SENTENZA N. 103
ANNO
1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15
luglio 1966, n.
1)
ordinanza emessa il 28 marzo 1977 dal pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra Eberlein Ilse e S.p.a. Italnoleggio Cinematografico, iscritta al
n. 266 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 190 del 13 luglio 1977;
2)
ordinanza emessa il 18 novembre 1977 dal pretore di Genova nel procedimento
civile vertente tra Vassallo Esilde, Torre Maria e l'Industria Italiana Petroli
e
3)
ordinanza emessa l'8 dicembre 1977 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Fortunati Iade e Unidal S.p.a., iscritta al n. 113 dal
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 121 del 3 maggio 1978;
4)
ordinanza emessa il 21 dicembre 1977 dal pretore di Bologna nel procedimento
civile vertente tra Gnudi Irene e S.a.s. Piazza, iscritta al n. 135 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 128 del 10 maggio 1978.
Visto
l'atto di costituzione della società Italnoleggio Cinematografico nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Vengono
all'esame della Corte incidenti di costituzionalità, che coinvolgono non solo
la normativa sul licenziamento di lavoratrici che hanno raggiunto l'età
pensionabile, ma anche l'ammissibilità, sotto vari profili, di provvedimenti
d'urgenza sollecitati, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., al fine di assicurare gli
effetti di sentenze di eventuale accoglimento delle domande delle lavoratrici.
Più
precisamente.
1.
- Eberlein Ilse propose ricorso ex art. 414 c.p.c. al pretore di Milano
chiedendo annullarsi il licenziamento, intimatole il 14 dicembre 1976 dal
datore di lavoro Italnoleggio Cinematografico per aver essa raggiunto il limite
dell'età pensionabile, e disporsi la sua reintegrazione, a sensi dell'art. 18
legge 300/1970, nel posto di lavoro, sollevando questione d'incostituzionalità
dell'art. 11 legge 604/1966 in relazione all'art. 9 r.d.l. 636/1939, così come
modificato dall'art. 2 legge 218/1952. Propose
Il
pretore, disattesa la istanza ex art. 700 per difetto di fumus boni iuris, ha identificato i parametri di costituzionalità
negli artt. 3 e 37 e non anche nell'art. 4 Cost. perché l'art. 11 non limita il
diritto al lavoro, e nell'art. 38, che disciplina il diritto all'assistenza in
alcun modo pregiudicato, ed ha precisato che il diverso tempo del
licenziamento, il quale non toccherebbe la diversa età pensionabile, non é
giustificato dalla minore resistenza fisica della donna né dalla funzione
familiare preclusa all'uomo.
Avanti
É
intervenuta
Alla
pubblica udienza del 27 giugno 1979, nel corso della quale il Giudice Andrioli
ha svolto la relazione, l'Avvocatura generale dello Stato ha ravvisato
l'opportunità della restituzione degli atti al giudice a quo onde questi verifichi la incidenza sulla questione prospettata,
della sopravvenuta legge 903/1977. Non é comparso il datore di lavoro.
2.
- Il pretore di Genova, disposta la riunione delle controversie individuali di
lavoro, promosse l'una da Vassallo Esilde contro la s.p.a. Industria Italiana
Petroli e l'altra da Torre Maria contro la s.p.a. Italsider, ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 11, comma primo, legge 15 luglio 1966, n. 604,
12 (rectius 9) r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (conv. in legge 6 luglio 1939, n.
1272) e 2 legge 4 aprile 1952, n.
Premesso
che
Questa
combinazione normativa ha ritenuto il pretore in contrasto con gli artt. 3 e
37, malgrado l'opposto giudizio reso in ben nota sentenza di questa Corte il
cui riesame ha sollecitato, stante "lo sviluppo dei servizi sociali e
dell'impegno degli enti locali sull'argomento, il mutamento dei rapporti tra i
settori industriale e commerciale, da una parte, e il settore terziario
dall'altra, il consolidarsi di una struttura familiare a ruoli paritari e in
una parola il rafforzamento della tendenza ad una presenza più cospicua delle
donne nelle occupazioni lavorative".
I
parametri costituzionali, alla stregua dei quali deve essere saggiata la realtà
sociale e normativa sulla posizione della donna nella società e nella famiglia,
nuova rispetto alla quale
Ragionata
nel modo che si é visto la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità
del combinato disposto, lo stesso pretore, cui una delle lavoratrici (
Sebbene
la ordinanza 18 novembre 1977 sia stata regolarmente notificata e comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell'8 marzo 1978 (n. 603 Reg. ord.
1977), nessuno si é costituito avanti questa Corte né ha spiegato intervento
Alla
pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.
3.
- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. Fortunati Iade, assumendo di essere stata
licenziata, sotto la data del 31 ottobre 1977, dalla s.p.a. Unidal (già
Alemagna) per raggiungimento dell'età pensionabile, chiese dichiararsi la
nullità del licenziamento per violazione degli artt. 3 e 37 Cost., e disporsi
la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge 300/1970 e, in via
d'urgenza, ex art. 700 c.p.c.
All'udienza
fissata, ai sensi degli artt. 689 e 702 c.p.c., per la assunzione di sommarie
informazioni comparve anche la resistente la quale obiettò di aver esercitato
il recesso in virtù dell'art. 11 legge 604/1966 e, pertanto, contestò che
potesse essere emanato alcun provvedimento d'urgenza.
Il
pretore non ha concesso la sollecitata misura cautelare per difetto di fumus boni iuris, ma ha sollevato
d'ufficio e ritenuto non manifestamente infondata la questione
d'incostituzionalità dell'art. 11 comma primo, legge 604/1966, in relazione
all'art. 12 (rectius 9) r.d.l.
636/1939 e con riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.
Sebbene
l'ordinanza, nella quale si rinvia ad argomenti svolti in precedenti
provvedimenti dallo stesso pretore, sia stata regolarmente notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 3 maggio 1978 (n.
113 reg. ord. 1978), nessuno si é costituito avanti questa Corte, né
Alla
pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.
4.
- Con ricorso, infine, depositato nella cancelleria della pretura di Bologna il
12 dicembre 1977, Gnudi Irene chiese ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di essere
reintegrata d'urgenza nel posto di lavoro, di cui era stata privata dalla
datrice di lavoro s.a.s. Piazza, che l'aveva licenziata per raggiunto limite di
età pensionabile; nello stesso ricorso l'attrice sollevava questione di
costituzionalità dell'art. 11 1egge 604/1966, in relazione all'art. 12 r.d.l. 636/1939,
così come modificato dall'art. 2 legge 218/1952, in riferimento all'art. 3
commi primo e secondo, 4 comma primo, 37 comma primo, e 38 comma secondo, della
Costituzione.
Fissata
per l'assunzione di sommarie informazioni sulla richiesta misura cautelare
l'udienza del 19 dicembre 1977, alla quale é comparsa anche la resistente, che
non ha mancato di controdedurre anche sulla questione di costituzionalità, il
pretore, con ordinanza 21 dicembre 1977, regolarmente comunicata e notificata,
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 10 maggio (n. 135 reg. ord.
1978), ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità dell'articolo 11 1egge 604/1966, in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, così come
modificato dall'art. 2 legge 218/ 1952, disponendo la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e adottando gli altri provvedimenti conseguenziali;
in applicazione degli artt. 700 segg. c.p.c. ha ordinato alla s.a.s. Piazza di
reintegrare immediatamente nel posto di lavoro (o in altro equivalente)
A
sostegno della dichiarazione di non manifesta infondatezza della sollevata
questione d'illegittimità, il giudice a quo ha osservato che il fondamento
sociologico dell'anticipato pensionamento della donna, sancito dalla normativa
del 1939, che fa leva sulla minore resistenza fisica della stessa, é il
carattere generalmente più dequalificato di tale lavoro, laddove
Avanti
questa Corte nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento
Alla
pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto
1.
- Data l'identità e, comunque, la connessione delle questioni prospettate, si
appalesa opportuna la riunione dei quattro procedimenti.
Sebbene
la disciplina dei provvedimenti d'urgenza, di cui agli artt. 700 e 702 c.p.c.,
si intrecci in vario modo con le norme di diritto sostanziale, la cui
conformità a precetti costituzionali viene posta in dubbio, il solo pretore di
Genova - il quale era pur investito del merito e della controversia Torre
Italsider, in riferimento alla quale e alla controversia connessa
Vassallo-Industria Italiana Petroli ha sollevato questione di costituzionalità
del combinato disposto degli artt. 11 legge 604/1966 e 9 r.d.l. 616/1939 - ha
portato all'esame di questa Corte la questione di costituzionalità dell'art.
La
questione così come prospettata é irrilevante perché non l'art. 700 (venuto
alla luce in un contesto normativo, che annoverava sporadico esempio di leggi
sopraordinate e, comunque, ignorava il controllo accentrato di costituzionalità
delle stesse) ma gli artt. 23 e 24 legge 11 marzo 1953, n. 87, che regolano il
rilievo incidentale delle questioni di legittimità costituzionale, potrebbero
frapporre ostacolo alla delibazione di tali questioni ad opera del giudice,
chiamato a provvedere su istanza di provvedimenti d'urgenza.
Ove
la vigente legislazione non consenta allo stato di adottare provvedimenti
urgenti, volti ad assicurare provvisoriamente effetti di sentenza di
accoglimento, dipendenti dalla fondatezza di prospettate questioni di
legittimità di norme costituenti la necessaria premessa maggiore delle sentenze
stesse, forma oggetto di interpretazione degli artt. 23 e 24 legge 87/1953 lo
scioglimento del dubbio se le or accennate disposizioni precludano il rilievo
di questioni di costituzionalità, interessanti il merito della causa, quando
l'istanza ex art. 700 sia proposta a) prima dell'inizio del giudizio di merito
ovvero b) in una con la domanda introduttiva del giudizio di merito e c) nel
corso di questo.
2.
- L'or delineata operazione interpretativa dovrebbe essere svolta da questa
Corte allo scopo di verificare l'ammissibilità degli incidenti di legittimità costituzionale,
insorti nelle controversie Eberlein- Italnoleggio Cinematografico, Fortunati
Unidal e Gnudi- s.a.s. Piazza, se preliminare a tale verifica non si
appalesasse l'accertamento, nei tre procedimenti, e per le controversie di
merito riunite dal pretore di Genova, del primo dei requisti previsti nell'art.
11 legge 300/1970; si vuol dire l'impiego, da parte dei cinque datori di lavoro
resistenti, di non meno di trentacinque dipendenti.
I
giudici a quibus non hanno avvertito
che il rilievo della questione di legittimità dell'art. 11 legge 604/1966 non
si risolve in perditempo sol se si accerti che il datore di lavoro, che ha
proceduto al licenziamento di lavoratrici cinquantacinquenni, impieghi non meno
di trentacinque dipendenti, né al fine di colmare la lacuna dei provvedimenti
di rimessione giova assumere che tale consistenza numerica in complessi del
tipo dell'Italsider e dell'Unidal é nozione di fatto che per rientrare nella
comune esperienza non deve formare oggetto di prove ritualmente proposte perché
il giudice la ponga a base della decisione (art. 115 comma secondo c.p.c.): una
cosa é la prova e altra é il giudizio, che nelle ordinanze in discorso é del
tutto mancato, né questa Corte può sostituirsi ai giudici a quibus
nell'accertamento della rilevanza della questione di costituzionalità sulla
base della ipotizzata notorietà dell'impiego di più di trentacinque dipendenti.
Ad
evitare, poi, ulteriori restituzioni di atti converrà che i giudici verifichino
se la disputa sul rapporto tra l'art. 11 legge 604/1966 e l'art. 35 legge
300/1970, sinora sviluppata sulla distinzione tra reintegrazione obbligatoria e
reintegrazione reale, non abbia ragione di estendersi, in veste di presupposto
di rilevanza, anche alla questione di legittimità che ne occupa.
3.
- Altra non meno significativa ragione induce questa Corte a disporre la
restituzione degli atti: trattasi della incidenza della sopravvenuta legge 9
dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne, ad
escludere la quale non basta il primo comma dell'art. 4, perché ammonisce il
secondo comma di questo articolo che "per le lavoratrici che alla data di
entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur
avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia si
prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al precedente
comma".
Non
consta che alcuna delle cinque ricorrenti prestasse al 18 dicembre 1977
attività lavorativa (la sola Gnudi é stata reintegrata con provvedimento d'urgenza
che peraltro porta la data del 21 dicembre 1977) ma tutte hanno reagito al
recesso ad nutum dei datori di lavoro
facendo valere il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno d'età, e, se non
rientra nelle funzioni istituzionali di questa Corte verificare se la posizione
delle cinque lavoratrici, le quali potrebbero invocare a proprio favore il
carattere dichiarativo della pronuncia di nullità del licenziamento e il ius superveniens, sia da inquadrare
nella fattispecie descritta nel secondo comma dell'art. 4, é sufficiente a
procrastinare il giudizio sulla proposta questione d'incostituzionalità delle
norme, sulla base delle quali sono stati praticati i licenziamenti, la
necessità di consentire ai pretori di Milano e di Genova di svolgere la prospettata
indagine, che, se definita in senso favorevole alle ricorrenti, renderebbe
superfluo l'esame delle ripetute questioni di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
Riuniti
i quattro procedimenti
1.
- Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di costituzionalità
dell'art. 700 c.p.c., sollevata dal pretore di Genova con la ordinanza 18
novembre
2.
- Ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano, di Genova e di
Bologna, che hanno sollevato altre questioni di costituzionalità con le
ordinanze menzionate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte Gostituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 1° agosto 1979.