SENTENZA N.56
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno 1967,
n. 460 (disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani), convertito,
con modificazioni, in legge 28 luglio 1967, n. 628 e dell'art. 7, comma quarto,
della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli
immobili urbani), modificata dall'articolo 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promossi con le seguenti
ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 21 maggio 1975 dal tribunale di Brescia nel procedimento
civile vertente tra Gatti Beniamino e Bonetta Mario,
iscritta al n. 494 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 320 del 3 dicembre 1975;
2) ordinanza emessa il 6
giugno 1974 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Gasparrini Claudio e l'Istituto Bancario Italiano S.p.A., iscritta al n. 728 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17 del 19 gennaio 1977.
Visto l'atto di
costituzione dell'Istituto bancario italiano, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il
Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato
in diritto
1. - Le ordinanze in
epigrafe sottopongono alla Corte le seguenti questioni:
A) se sia
costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione l'art. 7 della legge 26 novembre 1969, n. 833, nella parte in cui,
in tema di blocco dei canoni di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, attribuendo al
conduttore la possibilità di dimostrare le proprie condizioni economiche
mediante la produzione di un certificato attestante la sua iscrizione a ruolo,
ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non
superiore a sei milioni di lire, negherebbe al locatore la facoltà di fornire
la prova della inattendibilità dell'accertamento fiscale (ordinanza del 6
giugno 1974 del tribunale di Roma);
B) se sia
costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e
24, comma secondo, della Costituzione l'art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno
1967, n. 460, convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628,
nella parte in cui subordina la proroga dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione a un indice
di affollamento determinato dividendo il numero dei componenti la famiglia,
risultante dai registri anagrafici alla data del 1o gennaio 1967, per il numero
dei vani abitabili, in quanto: a) non riconoscerebbe al locatore il diritto di
provare che i componenti la famiglia del conduttore, che realmente occupano
l'immobile, sono in numero diverso e minore rispetto a quelli risultanti dai
registri anagrafici; b) negherebbe rilevanza alle variazioni eventualmente
intervenute nella composizione della famiglia del conduttore dopo il 1o gennaio
1967 (ordinanza del 21 maggio 1975 del tribunale di Brescia).
2. - Stante la connessione
delle sollevate questioni, i giudizi vengono riuniti
per essere decisi con unica sentenza.
3. - Le due ordinanze sono
state emesse anteriormente all'entrata in vigore (30
luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato nuova
disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Peraltro,
4. - La questione
puntualizzata alla lett. A) del precedente n. 1, deferita dal tribunale di
Roma, è fondata.
Con la sentenza di questa
Corte n. 132 del
1972 è stata già dichiarata la illegittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, di altre norme della medesima legge n. 833 del 1969, come
modificate dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge
18 dicembre 1970, n. 1034, anch'esse nella parte in cui non riconoscono al
locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a
quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per
l'anno 1969. E precisamente: l'art. 1, comma secondo (ai fini della inapplicabilità della proroga dei contratti di
locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione); l'art. 3, comma terzo
(ai fini della inapplicabilità della riduzione dei canoni di locazione degli
stessi immobili non soggetti a regime di blocco); l'art. 6, comma secondo (ai
fini della inapplicabilità della proroga dei contratti di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione).
In particolare, in
quest'ultima norma si riscontra la identica
espressione (< quando il conduttore o il subconduttore
siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un
reddito superiore ai sei milioni di lire >), adoperata nel quarto comma
dell'art. 7 ora denunciato, ai fini della inapplicabilità del blocco o della
riduzione dei canoni di locazione dei medesimi immobili.
Alla dichiarazione di illegittimità delle menzionate norme questa Corte allora
pervenne, osservando che l'accertamento fiscale trasferito in un procedimento
avente carattere e finalità assai differenti, può avere soltanto valore
dimostrativo e, come tale, va soggetto all'apprezzamento del giudice: innanzi
al quale la tutela del diritto controverso deve essere pienamente garantita dal
regolare contraddittorio e dalla ammissione della prova contraria, che
rappresentano mezzi essenziali per la ricerca della verità e per l'attuazione
della giustizia. Tali ragioni (di poi adottate nella successiva sentenza di
questa Corte n.
225 del 1976, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di analoghe norme succedutesi nel tempo) sono egualmente valide
per dichiarare adesso la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, del citato art. 7 della legge 26 novembre
1969, n. 833, nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di
provare che il conduttore o subconduttore gode di un
reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione
nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969.
5. - Del
pari fondata è la questione di cui alla lett. B) del precedente n. 1,
sollevata dal tribunale di Brescia.
Con l'art. 1 del d.l. 27 giugno
1967, n. 460, convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n.
Ora, non v'ha dubbio che la consistenza del nucleo familiare possa
desumersi con obiettiva certezza da una documentazione proveniente dai registri
anagrafici; ma può anche darsi, ovviamente, che la effettiva situazione non
coincida, per infedeli dichiarazioni o per intervenuti mutamenti, non
denunciati, nella composizione della famiglia o nella convivenza, con quanto
figuri negli atti anagrafici. Il che trova conferma, se pur ve ne fosse
bisogno, nello stesso ordinamento delle anagrafi della popolazione, che prevede
appunto accertamenti d'ufficio, qualora si dubiti della verità dei fatti
denunciati o si venga a conoscenza di fatti che comportino la
istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non
siano state rese le prescritte dichiarazioni (artt. 4 e 5
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e artt. 11 e 13 regolamento di esecuzione approvato con il cit. d.P.R. n. 136 del 1958). La normale coincidenza tra posizione
anagrafica e reale situazione familiare ben può,
dunque, restare alterata per effetto di negligente od illecito comportamento
(omessa o non veridica denuncia) del capo famiglia, o di inerzia od
inefficienza dell'ufficiale di anagrafe. Le stesse ragioni innanzi
richiamate contro la irrefragabilità delle risultanze
fiscali nell'ambito dei rapporti locatizi, valgono, pertanto, per riconoscere
al locatore il diritto di fornire la prova contraria anche nei confronti delle
risultanze anagrafiche, e per dichiarare in conseguenza la illegittimità,
sempre per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, della denunciata
norma che ciò non consente.
6. - La stessa norma è poi
censurata dal giudice a quo anche nella parte in cui cristallizza le risultanze anagrafiche < alla data del 1o gennaio 1967
>. Come si è già accennato, proroga dei contratti di locazione e blocco dei
relativi canoni, per gli alloggi composti di tre o più vani abitabili, venivano protratti fino al 30 giugno 1969 (anziché fino al
31 dicembre 1967) qualora l'indice di affollamento fosse pari o superiore ad uno:
s'intendeva così apprestare più estesa tutela a quei nuclei familiari che
disponessero di alloggi appena sufficienti per le loro esigenze abitative.
Concorreva, peraltro, con
siffatto requisito (di poi obliterato nelle leggi
vincolistiche successive alla legge n. 833 del 1969), anche quello delle
modeste condizioni economiche, prescrivendosi all'uopo che il reddito annuo del
conduttore e degli altri componenti la famiglia anagrafica non superasse
determinati importi (due milioni e cinquecentomila lire per la proroga, tre
milioni per il blocco), quali desunti dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta
complementare per l'anno 1967 (artt. 1, comma terzo, e 2,
comma secondo, d.l. n. 460 del 1967, come modificato
dalla legge di conversione n. 628 del 1967).
Ma con le già ricordate
sentenze di questa Corte n. 132 del 1972
e n. 225 del
1976, relative a successiva normativa vincolistica, non soltanto
l'accertamento dell'entità del reddito è stato svincolato dal rigido
collegamento con le risultanze fiscali, ma è stata,
altresì, dichiarata la illegittimità costituzionale della normativa medesima,
nella parte in cui non attribuiva rilevanza alle variazioni di reddito del
conduttore eventualmente sopravvenute.
Non vi é, però, ragione
che lo stesso principio, valido per l'un requisito (condizioni economiche), non
debba egualmente esserlo per l'altro (indice di
affollamento): comune, invero, è la considerazione che nei rapporti locatizi i
parametri di supporto del trattamento di maggior favore per il conduttore non
possano rimanere ancorati ad una determinata data, ma debbano, per non dar
luogo ad irrazionali differenze, trovar riscontro anche nella situazione
esistente al momento in cui si decide del diritto alla proroga del contratto od
al blocco del relativo canone. Non é, dunque, sufficiente, nella fattispecie
normativa all'esame della Corte, che il richiesto indice di affollamento
sia verificato al 1o gennaio 1967, occorrendo che esso anche successivamente
permanga, a giustificare così il perdurare del vincolo. Va, perciò, dichiarata la illegittimità, sempre per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, del denunciato art. 3, comma primo, del
d.l. n. 460 del 1967, anche nella parte in cui non attribuisce rilevanza
alle variazioni eventualmente sopravvenute nella composizione della famiglia
anagrafica del conduttore o sub conduttore dopo il 1o gennaio 1967, fino al
definitivo accertamento in sede di merito delle condizioni giustificative del vincolo.
PER
QUESTI MOTIVI
1) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, quarto comma, della legge 26
novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni
degli immobili urbani), modificata dall'articolo 56 del d.l. 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non
riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore o subconduttore gode di un reddito superiore a quello
risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno
1969;
2) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno
1967, n. 460 (disciplina transitoria delle locazioni di immobili
urbani), convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628:
a) nella parte in cui non
riconosce al locatore il diritto di provare la diversa composizione della
famiglia anagrafica del conduttore o subconduttore
rispetto a quella risultante dai registri anagrafici;
b) nonché
nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni eventualmente
sopravvenute nella composizione della famiglia anagrafica del conduttore o subconduttore dopo il 1o gennaio 1967, fino al definitivo
accertamento in sede di merito delle condizioni giustificative del vincolo.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.