SENTENZA
N. 49
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale in
riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione, promosso con
ordinanza emessa il 18 novembre 1958 dal Pretore di Bibbiena nel procedimento
penale a carico di Ciabatti Gaetano, iscritta al n. 43 del Registro ordinanze
del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 312 del
27 dicembre 1958.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 17 giugno 1959 la relazione del Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con rapporto del 3
maggio 1958 i Carabinieri di Serravalle di Bibbiena denunciavano Ciabatti
Gaetano per il reato contravvenzionale preveduto dall'art. 652, parte prima,
del Cod. pen., in quanto egli, il 1 maggio dello stesso anno, si sarebbe
rifiutato di collaborare allo spegnimento di un incendio sviluppatosi in un
bosco situato in Partina di Bibbiena.
Il Pretore di
Bibbiena, con decreto penale del 14 giugno 1958, condannava il Ciabatti alla
pena dell'ammenda per lire 8.000. L'imputato proponeva, nei termini di rito,
opposizione contro il decreto; e nel dibattimento (che aveva luogo il 18
novembre 1958), pur non negando la materialità del fatto, sollevava alcune
eccezioni sulla qualifica giuridica del fatto stesso e, fra l'altro, faceva
istanza che gli atti venissero trasmessi alla Corte costituzionale per decidere
sulla legittimità dell'art. 652, parte prima, Cod. pen., che gli era stato
contestato, in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione.
Il Pretore, con
ordinanza in pari data, riteneva rilevante la questione di legittimità
costituzionale proposta dall'imputato e ordinava la trasmissione degli atti a
questa Corte per il relativo giudizio, sospendendo, nel frattempo, il
dibattimento.
L'ordinanza veniva
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato in data 27 novembre 1958 e
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre dello
stesso anno, nonché pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 312 del 27 dicembre
1958.
Si costituiva dinanzi
a questa Corte
Considerato
in diritto
Priva di ogni
fondamento é la questione di legittimità costituzionale proposta nell'ordinanza
del Pretore di Bibbiena.
Basta por mente al
fatto che l'art. 652, parte prima, del Cod. pen. prevede come contravvenzione e
sancisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda la infrazione di
un obbligo di solidarietà sociale e precisamente dell'obbligo di prestazione
consistente nel collaborare, in determinate situazioni di pericolo, all'opera
di difesa, di aiuto e di soccorso; mentre l'art. 13 della Costituzione (che si
pretenderebbe contrastante con la disposizione testé ricordata) ha ben diverso
oggetto, la tutela cioè della libertà personale contro ogni forma di
costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorità
giudiziaria: concerne, insomma, le guarentigie supreme dell'habeas corpus
che sono una delle pietre angolari della convivenza civile in un regime
democratico.
Nessuna interferenza
é pertanto possibile fra la norma costituzionale e la menzionata disposizione
del Codice penale; e la questione proposta deve essere dichiarata infondata.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata
la questione, proposta dall'ordinanza 18 novembre 1958 del Pretore di Bibbiena,
sulla legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, del Codice penale
in riferimento all'art. 13, parte prima, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
- Aldo SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 15 luglio 1959.