Ordinanza n. 24 del 1982
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ORDINANZA N. 24

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44, lett. i della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482; dell'art. 140 del detto testo unico e della voce 21 della tabella all. 5 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, all. nn. 4 e 5 al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), promossi con le ordinanze emesse il 29 maggio 1980 dal pretore di Macerata, il 17 settembre 1980 dal pretore di Roma, il 22 ottobre 1980 dal pretore di Milano, il 9 gennaio 1981 dal pretore di Massa (due ordinanze), il 12 gennaio 1981 dal pretore di Ancona, il 30 gennaio 1981 dal tribunale di Vicenza, il 24 marzo 1981 dal pretore di Modena e il 30 marzo 1981 dal pretore di Cagliari, rispettivamente iscritte ai nn. 573, 756 e 859 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 108, 109, 189, 245, 336 e 427 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 291 e 352 del 1980 e nn. 56, 117, 186, 227 e 248 del 1981.

Visti gli atti di costituzione di Di Giovannantonio Luigi, di Santopietro Saverio e dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44, lettera i, della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, nonché dell'art. 140 dello stesso testo unico e della voce n. 21 della tabella all. 5 al d.P.R. n. 482 del 1975 (modificazioni ed integrazione alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 é stata già decisa e dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 in riferimento agli artt. 3, 24 e 38, e con sentenza n. 206 del 1974 in riferimento anche all'art. 35 della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 140 del citato testo unico é stata dichiarata non fondata con la stessa sentenza n. 206 del 1974

 e manifestamente infondata con ordinanza n. 205 del 1975;

che questa Corte, con sentenze n. 127 del 1981 e n. 140 del 1981, ha escluso che il d.P.R. n. 482 del 1975 sia atto avente forza di legge, dichiarando inammissibili le questioni in quelle occasioni sollevate;

che nelle ordinanze di rimessione non sono stati addotti motivi nuovi, che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della voce n. 21 della tabella allegato 5 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Ancona, con ordinanza in data 12 gennaio 1981 (R.O. n. 189/1981);

b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, anche in relazione alle voci n. 42 e n. 44, lettera i, della tabella allegato 4 al d.P.R. n. 482 del 1975, e 140 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dai pretori di Macerata, con ordinanza in data 29 maggio 1980 (R.O. n. 573/1980), di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1980 (R.O. n. 756/1980), di Milano, con ordinanza del 22 ottobre 1980 (R.O. n. 859/1980), di Massa, con ordinanze del 9 gennaio 1981 (R.O. nn. 108/1981 e 109/1981), di Modena, con ordinanza del 24 marzo 1981 (R.O. n. 336/1981), di Cagliari, con ordinanza del 30 marzo 1981 (R.O. n. 427/1981), e dal tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 30 gennaio 1981 (R.O. n. 245/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1982.