Ordinanza n.115 del 1980
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ORDINANZA N.115

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 e dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio dell'attività venatoria) anche in relazione alla legge 16 maggio 1970, n. 281 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1978 dal pretore di San Donà di Piave nel procedimento civile vertente tra Di Pietro Pierurbano e la Regione Veneto, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 18 ottobre 1978;

2) ordinanza emessa il 9 marzo 1978 dal pretore di Chioggia nel procedimento civile vertente tra Lutto Lino ed altro e la Regione Veneto, iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979;

3) ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Alessandroni Fernando ed altri e la Regione Marche, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979;

4) ordinanza emessa il 9 dicembre 1978 dal pretore di Portogruaro nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mummolo Raffaele ed altri e la Regione Veneto, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 24 ottobre 1979;

5) ordinanza emessa il 28 febbraio 1979 dal pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Guidi Guido e la Regione Marche, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i pretori di San Dona di Piave, di Chioggia e Portogruaro hanno rispettivamente sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48, ai sensi del quale l'esercizio dell'attività venatoria, nelle zone del territorio regionale soggette a regime di caccia controllata, è subordinato al possesso di un tesserino, rilasciato dagli organi competenti dietro versamento di una quota di partecipazione alle relative spese di gestione;

che identica questione di legittimità costituzionale viene, con le ordinanze in epigrafe e in distinti giudizi, sollevata dal pretore di Ancona, riguardo all'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22: la quale ultima prescrive, al pari della censurata norma della legge della Regione Veneto, il possesso di un tesserino per l'esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della stessa legge, sono esclusivamente destinati all'attività venatoria nel territorio marchigiano;

considerato che, data l'identità della questione i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe vanno riuniti e congiuntamente decisi; che nessuno si è costituito in giudizio;

considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza n. 148 del 1979; che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 e dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. e già decisa con la sentenza n. 148 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16/07/80.