ORDINANZA N.67
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(limite di età pensionabile per le donne lavoratrici), in relazione all'art. 12
del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272,
così come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, pro mosso
con ordinanza, emessa il 21 ottobre 1977 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Reatti Luisa ed
altra e l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI per
l'istruzione professionale), iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'8 febbraio
1978.
Udito
nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza
21 ottobre 1977, debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'8 febbraio 1978, il pretore di Bologna ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'art. 11 legge 15 luglio 1966, n.
che detta ordinanza è stata emessa a seguito
dell'udienza del 19 ottobre 1977 fissata per raccogliere sommarie informazioni
onde provvedere sulla istanza, pur avanzata in una con i ricorsi di merito
dalle dipendenti, di reintegrazione di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., e
prima dell'udienza di discussione del merito fissata per il 2 dicembre 1977,
anteriormente alla quale il convenuto aveva depositato memoria il 18 ottobre
1977;
che il pretore ha ritenuto rilevante la questione di
costituzionalità sul riflesso che l'art. 18 dell'accordo collettivo del settore
prevede l'automatica risoluzione del rapporto all'atto in cui la donna ha
perfezionato i requisiti di età per aver diritto alla pensione di vecchiaia e
che, ove di dette norme fosse dichiarata l'illegittimità, sarebbe nulla la
clausola e, quindi, illegittimi i licenziamenti per essere stati essi adottati
nella carenza di alcuni dei motivi ritenuti giustificativi;
che avanti
considerato che l'apprezzamento di rilevanza, effettuato dal
giudice a quo, non può incontrare l'approvazione della Corte, la quale si è già
espressa in proposito con sentenza 103/1979 e ordinanza 104/1979,
perchè, anche se la clausola dell'accordo collettivo fosse nulla per la
dichiarata incostituzionalità delle norme di diritto, il licenziamento sarebbe
inidoneo a por fine al rapporto di lavoro sol se ai rapporti dedotti in
giudizio fossero applicabili le leggi 15 luglio 1966, n. 604 (art. 11) e 20
maggio 1970, n. 300 (art. 35); applicabilità, di cui il pretore non ha fornito
la dimostrazione;
che la restituzione degli atti si appalesa
opportuna anche per consentire alle parti e al giudice di verificare
l'incidenza della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903 (e segnatamente
dell'art. 4), in riferimento alla quale va ricordato il principio della parità
tra uomini e donne nel campo assistenziale affermato dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee nella sentenza 12 luglio
ordine di restituzione degli atti che, alla stregua di
quanto ritenuto nella richiamata sent. 103/1979
induce
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione
degli atti al pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA –
Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22/04/80.