ORDINANZA N. 24
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) anche in relazione alle
voci n. 42 e n. 44, lett. i della tabella all. 4 al d.P.R.
9 giugno 1975, n. 482; dell'art. 140 del detto testo unico e della voce 21 della
tabella all. 5 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482
(modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali
nell'industria e nell'agricoltura, all. nn. 4 e 5 al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124),
promossi con le ordinanze emesse il 29 maggio 1980 dal pretore di Macerata, il
17 settembre 1980 dal pretore di Roma, il 22 ottobre 1980 dal pretore di
Milano, il 9 gennaio 1981 dal pretore di Massa (due ordinanze), il 12 gennaio
1981 dal pretore di Ancona, il 30 gennaio 1981 dal tribunale di Vicenza, il 24
marzo 1981 dal pretore di Modena e il 30 marzo 1981 dal pretore di Cagliari,
rispettivamente iscritte ai nn. 573, 756 e 859 del
registro ordinanze 1980 ed ai nn. 108, 109, 189, 245,
336 e 427 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 291 e 352 del 1980 e nn. 56, 117, 186, 227 e 248 del 1981.
Visti gli atti di costituzione di Di
Giovannantonio Luigi, di Santopietro
Saverio e dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre
1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24,
35 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3
del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), anche in relazione alle
voci n. 42 e n. 44, lettera i, della tabella all. 4 al d.P.R.
9 giugno 1975, n. 482, nonché dell'art. 140 dello stesso testo unico e della
voce n. 21 della tabella all. 5 al d.P.R. n. 482 del
1975 (modificazioni ed integrazione alle tabelle delle malattie professionali
nell'industria e nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
del d.P.R. n. 1124 del 1965
é stata già decisa e dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del
1981 in riferimento agli artt.
3, 24 e 38, e con sentenza
n. 206 del 1974 in riferimento anche all'art. 35
della Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 140 del citato testo unico é stata dichiarata non fondata con la stessa sentenza n. 206 del 1974
e manifestamente infondata con ordinanza n. 205 del 1975;che questa Corte, con sentenze n. 127 del
1981 e n.
140 del 1981, ha escluso che il d.P.R. n. 482 del
1975 sia atto avente forza di legge, dichiarando inammissibili le questioni in
quelle occasioni sollevate;
che nelle ordinanze di rimessione
non sono stati addotti motivi nuovi, che inducano la Corte a modificare la
propria giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale della voce n. 21 della tabella allegato 5 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Ancona, con ordinanza in
data 12 gennaio 1981 (R.O. n. 189/1981);
b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt.
3, anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44, lettera
i, della tabella allegato 4 al d.P.R. n. 482 del
1975, e 140 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dai pretori di Macerata, con ordinanza in
data 29 maggio 1980 (R.O. n.
573/1980), di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1980 (R.O. n. 756/1980), di Milano, con ordinanza del 22
ottobre 1980 (R.O. n.
859/1980), di Massa, con ordinanze del 9 gennaio 1981 (R.O. nn. 108/1981 e
109/1981), di Modena, con ordinanza del 24 marzo 1981 (R.O. n. 336/1981), di Cagliari, con ordinanza del 30
marzo 1981 (R.O. n.
427/1981), e dal tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981
(R.O. n. 245/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino
DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -
Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1982.