ORDINANZA N. 104
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966,
n. 604 e dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (limite di età
pensionabile per le lavoratrici), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo
1977 dal pretore di Pavia nel procedimento civile vertente tra Zanardi Landi Gemma, Perotti Carla, la s.p.a. Necchi e
il Banco Ambrosiano, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1 giugno 1977.
Visti
gli atti di costituzione del Banco Ambrosiano, della società Necchi e di Perotti Carla, nonché
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi
l'avv. Gustavo Romanelli per la società Necchi ed il Banco Ambrosiano, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che al Pretore di Pavia proposero separati ricorsi, poi riuniti, Zanardi Landi Gemma e Perotti Carla, dipendenti
l'una della s.p.a. Necchi e l'altra del Banco
Ambrosiano (imprese che - asserisce il Pretore all'inizio della ordinanza di rimessione - occupavano più di trentacinque dipendenti), e
chiesero annullarsi i licenziamenti intimati dai datori di lavoro per aver esse
raggiunto il limite di età pensionabile (
Malgrado
le obiezioni dei datori di lavoro, il Pretore ha ritenuto non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto delle due
norme in riferimento agli artt. 3,37,2,4 e 35 Cost., con ordinanza 14 marzo 1977
(regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
148 del 1 giugno 1977; n. 179 reg. ord. 1977), con la
quale ha per contro respinto le istanze di reintegrazione ex art. 700 c.p.c. per difetto di fumus boni iuris.
Nel
provvedimento di rimessione si osserva, sul postulato
conflitto del combinato disposto delle due norme con gli articoli 3 e 37 Cost., che il trattamento
complessivamente riservato alla lavoratrice é discriminatorio poiché, se la
donna può godere anticipatamente del trattamento pensionistico, il non avere a
sua disposizione cinque anni di attività si riflette non solo sul quantum
percepito o percipiendo nel quinquennio, ma anche
sulle possibilità di carriera, che si consumano per le lavoratrici in tempo
sensibilmente più ridotto di quello riservato ai lavoratori.
Il
giudice a quo, poi, giustifica il contrasto ipotizzato tra il combinato
disposto delle norme impugnate e gli artt. 4 e 35
Cost. con la considerazione che il lavoro é funzionalizzato
non solo al percepimento di un compenso, ma anche
alla realizzazione della personalità umana. Nessuna spiegazione é, invece,
offerta dell'ipotizzato contrasto della ripetuta normativa con l'art. 2 Cost.
Avanti
Il
Banco eccepisce la inammissibilità di questioni
d'illegittimità di combinati disposti sul riflesso che il controllo di
costituzionalità non potrebbe coinvolgere se non singole disposizioni; ravvisa
poi la ratio dell'art.
Delle
attrici si é costituita la sola Perotti con memoria
27 ottobre 1978 (peraltro presentata fuori termine) in cui ha aderito alla
motivazione del Pretore.
Ha
spiegato intervento
Alla
pubblica udienza del 27 giugno 1979, nel corso della quale ha svolto la
relazione il giudice Andrioli, sono comparse le difese
dei datori di lavoro, che hanno rapidamente illustrato le già svolte deduzioni
e conclusioni, e i 'Avvocatura generale dello Stato, la quale, richiamato
l'atto d'intervento, ha accennato alla opportunità di verificare l'incidenza, sulla questione, della sopravvenuta legge 903/1977.
Considerato
che il Pretore di Pavia, a differenza degli altri giudici, le cui ordinanze han dato vita agli altri procedimenti assegnati per la
trattazione alla stessa udienza del 27 giugno
Né
al fine di rendere superflua la restituzione degli atti potrebbe questa Corte
ipotizzare che la sussistenza di più di trentacinque dipendenti, in complessi
delle dimensioni del Banco Ambrosiano e della s.p.a. Necchi,
rappresenti una di quelle nozioni di fatto, che, per
rientrare nella comune esperienza, non egent probatione (art. 115, comma secondo, c.p.c.) perché, anche a mandar per buona l'ipotesi, questa
Corte non potrebbe sostituirsi al Pretore di Pavia nello svolgere quel giudizio
di rilevanza nel quale può essere senza uopo di prova utilizzato il fatto, in
ipotesi corroborato dalla comune esperienza.
Né
questa Corte, sempre al fine di evitare ulteriore restituzione di atti al
giudice a quo, può esimersi dal segnalare il dubbio sul se la disputa insorta
sui rapporti tra gli artt. 11 legge 604/1966 e 35 legge 300/1970 non si dispieghi anche sulla
consistenza quantitativa dei dipendenti, quale presupposto della stabilità del
rapporto (oltreché della distinzione tra
reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale).
Ma
altra ragione di rimessione degli atti al Pretore
sorge dalla ultima, in ordine di tempo, allegazione della Presidenza del Consiglio
dei ministri sulla incidenza della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903,
il cui art. 4 non si limita ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in
possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera fino agli
stessi limiti di età previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di
lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia (comma primo), ma soggiunge che per le
lavoratrici, che alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977)
prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere
diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dall'onere della comunicazione
al datore di lavoro (comma secondo).
Orbene,
le ricorrenti, al 18 dicembre 1977, più non prestavano attività lavorativa, ma
non va lasciato in ombra che al recesso ad nutum dei datori di lavoro, consecutivo
all'acquisizione del diritto delle lavoratrici alla pensione, hanno
Non
rientra nelle funzioni istituzionali di questa Corte scrutinare se la ipotizzata equiparazione delle due situazioni, la cui postulazione nulla ha da vedere con la individuazione della
efficacia nel tempo del primo Comma dell'art. 4, sia conforme all'ordinamento
inteso nel pregnante senso reso palese dall'art. 12 disp.
prel. C.C.; la quale
equiparazione, se constatata dal giudice a quo nel rispetto delle direttive
impartite all'interprete dall'art. 12 disp. prel. c.c., renderebbe irrilevante
la denuncia di incostituzionalità. Tale operazione interpretativa - é appena il
caso di rilevarlo - Compete ai giudici investiti delle singole controversie di
lavoro.
PER QUESTI MOTIVI
ordina
la restituzione degli atti al Pretore di Pavia, che con l'ordinanza 14 marzo
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio
ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 1° agosto 1979.