Ordinanza n.37 del 1981
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ORDINANZA N.37

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 (Autorizzazione al l'esercizio dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1979 dal Pretore di Portogruaro, nel procedimento civile Vertente tra Vivian Biagio e la Giunta regionale del Veneto, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Portogruaro ha sollevato in relazione agli artt. 23, 117 e ll9 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48, ai sensi del quale l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone del territorio regionale soggette a regime di caccia controllata e subordinata al possesso di un tesserino, rilasciato dagli organi competenti dietro versamento di una quota di partecipazione alle relative spese di gestione.

Considerato che nessuno si è costituito in giudizio; che la stessa questione avente ad oggetto norme di identico e analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza n. 148 del 1979;

che la stessa questione avente ad oggetto la norma ora denunziata, e norme di contenuto analogo, è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanze nn. 115 e 127 del 1980;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 16, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 148 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26/02/81.