 1961, notificata l'11 marzo 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1961, n. 124: la questione e
la motivazione sono quelle stesse che risultano sollevate nell'ordinanza del
Pretore di Empoli. Solo che vengono impugnati, oltreché l'art. 91, quinto comma,
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nuovo Codice della strada, anche le
corrispondenti e altre disposizioni del vecchio Codice stradale, cioè gli artt.
94, primo comma, n. 8, 95, primo comma, e 96, secondo comma, del R.D. 8
dicembre 1933, n. 1740.
La Presidenza del
Consiglio dei Ministri si é costituita con deduzioni dell'Avvocatura generale
dello Stato depositate il 31 marzo 1961 che contengono nel merito i medesimi
rilievi già riassunti poco fa.
In più, l'Avvocatura
dello Stato rileva che l'art. 91, quinto comma, del nuovo Codice della strada
non doveva essere richiamato ed impugnato poiché il fatto, che ha dato origine
alla causa, é anteriore alla emanazione di quel Codice e perciò disciplinato
dal Codice precedente; altrettanto dovrebbe dirsi degli artt. 95, primo comma,
e 96, secondo comma, del vecchio Codice stradale, i quali non hanno diretta
attinenza con la questione di legittimità costituzionale avanzata in quella
sede (poteri del Prefetto in ordine alla sospensione della patente): questione
che dovrebbe essere circoscritta, come risulterebbe dal testo dell'ordinanza,
al solo art. 94, primo comma, n. 8, dello stesso vecchio Codice stradale.
4. - Nella
discussione orale l'Avvocatura dello Stato ha ribadito le sue osservazioni,
insistendo soprattutto sulla non rilevanza, in queste cause, di un giudizio
relativo alla legittimità costituzionale delle norme impugnate.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza del
Pretore di Empoli denuncia l'art. 91, settimo comma, del D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 (comunemente chiamato nuovo Codice della strada) in quanto esso
attribuirebbe al Prefetto il potere di sospendere l'esercizio del diritto di
guida; ma, poiché questo comma conferisce all'Autorità amministrativa non il
potere di sospensione, ma il potere di revoca della sospensione già avvenuta,
evidentemente esso é stato indicato per errore. Tuttavia l'eccezione avanzata a
questo proposito dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta: dagli
atti della causa e specialmente dal testo della stessa ordinanza risulta con
certezza che si voleva denunciare il quinto comma dell'art. 91: il Pretore
allude solo all'incidente e all'investimento ed é appunto il quinto comma che
prevede la sospensione susseguente ad un investimento.
La seconda ordinanza
denuncia, insieme col citato art. 91, quinto comma, anche l'art. 94, primo
comma, n. 8, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (comunemente chiamato vecchio Codice
della strada): questa norma differisce da quella perché legittimava il Prefetto
non a sospendere per un certo tempo l'esercizio del diritto di guida, ma a
ritirare la patente a tempo indeterminato; tuttavia, anche se le disposizioni
son diverse e appartengono a testi legislativi differenti, la questione di
legittimità costituzionale é sostanzialmente la stessa: infatti, quel che si
denuncia é la potestà prefettizia di impedire comunque, colla sospensione o col
ritiro della patente, l'esercizio del diritto di guida. Questo é soprattutto il
motivo per cui le due cause, discusse congiuntamente, vengono decise con
un'unica sentenza.
Quanto poi agli artt.
95, primo comma, e 96, secondo comma, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, pur
essi denunciati nell'ordinanza del Pretore di Ripatransone, le due norme sono
in realtà fuori causa: quand'anche risultasse accertata l'illegittimità
costituzionale del quinto comma dell'art. 94, da ciò non deriverebbe
l'illegittimità costituzionale di quelle due disposizioni: esse si richiamano
genericamente a tutto l'art. 94 e perciò anche alle parti di tale articolo che
non sono state denunciate: la illegittimità costituzionale del solo comma
quinto avrebbe come unica conseguenza una diminuzione dell'ambito di
applicazione degli artt. 95, primo comma, e 96, secondo comma: problema che
interesserebbe il futuro interprete delle due disposizioni, ma non riguarda, in
assenza di altri e speciali motivi, il presente giudizio di legittimità
costituzionale.
2. - La questione
resta perciò circoscritta agli artt. 91, quinto comma, del D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740.
L'Avvocatura dello
Stato nega la rilevanza di una pronuncia relativa alla legittimità
costituzionale di questi articoli; ma l'eccezione non può essere accolta. Il
giudizio di rilevanza dei due Pretori é sufficientemente motivato nel rilievo
che, cadute quelle norme, cadono i presupposti del reato perseguito nelle due
cause; né la Corte costituzionale può avviare un esame relativo all'esattezza
di questa motivazione.
3. - Nel merito la
questione risulta infondata.
Le due norme, secondo
cui nel caso di investimento il Prefetto sospende l'esercizio del diritto di
guida o ritira la patente, violerebbero, a giudizio delle ordinanze di rinvio,
l'art. 13 o l'art. 27, secondo comma, della Costituzione.
Sennonché anche a un rapido
esame é subito manifesto come l'art. 13 sia stato male addotto. Il
provvedimento di sospensione o quello di ritiro della patente non violano né
menomano in alcun modo la libertà personale qual é tutelata in quell'articolo:
essi si limitano a togliere o a sospendere l'esercizio del diritto di guidare
autoveicoli e perciò non colpiscono, almeno in via diretta, la persona fisica
del conducente, come invece accadrebbe, per esempio, con l'arresto.
E se si volesse
esaminare il problema in riferimento allo stesso art. 16 della Costituzione,
inteso quale proiezione del citato art. 13, il discorso non assumerebbe una
piega diversa. Infatti, non la libertà di circolare, cioè di portarsi da un
luogo ad un altro con un qualunque mezzo di trasporto, apparisce colpita dalle
norme denunciate, ma più semplicemente il diritto di guidare un autoveicolo; e
poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i
cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la
legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi
requisiti: di modo che la patente, come é concessa caso per caso in
applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di
un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di
circolazione costituzionalmente garantita.
4. - Non resta che
valutare le norme denunciate confrontandole con l'art. 27, secondo comma, della
Costituzione.
Le ordinanze di
rinvio invocano quest'articolo poiché ritengono che il provvedimento
prefettizio sia preso ogni volta sul presupposto d'una responsabilità, non
ancora accertata, del conducente l'automobile: come se l'Autorità
amministrativa irrogasse una pena che, a norma di quell'articolo, solo dopo un
accertamento giudiziale potrebbe essere applicata. Ma é facile ribattere che il
sospetto di illegittimità in questo modo si fonda su un'errata interpretazione
sia del provvedimento prefettizio, sia delle due norme che lo impongono.
Infatti, non di
provvedimento punitivo si tratta, ma di una misura provvisoria di polizia
determinata da motivi di sicurezza pubblica. L'interesse dello Stato a
difendere il cittadino dai pericoli della circolazione stradale si traduce fra
l'altro nell'esigenza d'un controllo su tutti i conducenti di autoveicoli;
controllo che non poteva non essere affidato se non alla stessa autorità da cui
la patente di guida é rilasciata.
Non ha importanza che
il provvedimento di sospensione o il ritiro della patente appariscano analoghi
a quella sospensione che, dopo l'accertamento del reato, può essere ordinata,
come pena, dall'Autorità giudiziaria. Non é detto con ciò che i due
provvedimenti, quello prefettizio e quello giudiziale, abbiano anche la stessa
natura. Due atti possono avere uguale contenuto eppure essere diversi, oltreché
per l'autorità che li emette, per la ragione che li giustifica e per la
funzione che li ispira: e il provvedimento prefettizio, a differenza da quello
giudiziale, é determinato non dallo scopo di colpire con una pena il contegno
colposo del conducente, ma di difendere la società da un individuo che può
arrecarle danno.
Le norme impugnate
non si fondano su una presunzione d'una responsabilità che non sia stata ancora
accertata. Esse traggono piuttosto ispirazione dal fatto certo dell'investimento,
che di per sé, per la sua gravità o perché si accompagna alla trasgressione
d'una regola di condotta, provoca indubbiamente un allarme nei confronti di chi
ne é stato il protagonista ed é indizio della pericolosità di quest'ultimo:
onde le norme sono ispirate a preoccupazione per il futuro e non a condanna del
responsabile d'un fatto passato.
5. - D'altra parte
non possono destare meraviglia l'intervento del giudice penale in un caso in
cui é già intervenuta l'Autorità amministrativa e il susseguirsi di due
provvedimenti in apparenza analoghi emessi da due diverse autorità : la gravità
del fatto legittima per diversi motivi l'azione dei due organi, il primo
muovendosi sul terreno della prevenzione, in attesa della pronuncia giudiziale,
il secondo muovendosi sul terreno della sanzione punitiva.
Anzi l'obbligo, che
la più recente delle norme impugnate fa al Prefetto, di comunicare entro otto
giorni il provvedimento di sospensione all'Autorità giudiziaria, non suggerisce
alcuna analogia fra i relativi provvedimenti, ma costituisce piuttosto una
garanzia per lo stesso cittadino nei cui confronti viene sospeso l'esercizio
del diritto di guida: accertata la non responsabilità del conducente, la
patente gli viene restituita non perché egli non é responsabile del reato, ma
perché non può più essere ritenuto pericoloso per la circolazione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinge le eccezioni
pregiudiziali della Presidenza del Consiglio;
dichiara non fondata
la questione promossa, con le ordinanze 25 ottobre 1960 del Pretore di Empoli e
3 marzo 1961 del Pretore di Ripatransone, sulla legittimità costituzionale
degli artt. 91, quinto comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo
comma, n. 8, 95, primo comma, 96, secondo comma, del R.D. 8 dicembre 1933, n.
1740, in riferimento agli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio
1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 14 febbraio 1962.