SENTENZA N.43
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21 (norme riguardanti
i contratti e gli assegni biennali di cui agli artt. 5 e 6
del d.l. 1o ottobre 1973, n. 580) e degli artt. 5 e 6 d.l. 1o ottobre
1973, n.580, convertito con modificazioni in legge 30
novembre 1973, n. 766 (misure urgenti per l'Universita)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24
aprile 1978 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Poppi Kruta Laura ed altri e l'Università degli studi di Bologna,
iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 2 novembre 1978;
2)
ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal Pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Andreoni Vincenza ed altri e
l'Università degli studi e il
Politecnico di Milano, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'8 novembre
1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il
Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1.- I giudici a quibus
dubitano entrambi della legittimità costituzionale per contrasto con gli artt.
3, primo comma, e 36, primo comma, Cost. dell'art. 1, terzo comma, della legge
4 febbraio 1977, n. 21, nella parte in cui esclude che ai laureati titolari di
contratti quadriennali stipulati con le Università statali o di
assegni biennali di formazione scientifica e didattica spettino le quote
di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959 n. 324.
A giudizio del solo
Pretore di Milano, la norma denunziata contrasterebbe, altresì, con gli artt.
4,9, primo comma, e 33, primo comma, Cost., ed il
dubbio di costituzionalità, con riferimento a tutti i parametri richiamati,
investirebbe anche gli artt. 5 e 6 del decreto legge 1o ottobre 1973, n. 580,
convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, rispetto ai
quali l'art. 1 della legge n. 21 del 1977 avrebbe valore interpretativo.
2. - Le due cause,
discusse congiuntamente alla pubblica udienza del 24 ottobre 1979, possono
essere riunite e decise con unica sentenza, stante la
sostanziale identità del loro oggetto.
3. - Preliminarmente
occorre verificare se sia ammissibile la questione di legittimità
costituzionale che il Pretore di Milano, adito quale giudice del lavoro ex art.
700 c.p.c., ha sollevato dopo che gli enti
universitari convenuti avevano proposto ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione.
Sul punto,
La questione sollevata dal
Pretore di Milano con l'ordinanza 14 aprile 1978, deve, pertanto, essere
dichiarata inammissibile, non essendo quel giudice più legittimato a compiere
atti del procedimento dopo che era stato proposto regolamento preventivo di
giurisdizione, e non essendo la dedotta questione di costituzionalità
riferibile a norma da applicare per il compimento di alcuno degli < atti
urgenti > di cui all'art. 48 c.p.c.
4. - Questione di
legittimità costituzionale sostanzialmente identica, ancorché limitata all'art.
1, terzo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21 e in
riferimento ai soli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, Cost., viene
sollevata, con ordinanza 24 aprile 1978, dal Pretore di Bologna, anch'egli adito
quale giudice del lavoro con ricorsi ex art. 700 del codice di procedura
civile.
Tale
questione che ha, ormai, effetti circoscritti posto che, con il d.l. n. 817 del 1978 convertito in legge 19 febbraio
1979, n. 54, sono state attribuite ai contrattisti ed
assegnisti universitari, con decorrenza dal 1o
gennaio 1979, le indennità delle quali si discute non è fondata.
L'assunto del giudice a
quo, a detta del quale, ritenuti di pubblico impiego i rapporti con le
Università sia dei contrattisti che degli assegnisti, violerebbe il principio di uguaglianza la
previsione del trattamento economico ad essi riservato, in quanto diverso e
meno favorevole di quello garantito agli altri dipendenti dell'Università, non
può essere condiviso.
Infatti, quand'anche la premessa
dalla quale muove il Pretore di Bologna fosse
assolutamente indiscutibile ed i rapporti in esame fossero da qualificarsi
entrambi di pubblico impiego in contrasto con l'orientamento del Consiglio di
Stato (Sezione prima, parere n. 515/75 del 30 aprile 1976) che per gli assegnisti ha escluso finanche l'esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato con le Università , non potrebbe da ciò solo dedursi
l'obbligo del legislatore di equiparare rigidamente, in ogni sua componente e
con i medesimi meccanismi, il trattamento retributivo dei contrattisti
ed assegnisti a quello degli altri dipendenti nella
specie, docenti dell'Università, quasi che non fossero legittimamente
ipotizzabili nell'ambito del pubblico impiego trattamenti retributivi
differenziati in ragione delle peculiari caratteristiche dei rapporti ai quali
ineriscono.
Vero è che il trattamento
retributivo del quale si discute si diversifica da quelli spettanti al restante
personale universitario non soltanto per la mancata previsione, qui censurata,
di talune indennità (l'assegno integrativo e l'aggiunta di famiglia), ma anche
perchè diversa è la determinazione della stessa retribuzione base.
Il trattamento complessivo
così differenziato si giustifica con il rilievo che si tratta di rapporti
limitati nel tempo e caratterizzati, per quanto concerne i contrattisti,
dalla compre senza di esigenze di formazione scientifica del contrattista stesso e di doveri di prestazioni
nell'interesse dell'Università, con un impegno, per quest'ultimo aspetto,
limitato a metà della giornata, per tre giorni settimanali e consistente in
attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di
esercitazioni senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e
nella valutazione degli studenti (art. 5 d.l. 1o ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766). Si tratta, all'evidenza, di un
rapporto con caratteristiche peculiari non riscontrabili nei rapporti
dell'Università con gli altri suoi dipendenti e tali da escludere quella
sostanziale eguaglianza di situazioni dalla quale soltanto può dedursi la
irrazionalità e quindi l'illegittimità di trattamenti differenziati.
Relativamente agli assegnisti e, poi, agevole osservare che secondo il modello
legislativo (restando estranea al presente giudizio la valutazione della sua
applicazione pratica eventualmente difforme) la concessione dell'assegno è
finalizzata esclusivamente alla formazione scientifica e didattica dei giovani
laureati senz'obbligo di prestazioni lavorative nell'interesse dell'Università
stessa.
E' da escludere, pertanto,
che differenziazioni parziali nascenti in un sistema normativo complessivo non
soltanto retributivo fortemente
differenziato possano, di per sè, ritenersi contrarie
al principio di uguaglianza.
Neppure sussiste
violazione dell'art. 36, primo comma, Cost.
Basterà ferma la
distinzione sopra fissata ricordare che l'esigenza di una retribuzione <
sufficiente > non comporta certamente l'obbligo di meccanismi di adeguamento particolari, tanto meno per figure di
lavoratori < transitori > come i contrattisti.
La stessa durata temporale del contratto e la possibilità concretamente verificata
con la legge n. 21 del 1977 di maggiorazioni dell'originario importo dei
contratti (nonché degli assegni) sta a dimostrare che
il legislatore ben può adeguare la retribuzione alle variazioni nel costo della
vita con interventi adottati di volta in volta senza essere vincolato
all'adozione di meccanismi automatici.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto legge 1o
ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, in legge 30 novembre 1973,
n. 766, e dell'art. 1, comma terzo, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, per
contrasto con gli artt. 3, 4, 9, primo comma, 33, primo comma e 36, primo
comma, Cost., sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza 14 aprile 1978;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 4
febbraio 1977, n. 21, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, Cost.,
sollevata dal Pretore di Bologna con ordinanza 24 aprile 1978.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele
ROSSANO – Antonino DE STEFANO –
Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.