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SENTENZA N. 84
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni degli immobili urbani) promossi con le ordinanze emesse l'8
gennaio 1980 dal Pretore di Trieste, il 12 gennaio 1981 dal Pretore di Busto Arsizio, il 24 novembre 1980 dal Pretore di Firenze, il 13
aprile 1981 dal Giudice conciliatore di Firenze, il 19 novembre 1981 dal
Pretore di Biella, il 18 gennaio 1982 dal Pretore di Bologna, il 21 ottobre
1981 dal Pretore di Milano, il 30 marzo 1982 dal Pretore di
Visti l'atto di costituzione di Falconi Bruno ed altri e dell'INAIL, e
gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983
il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'8 gennaio 1980, emessa nel procedimento civile
tra Maiorana Antonio e l'INA (in G. U. n. 138 del 21 maggio 1980, reg. ord.
n. 168 del 1980), il Pretore di Trieste sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art.
2. - Questione di legittimità costituzionale del citato art. 16 veniva sollevata anche dal Pretore di Busto Arsizio, con ordinanza del 12 gennaio 1981 (in G. U. n. 165 del 17 giugno 1981, reg. ord.
n. 119 del 1981) nel corso di un procedimento vertente
tra Abbondi Nino ed altri ed il Fondo per le pensioni al personale della Cassa
di risparmio per le province lombarde, ed avente ad oggetto la determinazione
di un canone di locazione.
Il Pretore riteneva la mancanza di possibilità, per il conduttore, di
impugnare l'accatastamento dell'immobile locato così davanti alle commissioni
tributarie ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 636, come davanti al giudice ordinario, privo - a giudizio del Pretore
- del potere di sindacare il contenuto degli atti amministrativi; ne conseguiva
illegittimità, per contrasto con l'art. 24 Cost., della norma citata, la quale per la possibile
ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori di immobili eguali confliggeva - sempre secondo il giudice-anche con l'art. 3
Costituzione.
3. - Le stesse questioni di legittimità costituzionale venivano
sollevate, in riferimento anche all'art. 113 Cost.,
dal Pretore di Firenze, con ordinanza del 24 novembre 1980 emessa in causa fra Naldi Nocentini Giustina e Agostini Giovanni (in G.U. n. 158 del 10 giugno 1981, reg. ord. n. 141 del 1981), dal
Conciliatore di Firenze, con ordinanza del 13 aprile
4. - Lo stesso art. 16 veniva denunciato anche,
con ordinanza del 21 ottobre 1981 emessa in causa Sanna
Diomira contro Cattaneo Annibale (in G. U. n. 248 dell'8 settembre 1982, reg. ord.
n. 238 del 1982), dal Pretore di Milano, il quale
osservava che il secondo comma della norma citata legittimava bensì il
conduttore a chiedere all'ufficio tecnico erariale la classificazione
dell'immobile non censito, ma non gli attribuiva alcun potere di impugnare, né
in via amministrativa né in via giurisdizionale, l'atto dell'ufficio stesso.
Ciò sembrava al Pretore in contrasto con gli artt. 3,
24 e 113 Cost.
5. -
Il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost. era escluso,
secondo l'interveniente, dal pari trattamento legislativo, in via generale ed
astratta, di tutti i cittadini, potendo poi eventuali disparità verificatesi in
sede amministrativa essere riparate, come ora detto, mediante il ricorso alle
commissioni tributarie.
Quanto all'ordinanza n. 238/1982 del Pretore di Milano, nell'atto di
intervento veniva eccepita l'inammissibilità della
questione per irrilevanza nel giudizio a quo, non avendo il conduttore, nella
specie, ottenuto alcun provvedimento dall'ufficio tecnico erariale e non
potendo quindi porsi un problema di impugnazione di un provvedimento
inesistente.
Nella causa relativa all'ordinanza reg. ord. n. 395 del 1981 si costituivano le parti private
conduttrici, chiedendo dichiararsi l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata e riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni del Pretore.
Nella causa relativa all'ordinanza reg. ord. n. 124 del 1982 si costituiva la parte privata locatrice,
sostenendo la costituzionalità della norma stessa; il che essa illustrava anche
con successiva memoria.
Considerato in diritto
1. - Dieci delle ordinanze indicate in epigrafe sollevano le medesime
questioni, mentre l'undicesima (del Pretore di Milano, reg. ord.
n. 238 del 1982) concerne una questione strettamente
connessa, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. - Con le predette dieci ordinanze i giudici a quibus contestano la legittimità
costituzionale dell'art. 16 primo comma 1. 27 luglio
1978 n. 392 (c.d. legge sull'equo canone), il quale, considerando il
"tipo" dell'immobile quale elemento correttivo per la determinazione
del canone, dispone che deve farsi in proposito riferimento alla categoria
catastale secondo i coefficienti risultanti dalla tabella ivi prevista
(coefficienti i quali decrescono gradualmente da 2,00 per le abitazioni di tipo
signorile sino a 0,50 per quelle di tipo ultra-popolare). I giudici suddetti,
muovendo dall'affermazione, apoditticamente
formulata, che la norma denunziata non consente alcuna tutela giurisdizionale
al conduttore, in quanto nei suoi confronti la categoria catastale stabilita
dall'ufficio pubblico sarebbe vincolante, deducono che la norma contrasterebbe
con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.
La ritenuta inoppugnabilità da parte dei conduttori creerebbe altresì
un'ingiustificata disparità di trattamento tra costoro e i locatori (i quali
possono ricorrere alle commissioni tributarie) nonché fra i conduttori stessi,
che dovrebbero subire in ogni caso gli effetti dell'accertamento fiscale, tanto
se legittimo quanto se viziato da illegittimità, sicché la disposizione de qua
sarebbe anche in contrasto con l'art. 3 Costituzione.
3. - Deve anzitutto
Ma, a differenza delle ipotesi considerate dalle decisioni ora dette, va
osservato che nella specie il presupposto delle ordinanze di rimessione non trova alcun riscontro nella norma
denunziata, la quale nel primo comma rinvia, come si é detto, all'accertamento
effettuato dall'ufficio del catasto e, nel capoverso, per gli immobili non
censiti dispone che può essere richiesto l'ufficio tecnico erariale perché
stabilisca, ai soli fini della determinazione del canone, la categoria
catastale. La norma non contiene alcuna previsione relativa alla tutela
giurisdizionale e dal silenzio di essa non può
senz'altro dedursi che tale tutela sia stata esclusa, in violazione del dettato
costituzionale. Occorre, invece, fare capo alla disciplina prevista dal nostro
ordinamento relativamente al controllo giudiziario sugli atti della pubblica
amministrazione, il che é stato largamente avvertito nella giurisprudenza dei
giudici di merito (non risulta che
4. - Il primo di tali orientamenti valorizza il contenuto specifico dell'atto,
per cui ritiene possibile, anche da parte del
conduttore, il ricorso alle commissioni tributarie sulla base dell'art. 1,
ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 relativo
al contenzioso tributario, il quale devolve alla cognizione di dette commissioni
le controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale. In
tali sensi si é anche espressa l'Avvocatura dello
Stato negli atti con cui é intervenuta nei singoli giudizi.
Il secondo orientamento, invece, si richiama al potere - dovere, che
comunque spetta al giudice ordinario ex art.
Peraltro, dovendo comunque il giudice adito determinare l'equo canone,
perché questo costituisce l'oggetto del giudizio, la classificazione dell'immobile
dovrà necessariamente essere effettuata nel processo civile sulla base di un
accertamento probatorio, rispetto al quale il giudice ha i normali e ampi
poteri di indagine e di apprezzamento. Quando ciò accade, la pronuncia varrà
indubbiamente nei limiti oggettivi e soggettivi del caso deciso, ai soli fini
della determinazione del canone.
Dai superiori rilievi discende, in conclusione, che si tratta di un
problema di interpretazione, relativo all'individuazione del mezzo di tutela
spettante al conduttore, problema la cui soluzione rientra nei compiti
esclusivi del giudice ordinario adito per la determinazione del canone.
Le proposte questioni sono dunque inammissibili.
5. - Pure inammissibile é la questione sollevata con l'ordinanza del
Pretore di Milano, relativa al secondo comma del cit. art. 16, di cui
all'inizio si é fatto cenno (reg. ord. n. 238 del 1982).
Invero, come ha eccepito l'Avvocatura dello Stato, non risulta che nel
caso considerato da detto provvedimento vi sia stato
un accertamento in base alla norma ora citata, sicché la proposta questione
appare irrilevante nel giudizio a quo. Comunque, un atto come quello supposto
dall'ordinanza di rimessione, non può all'evidenza
essere considerato un provvedimento amministrativo vincolante, ma costituisce
un mero accertamento tecnico che non si sottrae alla normale valutazione del
giudice civile.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, l. 27 luglio
1978 n. 392, sollevate in relazione agli artt. 3, 24
e 113 Costituzione dai Pretori di Trieste, Busto Arsizio,
Firenze, Biella, Bologna,
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, l. cit.,
sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza 21 ottobre 1981 (reg. ord. n. 238 del 1982), in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1983.