Sentenza n. 1 del 1975
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SENTENZA N. 1

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

          Prof . Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 giugno 1972 dal pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Camiciotti Sergio, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1972 dal pretore di Arena nel procedimento penale a carico di Schinella Antonio ed altro, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

         Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Camiciotti Sergio, imputato del reato di guida senza patente per essere stato sorpreso alla guida di un motoveicolo sprovvisto della prescritta patente di guida mentre - a suo dire - stava esercitandosi sotto la sorveglianza di persona che, stando sul sedile posteriore, fungeva da istruttore, il pretore di Firenze ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Si assume nell'ordinanza che la norma impugnata violerebbe il principio di uguaglianza poiché escluderebbe senza alcuna plausibile ragione dalla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, prevista per i casi di esercitazione effettuata senza autorizzazione ma sotto la sorveglianza di un istruttore, chi si esercita alla guida di un motoveicolo di cat. A ad uso privato (quale nella specie era quello condotto dal Camiciotti), e che resterebbe così esposto alla più grave sanzione (pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda) comminata dall'art. 80 comma decimo (ora tredicesimo, per le modifiche apportate dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62) per i casi di guida senza patente.

Nel giudizio non si sono costituite parti private. É invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato con deduzioni in data 15 settembre 1972, in cui si assume che la diversità di disciplina é invece giustificata dal fatto che per il conseguimento della patente di guida di cat. A ad uso privato non é previsto, a differenza che per gli altri tipi, il superamento di alcuna prova pratica di abilità alla guida.

La questione andrebbe pertanto dichiarata non fondata.

2. - Analoga questione é stata sollevata con identiche argomentazioni dal pretore di Arena nel corso del procedimento penale a carico di Schinella Antonio ed altro.

In questo secondo giudizio non si é costituita nessuna delle parti private né vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Come si é già accennato in narrativa, il pretore di Firenze ed il pretore di Arena hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, approvante il testo unico delle norme sulla circolazione stradale (c.d. codice della strada), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il comma primo del suddetto art. 83 prevede l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, prima del conseguimento della patente, per tutti i veicoli eccetto che per i motoveicoli di cat. A ad uso privato, per i quali l'esame di idoneità per ottenere la patente é limitato alla conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale e non comprende anche una prova pratica di abilità alla guida.

Nelle ordinanze si rileva che il sesto comma del citato articolo, data la sua formulazione e per il collegamento con il precedente comma primo, porta a non applicare la sanzione, alternativa dell'arresto o dell'ammenda, comminata a colui che si esercita alla guida senza autorizzazione, ma sotto la sorveglianza di un istruttore, anche a chi nelle stesse condizioni si esercita alla guida di motoveicoli cat. A ad uso privato, e che rimane quindi assoggettato alla più grave sanzione prevista dall'art. 80 per i casi di guida senza patente (pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda).

Si tratta di un risultato cui, contro l'avviso di quanti sostengono la liceità del comportamento in oggetto, sono pervenute parte della dottrina e l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione con una interpretazione basata sulla lettera della legge e suffragata da altri argomenti fra cui di particolare rilievo quello che, a volersi ritenere la liceità del fatto, rimarrebbe impunito chi si mettesse alla guida di motoveicoli di cat. A senza nemmeno possedere quei requisiti fisici e psichici negli altri casi necessari, ex art. 83, comma primo, per ottenere l'autorizzazione ad esercitarsi.

La normativa così intesa é peraltro ritenuta nelle ordinanze in contrasto con il principio di uguaglianza sotto il profilo che non vi sarebbe giustificazione razionale nel punire con la stessa sanzione comminata per chi circola senza aver conseguito la patente il soggetto che - pur se sprovvisto di autorizzazione - si esercita, sotto la sorveglianza di un istruttore, alla guida di un motoveicolo di cat. A ad uso privato quando, per contro, viene punito meno gravemente, chi nelle medesime condizioni e con le stesse finalità si ponga alla guida di un veicolo di uguale o maggiore pericolosità.

3. - La questione non e fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che, finché siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi é violazione dell'art. 3 della Costituzione (confr. per tutte la sentenza n. 1601 del 1973).

Nel caso in esame non può dirsi che la diversità di trattamento, messa in evidenza dal pretore di Firenze e da quello di Arena, sia priva di giustificazione e che, di conseguenza, illegittima, in quanto ispirata da discriminazioni non consentite dal l'art. 3 della Costituzione, risulti la disciplina dettata dall'articolo 83, comma sesto, del codice della strada.

Proprio in relazione al diverso contenuto superiormente riferito delle prove di esame, l'art. 83, comma primo, prevede il rilascio di una autorizzazione per esercitarsi alla guida solo per i tipi di veicoli diversi da quelli di cat. A ad uso privato.

Si comprende, in conseguenza, perché sia prevista una pena più lieve rispetto a quella irrogata per il reato di guida senza patente a chi - pur non essendovi autorizzato ma avendo a fianco l'istruttore - si eserciti alla guida di uno dei veicoli per i quali sono previste in sede di esame, oltre conoscenze teoriche, anche una prova pratica di abilità alla guida: in tal caso, infatti, l'esercitazione alla guida é valutata come necessaria per il conseguimento della patente, tanto che si dispone che l'esame di idoneità non possa essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dal rilascio dell'autorizzazione (art. 85, comma quarto).

Nel caso, invece, di motoveicoli di cat. A l'esercitazione alla guida non é - nel sistema della legge in vigore - in alcun modo collegata con il superamento di una prova pratica, vertendo l'esame, come si é già detto, esclusivamente sulla conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale.

           4. - Ciò premesso, e a parte la considerazione che la suddetta limitazione della prova di esame non esonera il titolare della patente dall'acquisire la necessaria pratica nella guida prima di affrontare le difficoltà e i pericoli della normale circolazione, é evidente che la disciplina legislativa avrebbe potuto essere diversa.

Non sono mancate, per vero, critiche per essersi esclusa la necessità della prova pratica per l'abilitazione alla guida di motoveicoli di cat. A ad uso privato e sono state sollecitate, anche in sede comunitaria, innovazioni legislative.

Ma allo stato, e rimanendo nell'ambito della normativa oggetto dell'impugnazione, é indubbio che le ipotesi esaminate nelle ordinanze sono obbiettivamente diverse e che per esse risulta ammissibile e non irrazionale un trattamento differenziato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Firenze e dal pretore di Arena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO – Ercole ROCCHETTI – Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO –

 

Depositata in cancelleria il 16 gennaio 1975.