ORDINANZA N.41
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale), modificato dall'art.
2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza emessa l'8
novembre 1975 dal Pretore di Asiago, nel procedimento penale a carico di Dorrico Ivo ed altra, iscritta al n. 1 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del
10 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il
Giudice relatore Oronzo Reale.
Rilevato che con
l'ordinanza citata in epigrafe è stata sol levata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo
modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella parte in cui
prevede una pena inferiore a quella comminata per il reato di guida senza
patente per chi consente la guida di un proprio veicolo ad un terzo sprovvisto
di patente di guida; che si è avuto intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato;
ritenuto che la questione è stata sollevata sotto il
profilo che la previsione di una pena meno severa, nell'ipotesi anzidetta,
rispetto a quella comminata per la contravvenzione di guida senza patente
appare irragionevole, in quanto il fatto di colui che consapevolmente affidi il
proprio veicolo a persona sfornita di patente appare quanto meno di pari
gravità rispetto al reato di chi si ponga alla guida senza essere fornito di
patente;
considerato che, a parte il dubbio sulla rilevanza della
surriferita questione, decisive appaiono le argomentazioni che seguono;
considerato che questa Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della razionalità, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione (cfr. per tutte le sentenze nn. 161 / 1976 e 1/1975
, oltrechè l'ordinanza n. 77/1979);considerato che questa Corte ha altresì affermato, con
giurisprudenza costante, che il legislatore ordinario può legittimamente
dettare normative diverse per regolare situazioni che egli ritenga diverse, purché
ubbidisca a criteri di ragionevolezza (cfr. da ultimo sentenza n. 91/1979);
considerato che appare ictu oculi evidente la diversità delle
fattispecie normativamente delineate addotte in comparazione dal giudice a quo,
perchè si tratterebbe, comunque, di una ipotesi atipica di concorso, come tale
discrezionalmente valutabile dal legislatore ai fini della pena; che tale
diversità giustifica, nell'ambito di una discrezionalità legislativa che non
appare usata in modo irragionevole, la diversità della disciplina dettata, per
cui va manifestamente esclusa la violazione del principio di eguaglianza;
visti gli artt. 26, secondo comma,
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i
giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80, dodicesimo comma, del T.U. delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel
testo modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Asiago con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/03/80.