SENTENZA N. 221
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa l'11
aprile 1970 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Cioni
Giuseppe e l'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, iscritta al n. 306
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 286 dell'11 novembre 1970.
Visti gli atti
di costituzione dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore Costantino
Mortati;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Il
pretore di Firenze, con ordinanza emessa l'11 aprile 1970, nel corso di un
procedimento civile promosso da Giuseppe Cioni contro l'Arcispedale di Santa
Maria Nuova di Firenze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui provvede in
ordine al "rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con
datori di lavoro privati o con enti pubblici", qualora per enti pubblici
si dovessero intendere solo gli enti pubblici economici, in riferimento agli
artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione.
Tale
interpretazione restrittiva deriva dalla sentenza 23 maggio 1969, n. 1811, con
cui la Corte di cassazione ha affermato il principio che il dipendente a
contratto d’ente pubblico non economico, il quale voglia fare accertare
l'illegittimità del licenziamento per inesistenza di giustificato motivo, deve
proporre la domanda al giudice amministrativo e non al pretore.
Il giudice a
quo, pur non condividendo una simile interpretazione, ritiene che la
delimitazione, ormai di fatto operante, dell'ambito della legge ai soli enti
pubblici economici determini una disparità di trattamento giurisdizionale tra
dipendenti egualmente privi della garanzia della stabilità del rapporto di
lavoro, a seconda che il loro datore di lavoro sia un ente pubblico economico
ovvero un ente pubblico non economico. Sarebbe pertanto violato il principio
costituzionale d’eguaglianza, il quale non sembra consentire che fra due
lavoratori che si trovino nella stessa sostanziale situazione d’instabilità del
posto di lavoro, uno possa ottenere giustizia presso il giudice più vicino, col
rito più agile che si conosca, mentre l'altro debba ricorrere al Consiglio di
Stato, con tutte le contrapposte implicazioni, cui va aggiunta quella della
perdita di un grado di giudizio.
Il pretore di
Firenze inoltre sottolinea che, se la citata sentenza della Cassazione ha per
ora riflessi diretti e immediati solo in punto di giurisdizione,
l'interpretazione così accolta potrebbe avere in secondo tempo effetti anche
sul piano sostanziale, in quanto sarebbe possibile, data la premessa, pervenire
all'affermazione del principio che la tutela accordata dalla legge n. 604
spetti soltanto, per il medesimo criterio discriminante, ai dipendenti degli
enti pubblici economici e non anche a quelli degli altri enti pubblici.
Il pretore ha
anche richiamato il principio del giudice naturale nonché i precetti di cui
agli artt. 4, 35 Cost., i quali conterrebbero un preciso indirizzo a favore del
lavoratore, indubbiamente contrastato dalla soluzione interpretativa dell'art.
1 della legge n. 604 del 1966 data dalla Corte suprema.
L'anzidetta
questione é stata sollevata dopo che l'ente convenuto aveva proposto ricorso
per regolamento preventivo di giurisdizione. Il pretore ha in proposito
osservato che un simile ricorso non priva il giudice di merito del potere di
decidere, condizionando soltanto la validità degli atti compiuti al
riconoscimento della giurisdizione da parte delle sezioni unite della
Cassazione. Ha anche rilevato che la questione di legittimità costituzionale
deve ritenersi pregiudiziale ad ogni altra, potendosi dubitare in caso
contrario della costituzionalità dell'art. 41 del codice di procedura civile
che prevede e disciplina il regolamento preventivo di giurisdizione.
2. -
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale.
Si é
costituito l'Arcispedale di Santa Maria Nuova, rappresentato e difeso dall'avv.
Lucia Bracco deducendo in primo luogo l'inammissibilità della questione ed in
subordine la sua infondatezza.
Quanto
all'eccezione processuale si osserva che il giudice a quo ha emesso l'ordinanza
di remissione dopo che il convenuto aveva proposto regolamento preventivo di
giurisdizione, quando, cioé, da un lato il procedimento sarebbe stato sospeso
di diritto, in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di
cassazione, e dall'altro il pretore non avrebbe avuto più modo di pronunziarsi
sulla propria competenza giurisdizionale.
In ogni caso
la questione proposta sarebbe irrilevante sia per il motivo appena esposto, sia
perché il pretore nega di poter condividere l'interpretazione data dalla
Cassazione contro cui solleva questione di legittimità costituzionale, sia
perché comunque la competenza funzionale del pretore sarebbe esclusa in
controversie come quella di specie relative non al licenziamento, ma alla corresponsione
dell'indennità d’anzianità.
Passando al
merito della questione, l'Arcispedale nega il contrasto tra la norma denunziata
e gli artt. 3, 4, 25 e 35 Cost. in base alle seguenti considerazioni.
In primo
luogo, non sussisterebbe l'asserita violazione del principio d’eguaglianza
essendo obiettivamente diverse le rispettive situazioni giuridiche poste alla
base del criterio discriminativo della giurisdizione, nei rapporti di lavoro
con enti pubblici economici e non economici (art. 429 n. 3 cod. proc. civ.).
D'altro canto
sarebbe la stessa Carta costituzionale ad attribuire alla giurisdizione del
Consiglio di Stato, nelle particolari materie indicate dalla legge, la
cognizione di diritti soggettivi e non solo d’interessi legittimi.
Nella specie
pertanto giudice naturale sarebbe il Consiglio di Stato ed una disparità di
trattamento verrebbe a verificarsi rispetto a tutti gli altri dipendenti d’enti
pubblici non economici, se fosse accolta la tesi che giudice delle controversie
dei dipendenti a contratto sia invece il pretore. Infine, l'unicità del grado
di giudizio non comporterebbe alcuna disparità di trattamento, essendo questa
la regola generale in materia di pubblico impiego.
3. - Nel
presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Anche
l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità della questione, poiché, essendo stato
proposto dal convenuto regolamento di giurisdizione, il pretore avrebbe dovuto
sospendere il processo con ordinanza non impugnabile, a norma dell'articolo 367
del codice di procedura civile. La sospensione, secondo la giurisprudenza ormai
consolidata della suprema Corte, opererebbe di diritto non essendo consentito
al giudice di derogarvi; egli invero, sino alla sentenza delle sezioni unite,
sarebbe spogliato della potestas iudicandi ed in questa dovrebbe ritenersi
compresa anche il potere del giudice di pronunciarsi in merito alla rilevanza
della questione di legittimità costituzionale.
In subordine
la difesa dello Stato chiede che la questione venga dichiarata infondata dato
che la diversità di tutela giurisdizionale (giudice amministrativo anziché
giudice ordinario) accordata dalla legge n. 604 del 1966 ai dipendenti d’enti
pubblici non economici troverebbe una giustificazione razionale proprio nella
diversa struttura giuridica di questi enti rispetto a quelli economici. Questi
ultimi infatti esercitano un'attività imprenditoriale diretta alla produzione
di beni o di servizi o intermediaria negli scambi ponendosi sullo stesso piano
con i privati svolgenti analoghe attività, allo scopo di realizzare
direttamente un fine di lucro ed indirettamente una finalità pubblica.
Quanto,
infine, alla pretesa violazione del principio d’eguaglianza sul piano sostanziale,
suggerita dal pretore di Firenze sulla base di una possibile interpretazione
discriminatrice della legge n. 604 in danno dei dipendenti degli enti pubblici
non economici, una siffatta questione non sarebbe prospettabile. Infatti, non
sussistendo allo stato alcuna interpretazione giurisprudenziale in tal senso,
apparirebbe fuori di luogo sostenere la violazione del precetto costituzionale
invocato.
4. - Nelle
memorie successivamente depositate l'Arcispedale di Santa Maria Nuova, dopo
aver ribadito le precedenti eccezioni e difese, sottolinea che nelle more del
giudizio é entrata in vigore la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che; istituendo
i tribunali amministrativi regionali, garantisce un doppio grado di
giurisdizione per controversie come quella di specie. Anche sotto questo
ulteriore e nuovo profilo la questione dovrebbe ritenersi infondata.
Considerato
in diritto
1. - Il
pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966 (che richiede la giusta causa per la
validità dei licenziamenti individuali dei prestatori d'opera nei rapporti a
tempo indeterminato), nella parte in cui viene a limitare, secondo
l'interpretazione datane dalla Cassazione, la competenza pretorile a conoscere
delle controversie derivanti dall'applicazione della legge stessa solamente
quando riguardano dipendenti da enti pubblici economici, escludendola nei
confronti di quelli appartenenti ad altri enti pubblici, con conseguente
violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto induce a carico di questi
ultimi l'onere di far ricorso a rimedi giurisdizionali meno rapidi e più
dispendiosi, e con violazione altresì degli artt. 4, 25 e 35 della
Costituzione. Ritiene il pretore di essere abilitato a sollevare la detta questione
(rilevante per il giudizio di merito) nonostante fosse stato in precedenza
proposto dall'ente convenuto ricorso per regolamento di giurisdizione, poiché,
mentre tale ricorso non determinerebbe l'automatica sospensione del corso della
causa, la questione stessa deve ritenersi logicamente antecedente e prevalente,
in quanto pregiudiziale, rispetto ad ogni altra.
2. - Le
deduzioni dell'ordinanza per ultimo riferite circa la ammissibilità della
questione non sono da accogliere. Infatti risulta dagli artt. 41 e 367 del
codice di procedura civile che la proposizione del ricorso alle sezioni unite
della Cassazione, per lo stesso carattere preventivo da essa rivestito, obbliga
il giudice davanti a cui pende la causa a disporre, con ordinanza non
impugnabile, l'immediata sua sospensione. Non é il caso di indugiare sui dubbi
prospettati dal giudice a quo circa l'automaticità della sospensione e la sorte
degli atti che fossero compiuti in deroga all'obbligo di disporre la
sospensione stessa, poiché, comunque tali rilievi si apprezzino, é certo che il
ricorso spoglia il giudice stesso d’ogni competenza a conoscere o a disporre
della o sulla questione giurisdizionale. Non é dubbio che richiedere alla Corte
una pronuncia sulla eccezione di costituzionalità costituisce atto d'esercizio
di quella competenza, che é invece precluso.
Ciò ai sensi
del citato art. 41, in ordine al quale non é stata sollevata alcuna eccezione d’incostituzionalità,
tale non potendosi ritenere il generico accenno contenuto solo nella motivazione
dell'ordinanza in forma del tutto eventuale e senza alcuna indicazione delle
norme costituzionali cui la disposizione stessa contrasterebbe.
Il carattere
pregiudiziale attribuito alla eccezione stessa avrebbe giustificato la sua
proposizione in limine litis, e comunque anteriormente al ricorso per
regolamento. Ma, una volta intervenuto quest'ultimo, il potere ad essa relativo
deve ritenersi trasferito alla Corte di cassazione.
Da quanto
precede si deve argomentare anche il difetto di rilevanza dato che la pronuncia
che la Corte emanasse sulla questione nessun effetto potrebbe avere
sull'ulteriore corso del giudizio avanti al pretore. Infatti la prosecuzione
del medesimo si renderebbe possibile esclusivamente in virtù del riconoscimento
della giurisdizione che fosse fatto da parte della suprema Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile, perché sollevata dopo la proposizione di ricorso per regolamento
di giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), proposta
con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 4, 25 e 35
della Costituzione.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in
cancelleria il 30 dicembre 1972.